Giu In tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2 - SENTENZA 12 agosto 2022 N. 24800
Massima
In tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico. (Sez. 2, Ord. n. 36478 del 2021).

Casus Decisus
RILEVATO CHE 1. V. e V. convenivano in giudizio P., L. e la società U., chiedendo: 1) condannarsi i primi due in solido tra loro al pagamento della complessiva somma di euro 486.967,21 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal 20 dicembre 1994 sull’importo di euro 154.937,07, dal 19 giugno 1995 sugli importi di euro 309.874,14 e di euro 3.408,62 e dal 7 luglio 1995 sull’importo di euro 18.747,39; 2) Accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell’atto di compravendita intervenuto l’11 ottobre 1990 tra Leonardo Nascimbeni, quale procuratore di P., e la società U. ovvero in subordine dichiararne l’inefficacia ai sensi dell’articolo 2901 c.c. 2. L. e R., costituitisi in giudizio, eccepivano la prescrizione oltre a chiedere il rigetto delle domande perché infondate. 3. Si costituiva anche la società U. insistendo per il rigetto della domanda. 4. Il Tribunale di Roma rilevava che, in altro giudizio, era stato annullato per conflitto di interessi ex articolo 1394 c.c. il contratto di compravendita intercorso il 5 dicembre 1994 tra L., quale procuratore generale di J. e P. così come il successivo atto di compravendita intervenuto il 19 giugno 1995 tra il N. quale procuratore generale di P. e G. e A., genitori esercenti la potestà genitoriale sulle figlie minori V. e V.. Entrambi i contratti avevano ad oggetto il medesimo appartamento sito (omissis), piano secondo, interno quattro con annessi locali ad uso cantina e garage. Il prezzo della seconda compravendita era stato integralmente versato dagli attori per un totale di lire 900.000.000 ed erano stati pagate anche le spese notarili e di registrazione dell’atto. L’eccezione di prescrizione dell’azione formulata dai convenuti era infondata, dovendo il termine farsi decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento e non dal pagamento della somma oggetto di ripetizione. Il debitore sostanziale rispetto al credito vantato dalle attrici doveva essere individuato in P. laddove il N., quale procuratore generale di costei, poteva essere chiamato a rispondere in termini di responsabilità pre-contrattuale non azionata. Il Tribunale respingeva invece la domanda di ripetizione delle somme versate al notaio per la registrazione dell’atto non essendo state incassate dai convenuti. Il Tribunale escludeva la rivalutazione monetaria e gli interessi e respingeva la domanda di simulazione del contratto di compravendita così come quella ex articolo 2901 c.c. che invece riteneva prescritta. 5. Avverso la suddetta sentenza V. e V. proponevano appello. 6. L. e P. proponevano appello incidentale. Si costituiva anche la società U. svolgendo difese analoghe a quelle formulate da N. e F. e proponendo appello incidentale. 7. La Corte d’Appello esaminava preliminarmente l’appello incidentale circa l’erroneo esame della domanda di simulazione perché proposta solo in via subordinata rispetto a quella accolta di ripetizione dell’indebito. Il giudice del gravame evidenziava che dall’atto di citazione introduttivo del giudizio emergeva chiaramente che le due domande erano autonome e non subordinate, mentre la subordinazione sussisteva solo tra la domanda di simulazione e la domanda di revocatoria ordinaria. La Corte d’Appello rigettava anche il motivo attinente il dies a quo della prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito in quanto la stessa decorreva dal passaggio in giudicato della pronuncia di annullamento del contratto di compravendita intercorso tra la F. e i danti causa delle V. e non dal momento del pagamento. L’annullamento, infatti, a differenza della declaratoria di nullità, era oggetto di una pronuncia costitutiva che mutava la situazione giuridica antecedente, modificando le situazioni giuridiche e i rapporti interessati dalla decisione. Dunque, soltanto da quel momento, ai sensi dell’articolo 2935 c.c., sorgeva la possibilità per le parti di agire per la ripetizione di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione del contratto oggetto della pronuncia di annullamento. Tanto più in un caso come quello di specie dove i danti causa degli appellanti non avevano agito per l’annullamento del contratto ma erano parte convenuta nel giudizio e avevano resistito alla domanda, manifestando l’interesse contrario alla venuta meno del titolo giustificativo del pagamento. Inoltre, i danti causa degli appellanti avevano proposto, per l’ipotesi di accoglimento della domanda formulata dalle attrici, la domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione del contratto di cui era stato in quella sede domandato l’annullamento. La domanda rivolta nei confronti degli altri convenuti in quella sede era idonea a interrompere la prescrizione che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2993 e 2945 c.c. era stata sospesa fino al passaggio in giudicato della decisione. Tale domanda non era stata riproposta in appello ai sensi articolo 346 c.p.c. e, dunque, la sentenza del Tribunale doveva ritenersi passata in giudicato dopo il decorso di un ’anno dalla data della sua pubblicazione intervenuta il 17 aprile 2002. La domanda giudiziale introdotta con l’atto di citazione in primo grado, pertanto, era tempestiva in quanto intervenuta certamente entro il decennio da quella data. Tutto ciò risultava direttamente dall’esame degli atti ritualmente confluiti nel giudizio. L’interruzione della prescrizione era un’eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio anche in appello, essendo acquisiti agli atti i fatti su cui si fondava. Doveva rigettarsi anche il motivo di appello relativo alla inopponibilità della simulazione ai terzi acquirenti di buona fede ex articolo 1415 c.c. La Corte d’Appello evidenziava che la società Undici 80 non era terzo acquirente del titolare simulato ma direttamente parte del negozio della cui simulazione si discuteva. Risultava del tutto irrilevante che la ragione del credito fosse insorta in capo alle odierne appellanti soltanto in una data successiva rispetto all’atto simulato. L’anteriorità del credito rispetto al negozio simulato rilevava soltanto nel disciplinare il conflitto del creditore del simulato alienante ed i creditori chirografari del simulato acquirente come previsto al secondo comma dell’articolo 1416 c.p.c. Quanto all’appello principale proposto da V. e V. doveva in primo luogo rigettarsi l’eccezione formulata dalle controparti di novità della domanda di simulazione relativa rispetto a quella di simulazione assoluta proposta in primo grado. Le V., infatti, non avevano in alcun modo modificato la propria domanda di simulazione assoluta adducendo l’esistenza di una simulazione relativa del prezzo. Dall’atto di appello emergeva, infatti, che avevano insistito sulla prospettazione iniziale, ribadendo che non fosse stata fornita prova di alcun pagamento intervenuto ad opera della U., non rilevando a tal fine la dichiarazione di quietanza contenuta nell’atto notarile. A tal proposito la Corte d’Appello osservava che effettivamente, sin nell’atto di citazione introduttivo del primo grado, le Valenti avevano dedotto una serie di circostanze specifiche quali indici della natura simulata dell’atto di compravendita rispetto alle quali sia la difesa dei convenuti F. e N. che quella omologa della società U. non avevano in alcun modo preso posizione, limitandosi del tutto genericamente a contestare la fondatezza della domanda attorea sul rilievo dell’avvenuto accollo del mutuo residuo e dell’attestazione di pagamento contenuta nell’atto di compravendita. Il giudice del gravame evidenziava come circostanze pacifiche il fatto che: 1) la vendita era stata effettuata dal N., quale procuratore della F., cui era legato da una relazione affettiva e di affari; 2) la società U. Era stata costituita appena 14 giorni prima dell’atto di compravendita ed era sin da allora rappresentata dalla F. quale amministratrice unica; 3) il capitale di tale società ammontava ad euro 10.500 suddiviso in parti uguali tra SMB, figlio della F., A., P. ed E.N, figli di L.N., titolari della nuda proprietà delle quote di cui era usufruttuaria la fondazione N.F. e di cui il L.N. era il legale rappresentante. Dallo stesso contratto di compravendita del 1995 risultava che, tanto la F. che il N., risiedevano nell’immobile in Roma OMISSIS, ovvero proprio uno degli immobili venduti alla società U. con il contratto del 1990. Alla luce dell’incontestato quadro indiziario non emergeva l’effettivo pagamento del prezzo da parte della società acquirente. Nella specie non era stato prodotto alcun atto di accollo delle quote di mutuo e l’atto di compravendita non era stato notificato agli istituti di credito mutuanti. Le parti avevano prodotto solo l’atto di consenso alla cancellazione parziale dell’ipoteca iscritta su uno degli immobili a garanzia della restituzione del mutuo erogato in favore della immobiliare sas di Leonardo Nascimbene. In tale atto di consenso la banca attestava l’avvenuto rimborso totale della quota di mutuo non risultando, tuttavia, chi materialmente avesse provveduto ad eseguire il pagamento. Anche in relazione all’altro mutuo, i convenuti avevano prodotto copia della ricevuta di pagamento dell’ultima rata rilasciata dal Credito Fondiario in favore della U. ma, anche in tal caso, la società non aveva documentato l’esistenza di un proprio esborso ovvero di aver provveduto direttamente e con liquidità propria al pagamento. Tale prova, peraltro, sarebbe stata agevole trattandosi di una società di capitali obbligata ad una contabilità analitica tale da consentire la ricostruzione delle movimentazioni di denaro. Pertanto, mancava la prova dell’avvenuto pagamento da parte di U. del prezzo della compravendita convenuto in lire 418.500.000 a fronte del valore dichiarato dalla difesa dei convenuti del complesso immobiliare, alla data della loro costituzione giudizio, in euro 2.600.000. L’appello principale, dunque, doveva essere accolto e si doveva dichiarare la natura simulata e la nullità dell’atto di compravendita per rogito del notaio P. dell’11 ottobre 1990. Doveva rigettarsi, invece, il motivo di appello con il quale le V. avevano dedotto l’erroneità della decisione del Tribunale che aveva respinto la domanda concernente la restituzione degli importi versati dai propri danti causa per le spese legate alla compravendita oggetto di annullamento. Secondo la tesi degli appellanti la domanda era stata avanzata anche a titolo di responsabilità contrattuale. Dall’atto di citazione, invece, risultava che la domanda era di restituzione degli importi versati in conseguenza della compravendita oggetto della pronuncia di annullamento giudiziale. Solo con la comparsa conclusionale, quindi del tutto tardivamente, era stata introdotta tale ragione di credito per responsabilità da inadempimento contrattuale. Anche il motivo di appello con il quale V e V avevano censurato la sentenza nella parte in cui non era stato riconosciuto il loro diritto al maggior danno patito per la mancata disponibilità delle somme richieste doveva ritenersi inammissibile in quanto generico. 8. La società U. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sei motivi di ricorso. 9. L. N. ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi. 10. P.R.F. ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale la base di due motivi. 11. V e V hanno resistito con controricorso. 12. Fissato all’udienza pubblica del 5 luglio 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall’art. 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso principale, l’inammissibilità o il rigetto del ricorso incidentale di L.N. e il rigetto del ricorso incidentale di P.R.F. 14. La società U. L. N. e P. R. F. con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2 - SENTENZA 12 agosto 2022 N. 24800 Di Virgilio Rosa Maria

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale è così rubricato: violazione dell’articolo 112 c.p.c. sulla rispondenza tra chiesto e pronunciato. Divieto di esaminare la domanda subordinata in caso di accoglimento della domanda principale ed omesso esame di un fatto decisivo. Secondo i ricorrenti, dal tenore dell’atto di citazione emergerebbe che le attrici V. avevano proposto in via principale la domanda di indebito oggettivo e solo in via subordinata la domanda di simulazione e di revocatoria. Pertanto, una volta accolta la domanda principale di indebito non si poteva esaminare e decidere quella subordinata di simulazione assoluta.

1.2 Il primo motivo è infondato.

[...]

2. Il secondo motivo del ricorso principale è così rubricato: violazione dell’articolo 116 c.p.c. sulla valutazione delle prove e sul prudente apprezzamento del giudice, violazione dell’articolo 2697 c.c. sull’onere della prova e dell’articolo 2729 c.c. per errato ricorso alla prova presuntiva in presenza di prova documentale. La censura attiene alla valutazione delle prove effettuata dalla Corte d’Appello che non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta in giudizio e relativa all’effettivo pagamento del prezzo come previsto dal contratto di compravendita. In particolare: la cancellazione delle formalità ipotecarie a seguito dell’estinzione del mutuo; la ricevuta di pagamento dell’ultima rata di mutuo intercorso con la OMISSIS rilasciata in favore della U. srl; il pagamento da parte della U. delle spese notarili e di registro per l’importo di oltre 50 milioni di lire; la lunga operatività della società risultante dalla dichiarazione dei redditi. A fronte di tale copiosa il giudice avrebbe violato il principio del prudente apprezzamento prescritto dall’art. 116 c.p.c. e dall’articolo 2729 c.c. mancando per la prova presuntiva i requisiti di gravità precisione e concordanza circa la simulazione del contratto. Anche la parte della motivazione rispetto alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo della relativa quietanza sarebbe erronea.

2.1 Il secondo motivo è inammissibile

[...]

3. Il terzo motivo del ricorso principale è così rubricato: violazione dell’articolo 112 c.p.c. divieto di pronunzia sull’eccezione proposta dalla parte articolo 345 c.p.c. divieto di nuove eccezioni non rilevabile d’ufficio. La Corte d’Appello avrebbe esaminato d’ufficio un’eccezione riservata esclusivamente alla parte in relazione alla notifica dell’atto di accollo ai due istituti mutuanti non contestata dalle V. Il giudice pertanto non poteva porre tale mancata notifica a sostegno della simulazione assoluta e peraltro la notifica dell’accollo risultava per facta concludentia sia dal pagamento delle rate dei mutui che dalla cancellazione delle ipoteche.

3.1 Il terzo motivo è inammissibile.

[...]

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale della società U., rigetta il ricorso incidentale di P. e dichiara inammissibile il ricorso incidentale di L.N.