Il motivo di ricorso per cassazione
12. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle dogane ha
denunciato, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione
dell'art. 4 del d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico sulle
Accise - TUA) per aver la Commissione tributaria regionale ritenuto
la condotta negligente del dipendente della società
riconducibile alla nozione di caso fortuito e, in ogni caso, per
aver ritenuto "non grave" la colpa del dipendente, con conseguente
esclusione della responsabilità della società. Ha in particolare
dedotto, sul punto, che, in relazione all'attività svolta,
pericolosa attesa la natura altamente infiammabile del prodotto,
occorreva fare riferimento, ai fini della determinazione della
colpa, a standard obbiettivi di adeguatezza e sicurezza
dell'impianto secondo criteri tecnici.
13. Con il controricorso la società G Srl ha eccepito
l'inammissibilità del ricorso perché con esso si verrebbe a
censurare la statuizione del giudice d'appello che: a) ha escluso
il fatto generatore dell'accisa per la mancata immissione in
consumo dell'alcool a causa della sua definitiva dispersione; b) ha
ritenuto la condotta del manovratore come commessa a titolo di
colpa non grave e la colpa lieve è equiparata dall'art. 4, comma 1,
TUA, al caso fortuito.
14. La doglianza dell'Amministrazione finanziaria appare, prima
facie, ammissibile posto che, con riguardo al profilo sub a)
eccepito con il controricorso, la statuizione del giudice
d'appello, al contrario di quanto ritenuto dalla contribuente, non
si è occupata del fatto generatore dell'accisa ma si è limitata a
valutare la sussistenza dei requisiti per l'abbuono
dell'imposta.
15. Con riguardo al profilo sub b), inoltre, la doglianza censura
l'interpretazione della nozione di caso fortuito (e forza maggiore)
e, dunque, l'avvenuta inclusione in essa di comportamenti colpevoli
della parte (o di terzi).
16. Quanto alla contestazione sul grado della colpa, apprezzata dal
giudice di merito, se, da un lato, è vero che la verifica, come
pure rilevato dal pubblico ministero nelle sue conclusioni, compete
a quest'ultimo, occorre tuttavia considerare che la possibilità
stessa di un simile accertamento discende dalla disciplina
nazionale che equipara i fatti imputabili a titolo di colpa
non grave, commessi dalla parte o da terzi, al caso fortuito e alla
causa di forza maggiore.
17. Su tale ultimo profilo, che assume rilievo e natura dirimente
rispetto al giudizio, questa Corte reputa allora necessario
affrontare pregiudizialmente la questione se la nozione di caso
fortuito (e di forza maggiore) ai fini del diritto dell'Unione
Europea includa anche, e, in ipotesi, in quali termini, la
realizzazione di condotte colpose ovvero, in caso negativo, se sia
compatibile con il diritto dell'Unione Europea in materia di accise
l'equiparazione, operata dal legislatore nazionale, di condotte
imputabili a titolo di colpa "non grave" alla parte o a terzi al
caso fortuito e alla forza maggiore.
18. Con ordinanza n. 12134 del 14/04/2022, le parti sono state
invitate a formulare le proprie osservazioni sulla questione
pregiudiziale, con termine di 30 giorni per il deposito di note
illustrative.
19. La G. Srl, con memoria del 12 maggio 2022, pur
riconoscendo che il riferimento alla "colpa non grave" contenuto
nella disciplina nazionale non è espressamente previsto dal dettato
della direttiva, ha ritenuto l'indicazione compatibile essendo
rimessa "alla competenza degli organismi nazionali la disciplina di
attuazione in merito alla forma e ai mezzi" per il raggiungimento
dei risultati perseguiti dalla disciplina unionale; ha
sottolineato, sul punto, anche la diversità linguistica delle
diverse versioni nazionali cori riguardo alla locuzione
"determinazione" delle perdite di cui all'art. :7, par. 4 della
direttiva n. 2008/118/CE, che influirebbe sulla nozione di
"perdita" e sul rapporto di causalità, sì da consentire margini per
l'equiparazione dei fatti imputabili a terzi o al titolare a titolo
di colpa non grave al caso fortuito e alla forza maggiore.
20. L'Agenzia delle dogane, con memoria del 14 maggio 2022, ha
ritenuto l'ammissibilità dell'equiparazione della colpa lieve alla
assenza di colpa, ferma la necessità di una interpretazione
restril:tiva per cui "i casi di colpa lieve" rilevanti "devono
essere veramente minimali".
Il contesto normativo: il diritto dell'Unione
21. Trattandosi di evento verificatosi nel marzo 2014, assume
rilievo l'art. 7, par. 4 e 5, del Capo II, Sezione I, della
direttiva n. 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008,
relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva
92/12/CEE, secondo il quale:
«4. La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti
sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa per una
causa inerente alla natura stessa di tali prodotti, per un caso
fortuito o per causa di forza maggiore, o in seguito
all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro,
non è considerata immissione in consumo.
Ai fini della presente direttiva, si considera che i prodotti
abbiano subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile
quando sono inutilizzabili come prodotti sottoposti ad àccisa.
La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti
sottoposti ad accisa in questione deve essere comprovata in un modo
che sia ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti dello
Stato membro nel luogo in cui si è verificata la distruzione totale
o la perdita irrimediabile o, quando non è possibile determinare il
luogo in cui si è verificata la perdita, nel luogo in cui è stata
scoperta»
«5. Ogni Stato membro fissa le proprie norme e condizioni per la
definizione delle perdite menzionate nel paragrafo 4»
22. Tale disciplina, peraltro, non sembra discostarsi da quella
contenuta nell'art. 14, par. 1, della direttiva 92/12/CEE del
Consiglio del 25 febbraio 1992, secondo il quale «Il depositano
autorizzato beneficia di un abbuono d'imposta per le perdite
verificatesi durante il regime sospensivo, imputabili a casi
fortuiti o di forza maggiore e accertate dalle autorità di ciascuno
Stato membro», abrogato dalla citata direttiva, né da quella di cui
all'art. 6, par. 5, del Capo II, Sezione 1, della direttiva n.
2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019, che stabilisce il
regime generale delle accise (rifusione) ed ha abrogato, dal
13 febbraio 2023, la direttiva n. 2008/118/CE, secondo il quale «La
distruzione totale o la perdita irrimediabile, totale o parziale,
dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione
dall'accisa per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o
in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato
membro di distruggere i prodotti, non è considerata immissione in
consumo».
23. Assume rilievo, inoltre, il principio generale contenuto
nell'ottavo considerando della direttiva n. 2008/118, secondo
cui:
«(8) Poiché ai fini del corretto funzionamento del mercato interno
rimane necessario che la nozione di accisa e le condizioni di
esigibilità dell'accisa siano uguali in tutti gli Stati membri,
occorre precisare a livello comunitario il momento in cui i
prodotti sottoposti ad accisa sono immessi in consumo e chi è il
debitore dell'accisa».
Il contesto normativo: il diritto nazionale italiano
24. Rileva l'art. 4, comma 1, d.l.gs. 26 ottobre 1995 n. 504 che,
nel testo vigente all'epoca dei fatti, come modificato dall'art. 1
del d.lgs. 29 marzo 2010 n. 48, dispone:
«l. In caso di perdita irrimediabile o distruzione totale di
prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono
della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un
modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che
la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso
fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi
lavorati, i fatti imputabili a titolo di colpa non grave, a
terzi o allo stesso soggetto passivo, sono equiparati al caso
fortuito ed alla forza maggiore»
25. Per la completezza della ricognizione, l'intervento del 2010
non ha modificato la sostanza della precedente disciplina (sec:ondo
la quale «In caso di perdita o distruzione di prodotti che si
trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta
quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione
dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. I
fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo
di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto a
titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla
forza maggiore»); né la stessa è stata sostanzialmente mutata a
seguito del più recente intervento di cui all'art. 1 del d.lgs. 5
novembre 2021 n. 180 (che ha sostituito la norma stabilendo che «In
caso di perdita irrimediabile, totale o parziale, o di distruzione
totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso
l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato
provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione
finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è
avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione
per i tabacchi lavorati, i fatti che determinano la perdita
irrimediabile o la distruzione totale dei prodotti, imputabili
esclusivamente al soggetto obbligato a titolo di colpa non grave e
quelli, determinanti la suddetta perdita o distruzione, che siano
imputabili a terzi e non siano altresì imputabili a titolo di dolo
o colpa grave al soggetto obbligato, sono equiparati al caso
fortuito ed alla forza maggiore»).
La giurisprudenza rilevante interna
26. In via generale, nella giurisprudenza di questa Corte sembra
emergere, sulle nozioni di caso fortuito e forza maggiore, un
duplice approccio.
27. Una prima impostazione pare improntata ad un'accezione
soggettiva della causa estranea idonea a esimere da responsabilità:
causa non imputabile è l'evento di cui il debitore non deve
rispondere; fortuito è lo specifico evento estraneo alla sfera di
attività delle parti e la prova liberatoria consiste nella
dimostrazione dell'assenza di colpa in capo all'obbligato, ossia
che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile
con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso
(Cass. n. 18856 del 28/07/2017; v. anche Cass. n. 9997 del
28/05/2020, che, ai fini della responsabilità da fatto illecito,
commisura alla concreta diligenza del responsabile
l'imprevedibilità del fatto del terzo).
28. Una diversa impostazione ancora l'accertamento dei requisiti
d'imprevedibilità e inevitabilità necessari per poter configurare
il caso fortuito ad un piano puramente oggettivo, attraverso un
giudizio probabilistico di regolarità causale, che esclude
qualunque rilevanza dell'eventuale comportamento diligente o
negligente del soggetto obbligato (Cass. n. 2482 del 01/02/2018;
Cass. n. 9315 del 03/04/2019; Cass. n. 4588 del 11/02/2022).
29. Sullo specifico ambito delle accise, peraltro, l'orientamento
di questa Corte pare escludere la rilevanza, nell'ambito della
nozione di caso fortuito (o forza maggiore), di una valutazione
sulla diligenza prestata dal soggetto obbligato: così in tema di
perdite effettive superiori ai tassi forfetari dove si è affermato
che affinché possa applicarsi l'abbuono dall'accisa il contribuente
ha l'onere di provare che le perdite accertate sono imputabili a
cause inerenti unicamente alla natura della merce in oggetto e che
egli non ha commesso alcuna negligenza o manovra fraudolenta
(Cassi. n. 25126 del 07/12/2016); così in tema di furto o
sottrazione ad opera di terzi (Cass. n. 16966 del 11/08/2016; da
ultimo v. Cass. n. 6949 del 03/03/2022 che, sul presupposto
della natura oggettiva della responsabilità del depositario, ha
escluso ogni rilievo alla condizione soggettiva dello stesso).
30. Quanto, infine, alla specifica questione della equiparazione
normativa della colpa non grave al caso fortuito ai sensi dell'art.
4, comma 1, TUA, qui in rilievo, non si riscontrano pronunce
rilevanti.
La giurisprudenza rilevante della Corte di giustizia
31. La Corte di giustizia è intervenuta sull'interpretazione della
nozione di «forza maggiore» con la sentenza 18 dic:embre 2007,
Société Pipeline Méditerranée et Rhéine (SPMR), in C-314/06,
ECLI:EU:C:2007:817, relativa allo sversamento di un oleodotto, che,
dopo aver precisato che la nozione di forza maggiore non ha il
medesimo contenuto nei diversi settori d'applicazione del diritto
comunitario, sicché «il suo significato deve essere determinato in
funzione del contesto giuridico nel quale è destinata a produrre i
suoi effetti» (punto 25), ha chiarito che, nel settore dell'accisa
(con riguardo all'art. 14 della dir. n. 92/12/CEE), «la nozione di
forza maggiore comporta un elemento oggettivo, relativo alle
circostanze anormali ed estranee all'operatore, e un elemento
soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi
contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure
appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi» (punti 23 e
31).
