Giu La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall'art. 35 bis, comma 13,del d. lgs. n. 25/2008 deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato
CORTE DI CASSAZIONE - SEZ. VI - ORDINANZA 04 agosto 2022 N. 24243
Massima
«La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall'art. 35 bis, comma 13, del decreto legislativo n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo
esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente» (Cass., Sez. U., 1 giugno 2021, n. 15177).

Casus Decisus
RILEVATO CHE 1. A.S., nato in Costa d’Avorio, ricorre, con atto affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell'interno, contro il decreto del 3 novembre 2021, con cui il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso presentato avverso il provvedimento di diniego di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria emesso nei suoi confronti dalla competente Commissione territoriale. 2. L'Amministrazione intimata non ha svolto difese. 3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 13 luglio 2022 ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE - SEZ. VI - ORDINANZA 04 agosto 2022 N. 24243

CONSIDERATO CHE

1. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, poiché risulta viziata la procura all’uopo conferita. L’art. 35 bis, comma 13, del decreto legislativo n. 25/2008, nella parte in cui prevede che «La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima» richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 cod. proc. civ., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di «inammissibilità del ricorso», nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

Le Sezioni Unite di questa Corte, di recente, hanno statuito il seguente principio di diritto: «La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall'art. 35 bis, comma 13, del decreto legislativo n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente» (Cass., Sez. U., 1 giugno 2021, n. 15177). Nel caso di specie la procura speciale rilasciata al difensore è viziata perché non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula «Per autentica». Il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente è, dunque, inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese, non essendosi costituita la parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso