Giu Il diritto di detrazione viene meno nel caso in cui venga indicato un fornitore fittizio se ricorrono alternativamente due circostante
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 31 agosto 2022 N. 25547
Massima
questa Corte (Cass. civ., 10 febbraio 2022, n. 4252), facendo richiamo alla pronuncia della Corte di giustizia (CGIJE 11 novembre 2021, in causa C281/20, Ferimet SL), ha enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di IVA,. e con riguardo al regime del reverse charge o inversione contabile, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di giustizia della IJE, il diritto di detrazione dell'imposta relativa ad un'operazione di cessione di beni
non può essere riconosciuto al cessionario che, sulla fattura emessa per tale operazione in applicazione del suddetto regime, abbia indicato un fornitore fittizio allorquando, alternativamente, il medesimo cessionario:
a) abbia egli stesso commesso un'evasione dell'IVA ovvero sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione
invocata a fondamento del diritto di detrazione s'iscriveva in una simile evasione;
b) sia semplicemente consapevole della indicazione in fattura di un fornitore fittizio e non abbia fornito la prova che il
vero fornitore sia un soggetto passivo IVA";

Casus Decisus
RILEVATO CHE dall'esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società I. s.r.l. un avviso di accertamento, relativo all'anno 2007, con il quale aveva contestato l'illegittima detrazione iva, operata mediante il meccanismo dell'inversione contabile, sulle operazioni di acquisto di rottami e materiali di recupero, in quanto soggettivamente inesistenti, ed irrogato le conseguenti sanzioni; avverso l'atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli; avverso la sentenza del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che: le operazioni di acquisto di rottami e di materiali di recupero, compiute mediante inversione contabile, erano da considerarsi fraudolente, avendo la società acquistato da una società cartiera a prezzi più contenuti al fine di praticare prezzi di vendita più bassi, sicché tale comportamento presupponeva la conoscenza della frode; la negazione del diritto alla detrazione era legittima anche nel caso di specie in cui era stato applicato il regime dell'inversione contabile; la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 31 agosto 2022 N. 25547 Perrino Angelina Maria