32. Sulla nozione di caso fortuito con riguardo alla disciplina
della accisa non constano specifiche affermazioni della Corte di
giustizia; purtuttavia, la sentenza 18 maggio 2017, «Latvijas
Dzelzceig» VAS, in C-154/16, ECLI:EU:C:2017:392, espressamente
richiamando tra i precedenti la sentenza del 2007 Société Pipeline
Méditerranée et Rhane (SPMR), ha precisato che «Nel contesto della
normativa doganale, le nozioni di «forza maggiore» e di «caso
fortuito» sono entrambe caratterizzate da un elemento oggettivo,
relativo all'esistenza di
circostanze anomale ed estranee all'operatore, e un elemento
soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi
contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure
appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi», sicc:hé anche
la nozione di «caso fortuito» rilevante in materia di accisa
sembrerebbe rispondere ai medesimi caratteri della causa di forza
maggiore.
33. In linea con queste premesse, allora, sembrerebbe doversi fare
riferimento, anche per la nozione di «caso fortuito», al prodursi
di «circostanze estranee al depositarlo autorizzato, anormali e
imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere
evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso da
parte sua. Il presupposto secondo cui le circostanze devono
essere estranee al depositario autorizzato non si limita a
circostanze a lui estranee in senso materiale o fisico, ma concerne
anche circostanze che risultano oggettivamente sfuggire al
controllo del depositario autorizzato o situarsi al di fuori de/suo
ambito di responsabilità» (punto 37, sentenza Société Pipeline
Méditerranée et Rhéine (SPMR)).
34. Sotto altro versante, in ordine alla posizione del depositario,
sembra assumere rilievo la sentenza 24 febbraio 2021, Silcompa, in
C- 95/19, ECLI:EU:C:2021:128, che, sia pure con riguardo al regime
della circolazione del prodotto in regime di sospensione, sembra
accentuarne la posizione di responsabilità in quanto «designato
come soggetto tenuto al pagamento dei diritti di accisa nel caso in
cui un'irregolarità o un'infrazione, che determini l'esigibilità di
tali diritti, sia stata commessa nel corso della circolazione di
detti prodotti. Tale responsabilità è, inoltre, di tipo oggettivo e
si basa non già sulla colpa dimostrata o presunta del depositarlo,
bensì sulla sua partecipazione a un'attività economica» (punto 52)
(si veda anche sentenza 24 marzo 2022, Generélni i=editelstv1 cel,
in C-711/20, ECLI:EU:C:2022:215, punto 43).
Il
Le ragioni del rinvio pregiudiziale
35. La domanda di rinvio pregiudiziale attiene all'interpretazione
dell'art. 7, par. 4, del Capo II, Sezione I, della direttiva n.
2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime
generale delle accise, e, in particolare, se l'esenzione ivi
prevista possa o meno essere riconosciuta anche nell'ipotesi in cui
l'evento che ha cagionato la dispersione o la perdita irrimediabile
del prodotto sottoposto ad accisa sia riconducibile ad una carenza
di diligenza, prudenza o perizia del depositario o della persona
che sia dipendente dello stesso, ancorché apprezzata in grado
lieve.
36. L'evocata disciplina, difatti, sembra saldamente ancorata alle
sole condizioni del caso fortuito e della causa di forza maggiore,
le quali, alla luce della giurisprudenza su richiamata, richiedono
un elemento oggettivo («circostanze anomale ed imprevedibili») ed
un elemento soggettivo («obbligo di adottare tutte le misure
appropriate senza un sacrificio eccessivo») che pare incompatibile
con una condotta, invece, carente tanto sull'imprevedibilità quanto
sulla necessaria adozione delle precauzioni necessarie, come è
quella caratterizzata da colpa.
37. E, indubbiamente, ciò rileva tanto più a fronte di condotte che
siano "meramente disattente", la cui prevedibilità è fisiologica e
la cui evitabilità può agevolmente essere scongiurata, ad esempio
con l'adozione di presidi di sicurezza che mantengano sotto
controllo gli apparati meccanici e ne blocchino l'apertura sì da
evitare errati sversamenti.
38. Se la nozione di causa di forza maggiore risulta chiaramente
sviluppata dalla sentenza Société Pipeline Méditerranée et Rhóne
(SPMR), ci si può interrogare, invero, se, per il caso fortuito,
possa valere una accezione parzialmente diversa, in ispecie con
riferimento all'attività che deve essere prestata per adottare
le precauzioni necessarie ad evitare il fatto dannoso e come rilevi
in questo ambito la diligenza del soggetto attivo.
39. È anche vero, peraltro, che, alla luce della giurisprudenza
successiva della Corte di giustizia, non sembrerebbe di cogliere,
su questi profili, una differenza idonea a determinare una diversa
ricostruzione della nozione stessa: la sentenza «Latvijas
DzelzcerS» VAS, infatti, fornisce un concetto unitario, ancorato ad
un rilievo strettamente causale, salvo solo il correttivo secondo
ill canone della proporzionalità («senza un sacrificio
eccessivo»).
40. Da una tale prospettiva deriverebbe, allora, che la previsione
contenuta nell'art. 4, comma 1, TUA, di equiparare la colpa lieve
al caso fortuito e alla forza maggiore finirebbe per individuare
una condizione - ancorata al criterio, individuale e soggettivo,
della diligenza fornita - aggiuntiva rispetto al caso fortuito e
alla causa di forza maggiore quale ulteriore autonoma ipotesi di
esenzione dall'imposta in caso di dispersione o perdita.
41. Dalla disamina della complessiva disciplina della direttiva n.
2008/118/CE, invero, non sembrerebbero emergere situazioni nelle
quali sia attribuito un rilievo, di portata esimente, al grado
della "colpa" dell'autore del fatto o del soggetto attivo, né,
parimenti, sembra condurre ad un diverso risultato l'esame della
precedente direttiva n. 92/12/CEE.
42. Va anzi rimarcato che le sentenze Silcompa e Generalní
reditelstv, ce!, prima citate, valorizzano, sia pure con
riferimento alla specifica situazione della circolazione del
prodotto in regime di sospensione, la responsabilità oggettiva del
depositario, irrilevante la condizione soggettiva e la diligenza
apprestata.
43. Da ultimo, sembra necessario interrogarsi se, una ipotesi come
quella prevista dall'art. 4, comma 1, TUA, qui in rilievo, possa o
meno essere giustificata alla stregua dell'art. 7, par. 4,
ultima parte, della direttiva n. 2008/118/CE dove prevede che la
distruzione o la perdita non integrante immissione in consumo sia
anche quella che deriva «in seguito all'autorizzazione delle
autorità competenti dello Stato membro».
44. In altri termini, se la suddetta locuzione - eventualmente
anche alla luce delle osservazioni espresse dal depositario sulla
diversità terminologica di alcuni termini tra le diverse
formulazioni linguistiche - consenta agli Stati membri (nella
specie, l'Italia) di individuare, con atto normativo e clausole
come quella in esame, ulteriori categorie generali di abbuono
dell'imposta.
45. Tale aspetto risulta inedito e, per quanto consta, non ancora
affrontato nello specifico dalla Corte di giustizia.
46. È vero che l'art. 7, par. 5, della direttiva n. 2008/118
rimette agli Stati membri la fissazione delle «proprie norme e
condizioni per la definizione delle perdite menzionate nel
paragrafo 4».
47. La complessiva lettura della norma, che enuncia,
nell'ordine,
«la causa inerente alla natura stessa di tali prodotti», il «caso
fortuito» o la «causa di forza maggiore», che, in sé, costituiscono
categorie di ordine generale ma, ugualmente, riferite a
caratteristiche dei beni o ad eventi concreti, sembrerebbe tuttavia
far ritenere che la locuzione su evidenziata abbia valore di
chiusura e residuale e debba dunque essere riferita a ulteriori
specifici eventi, non individuabili aprioristicamente, ma relativi
a peculiari elementi di fatto che, in quanto sottoposti alla
concreta preventiva valutazione all'autorità competente, possono
giustificare, di volta in volta, l'adozione (su «autorizzazione»)
di un provvedimento di distruzione del prodotto.
