Giu Nell’ipotesi di “doppia conforme” , il ricorrente in cassazione,?per evitare l’inammissibilità del motivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della decisione di rigetto d'appello
Corte di cassazione sez. civile 2 - ORDINANZA 09 agosto 2022 N. 24508
Massima
Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione,?per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse?(Cass. 5528/2014),

Casus Decisus
RILEVATO CHE 1. Il Comune di P. proponeva appello avverso la sentenza del locale giudice di pace che aveva accolto il ricorso di P.F. e annullato il verbale di contestazione redatto dagli agenti della polizia municipale il 5 febbraio 2016. 2. Il Tribunale di P. rigettava l’impugnazione. Dagli atti, infatti, emergeva che il 5 febbraio 2016 la ditta F. aveva eseguito lavori all’interno di un’abitazione privata, utilizzando un autocarro Mercedes targato omissis dotato di sollevatore e cassone. Tale autocarro, parcheggiato sul lato destro della strada, veniva spostato per essere caricato con il materiale di risulta. La polizia municipale aveva emesso il verbale di contestazione con una sanzione pari ad euro 848,00 relativa alla violazione dell’articolo 21, primo e quarto comma, del codice della strada perché il F. stava eseguendo lavori sulla sede stradale utilizzando il suddetto autocarro, dotato di braccio sollevatore per mezzo del quale sollevava un cassone contenente inerti che prelevava dall’altro lato della carreggiata e che depositava sull’autocarro stesso. Secondo la contestazione la ditta stava eseguendo i lavori all’esterno di una costruzione. Il giudice di pace aveva accolto il ricorso in opposizione attesa l'assenza di cantieri aperti o di opere realizzate o di depositi sulla sede stradale e di conseguenza aveva annullato il verbale di contestazione. 2.1 Il Tribunale di P., richiamato l’articolo 21 del codice della strada, evidenziava che dagli atti risultava che il veicolo era parcheggiato sul lato destro della carreggiata e che veniva spostato temporaneamente, quando il cassone era pieno di materiale di escavazione che veniva scaricato nella proprietà privata in cui si stavano eseguendo i lavori. Tale circostanza era confermata anche dalla prova per testi assunta in primo grado e, dunque, non poteva ritenersi configurata l’ipotesi di cui all’articolo 21 del codice della strada, essendo necessaria l’autorizzazione dell’Autorità solo in caso di opere, depositi e cantieri stradali anche temporanei sulle strade, nelle loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità. Non era presente alcun cantiere o deposito di materiali sulla sede stradale mentre i lavori si svolgevano in una proprietà privata e l’automezzo parcheggiato sul suolo stradale non poteva essere assimilato ad un cantiere o ad un deposito di materiale. 3. Il Comune di P. ha proposto ricorso avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso. 4. P.F. ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. 5. Il Comune di P. con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

Testo della sentenza
Corte di cassazione sez. civile 2 - ORDINANZA 09 agosto 2022 N. 24508 Bertuzzi Mario

CONSIDERATO CHE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 21, commi 1 e 4, del codice della strada e dell’articolo 12 preleggi c.c.. Secondo il Comune ricorrente il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il citato articolo 21 in relazione ad un’attività consistente nello spostare ripetutamente per mezzo di una gru sullo spazio sovrastante la sede stradale un carico sospeso costituito da materiale edile di risulta. Tale norma, infatti, è volta alla tutela della sicurezza della circolazione stradale in ragione della quale è posta la necessità per gli operatori di munirsi preventivamente della prescritta autorizzazione concessione dell’autorità competente per l’uso eccezionale della strada. L’esecuzione temporanea di opere sulle strade al pari dell’esecuzione di depositi e l’apertura dei cantieri è ritenuta dal legislatore potenzialmente idonea a mettere in pericolo la sicurezza stradale a presidio del quale è posto l’articolo 21 citato. A tal proposito, il Comune ricorrente richiama l’articolo 30 del d.P.R. n. 495 del 1992 secondo cui i lavori comportanti depositi su strade e i relativi cantieri devono essere dotati di sistema di segnalamento temporaneo mediante l’impiego di specifici segnali previsti dal regolamento ed autorizzati dall’ente proprietario. Il successivo articolo 31 dispone gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della circolazione nel tratto stradale che precede un cantiere o una zona di lavoro o di deposito di materiali, consistenti in un segnalamento adeguato della velocità consentita ai veicoli, alla dimensione della deviazione e alla manovra da eseguire. In conclusione, ai sensi del citato articolo 21, ogni attività svolta sulla strada e comunque connessa alla sede stradale e diversa dalla circolazione necessiterebbe di preventiva autorizzazione.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La censura è ripetitiva di quella precedente sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto. In sostanza la sentenza impugnata terrebbe conto solo della presenza del camion sulla strada e non delle complessive risultanze istruttorie.

3. I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. La sentenza impugnata ha escluso che la ditta di P.F. depositasse materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta ed ha altresì escluso lo svolgimento di lavori sulla medesima sede stradale. Questi, infatti, erano eseguiti all’interno dell’abitazione di proprietà dei signori G. e solo l’automezzo della ditta era posizionato sulla strada ma questo non poteva assimilarsi ad un cantiere o ad un deposito materiale. Nella specie, pertanto, il Tribunale, con giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità, ha accertato l’assenza dei presupposti (lavori, deposito materiali o cantieri) in virtù dei quali è necessario munirsi preventivamente di autorizzazione o concessione all’esecuzione dei lavori o all’occupazione della strada. La motivazione è ampia e approfondita con una chiara ed effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base del decisum. Il Comune, sotto l’ombrello del vizio di violazione di legge, tende ad un’inammissibile rivalutazione in fatto della vicenda che, invece, è rimessa al giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.

3.1 Il secondo motivo relativo all’omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., è inammissibile ex art. 348 ter c.p.c., vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione,?per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse?(Cass. 5528/2014), adempimento che il Comune non ha svolto.

4. P.F. nell’intestazione del controricorso fa riferimento anche ad un ricorso incidentale. Questa indicazione deve ritenersi una mera svista o errore materiale, dal momento che l’atto non formula motivi di impugnazione, nemmeno in via condizionata, e limita le proprie conclusioni alla reiezione del ricorso.

5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Comune di P..

6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 

7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del comune ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il comune ricorrente al pagamento delle spese del giudizio