48. Deporrebbe in tal senso il rilievo che le cause di esenzione,
in quanto derogatorie dell'ordinario regime di imposizione, debbono
essere oggetto di interpretazione rigorosa e restrittiva.
49. Inoltre, il nono considerando della direttiva n.
2008/118/CE («Poiché l'accisa è un'imposta gravante sul
consumo di determinati prodotti, essa non dovrebbe essere riscossa
relativamente a prodotti sottoposti ad accisa che, in talune
circostanze, siano stati distrutti o irrimediabilmente perduti»)
nell'impiegare il termine «circostanze» parrebbe riferirsi ad
elementi di fatto specifici ed individuabili e non a previsioni di
natura generale e, sostanzialmente, indeterminate.
50. Infine, una simile latitudine della previsione finirebbe per
incidere anche sulla necessaria unitarietà della nozione di
esigibilità, valida per l'intero territorio dell'Unione.
51. Sembrerebbe, quindi, di dover dubitare, anche per questo
aspetto, che la norma interna possa ritenersi in sintonia con la
disciplina unionale.
La questione pregiudiziale
52. In conclusione questa Corte, quale giudice di ultima istanza ed
alla luce degli orientamenti rinvenuti nella giurisprudenza
unionale, intende domandare alla Corte di giustizia dell'Unione
Europea - previa sospensione del presente giudizio - di
pronunciarsi in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sulle seguenti
questioni:
«se, in primo luogo, la nozione di caso fortuito all'origine delle
perdite intervenute in regime sospensivo, ai sensi dell'art. 7,
par. 4, della direttiva n. 2008/118/CE, debba o meno essere intesa,
come per la causa di forza maggiore, nel senso di circostanze
estranee al depositario autorizzato, anormali e imprevedibili, e
non evitabili malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso
da parte sua, sfuggendo oggettivamente ad ogni sua possibilità di
controllo» «se, inoltre, ai fini della esclusione di
responsabilità nelle ipotesi di caso fortuito, assuma rilievo, e in
quali termini, la diligenza prestata nell'allestire le precauzioni
necessarie per evitare il fatto dannoso»
«se, in subordine alle prime due questioni, una disposizione come
l'art. 4, comma 1, d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, che equipara al
caso fortuito e alla causa di forza maggiore la colpa non grave
(dello stesso soggetto o di soggetti terzi) sia compatibile con la
disciplina di cui all'art. 7, par. 4, della direttiva n.
2008/118/CE, che non indica ulteriori condizioni, in ispecie
afferenti la "colpa"' dell'autore del fatto o del soggetto
attivo»
«se, infine, la previsione, pure contenuta nel citato art. 7, par.
4, «o in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti
dello Stato membro» possa essere intesa come possibilità, per lo
Stato membro, di individuare una ulteriore categoria generale (la
colpa lieve) idonea ad incidere sulla definizione di immissione in
consumo in caso di distruzione o perdita del prodotto ovvero se
tale locuzione non possa includere una clausola di questo genere,
dovendo essa, invece, essere intesa come riferita a specifiche
ipotesi, autorizzate di volta in volta o comunque individuate per
casistiche definite nelle loro componenti oggettive».
P.Q.M.
La Corte,
Visto l'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, chiede alla Corte di giustizia dell'Unione Europea di
pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle questioni di
interpretazione del diritto dell'Unione indicate in
motivazione.
Visto l'art. 295 c.p.c., ordina la sospensione del processo e
dispone che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla
cancelleria della Corte di giustizia con le modalità previste dal
par. 23 della Racc:omandazione 2019/C 380/01 pubblicata sulla GUUE
del 8/11/2019.