CONSIDERATO CHE

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115, cod. proc. civ., in quanto, pur essendo stato contestato, con l'avviso di accertamento, che le operazioni erano soggettivamente inesistenti, la motivazione del giudice del gravame ha erroneamente applicato la disciplina relativa alle operazioni oggettivamente inesistenti e in particolare, ai fini della illegittima detrazione e dell'onere della prova, principi non conferenti con le effettive ragioni della pretesa; il motivo è infondato; la pronuncia censurata ha evidenziato che, nella fattispecie, quel che era stato contestato alla società era la "soggettiva inesistenza delle operazioni di acquisto poste in essere dalla Irmes srl nei confronti della società La Meridionale Metalli srl", che la società aveva "aderito ad un meccanismo fraudolento, quale beneficiaria finale di acquisti da una società cartiera di materiali a prezzi più contenuti al fine di praticare prezzi di vendita più bassi, con alterazione, a proprio favore, del libero mercato", e che, infine, "Dalla malafede e dall'intento fraudolento della società contribuente, che ha registrato fatture gravate dall'iva teorica relative ad operazioni soggettivamente inesistenti consegue - quindi - la violazione sostanziale della disciplina dell'inversione contabile"; la premessa di fondo, quindi, dal quale si è poi sviluppato il ragionamento logico giuridico seguito, si basa sulla natura soggettivamente inesistente dell'operazione, in piena corrispondenza con quanto riportato nell'avviso di accertamento a fondamento della pretesa; procedendo sulla base di tale premessa, il giudice del gravame ha, quindi, ragionato in ordine alla consapevolezza della frode e di partecipazione all'accordo fraudolento e, conseguentemente, sulla inesistenza, anche in tale ipotesi, del diritto alla detrazione dell'iva, avendo la contribuente violato la disciplina sostanziale dell'inversione contabile registrando l'iva nel registro degli acquisti e delle vendite, posto che l'acquisto non proveniva dal reale fornitore, presupposto necessario ai fini della sussistenza del diritto alla detrazione; la decisione del giudice del gravame, dunque, è del tutto coerente con le ragioni della pretesa, sicchè non può ragionarsi in termini di errata valutazione del fatto costitutivo della pretesa, come invece dedotta dalla ricorrente; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 74, commi 7 e 8, d.P.R. n. 633/1972, e dell'art. 2697, cod. civ.; in particola, parte ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto che il diritto alla detrazione dell'iva non poteva essere riconosciuto in quanto l'operazione era oggettivamente inesistente, mentre l'avviso di accertamento aveva qualificato la suddetta operazione come soggettivamente inesistente; sotto tale profilo, evidenzia parte ricorrente che la disciplina dell'inversione contabile può essere ritenuta illegittimamente applicata solo in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, in cui, cioè, le operazioni non sono state mai eseguite, mentre la contestazione dell'amministrazione finanziaria era relativa al fatto che le operazioni fossero soggettivamente inesistenti; evidenzia, inoltre, che il giudice del gravame non ha compiuto alcuna indagine in ordine alla prova della consapevolezza di partecipazione ad una condotta evasiva, alterando, in tal modo, l'onere della prova gravante sull'amministrazione finanziaria; il motivo è infondato; si è già chiarito, in sede di esame del primo motivo di ricorso, che l'impostazione di fondo seguita dal giudice del gravame sia aderente alla prospettazione dell'amministrazione finanziaria, configurata nell'atto impositivo, relativa al fatto che la contribuente avesse compiuto acquisti per operazioni soggettivamente inesistenti; non può, in tale contesto, ritenersi che vi sia stata una violazione delle regole di riparto dell'onere della prova: il giudice del gravame, dopo avere precisato che è onere dell'amministrazione finanziaria fornire validi elementi di prova presuntiva circa l'inesistenza delle operazioni, evidenzia che, anche nelle operazioni soggettivamente inesistenti, una volta che l'amministrazione finanziaria fornisce validi elementi presuntivi in ordine alla inesistenza delle operazioni, è il contribuente che deve fornire la prova contraria; in fatto, con riferimento alla ragione di censura prospettata con il presente motivo in ordine alla prova della consapevolezza, il giudice del gravame ha accertato che: "sussiste la frode, nella fattispecie qui scrutinata, atteso che la Irmes srl ha aderito ad un meccanismo fraudolento, quale beneficiaria finale di acquisti da una società cartiera di materiali a prezzi più contenuti, al fine di praticare prezzi di vendita più bassi, con alterazione - a proprio favore - del libero mercato. Tale comportamento presuppone la conoscenza della frode e la consapevole partecipazione all'accordo simulatorio"; in sostanza, il giudice del gravame ha ritenuto di potere desumere l'esistenza dell'elemento soggettivo della mancanza di buona fede della contribuente da specifici elementi fattuali (natura di società cartiera dell'emittente, vantaggi economici conseguenti all'acquisto a prezzi più contenuti); ciò in linea con quanto precisato da questa Corte (Cass. civ., 20 aprile 2018, n. 9851) secondo cui, in via meramente esemplificativa, poichè la valutazione va in ogni caso ancorata alla concreta vicenda, può costituire elemento di rilevanza sintomatica, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova in caso di contestazione soggettivamente inesistenti, anche l'acquisto dei beni ad un prezzo inferiore di mercato e che refluisce in questa stessa considerazione anche l'ipotesi di operazione triangolare "semplice", rispetto alla quale la sentenza n. 24426 del 2013 (cui hanno dato seguito Cass. n. 10120 del 21/04/2017, Cass. n. 3474 del 13/02/2018) aveva ritenuto che "l'onere probatorio dell'amministrazione ben può 97 VA' esaurirsi nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata all'esecuzione della prestazione fatturata (è, cioè, una cartiera), costituendo ciò, di per sè, elemento idoneamente sintomatico della mancanza di buona fede del cessionario, poichè l'immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti nella frode induce ragionevolmente ad escludere l'ignoranza íncolpevole del contribuente"; infondato è anche il profilo di censura che si basa sulla considerazione che, qualora l'operazione sia stata eseguita mediante il meccanismo dell'inversione contabile, la negazione del diritto alla detrazione iva può dirsi legittima solo nel caso in cui l'operazione sia oggettivamente inesistente, mentre sarebbe da escludere in caso di operazione soggettivamente inesistente; questa Corte (Cass. civ., 10 febbraio 2022, n. 4252), facendo richiamo alla pronuncia della Corte di giustizia (CGIJE 11 novembre 2021, in causa C281/20, Ferimet SL), ha enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di IVA,. e con riguardo al regime del reverse charge o inversione contabile, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di giustizia della IJE, il diritto di detrazione dell'imposta relativa ad un'operazione di cessione di beni non può essere riconosciuto al cessionario che, sulla fattura emessa per tale operazione in applicazione del suddetto regime, abbia indicato un fornitore fittizio allorquando, alternativamente, il medesimo cessionario: a) abbia egli stesso commesso un'evasione dell'IVA ovvero sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto di detrazione s'iscriveva in una simile evasione; b) sia semplicemente consapevole della indicazione in fattura di un fornitore fittizio e non abbia fornito la prova che il vero fornitore sia un soggetto passivo IVA"; nella fattispecie, come detto, il giudice del gravame ha accertato che l'operazione invocata a fondamento del diritto ala detrazione si iscriveva in un meccanismo di evasione iva, con conseguente legittimità della pretesa e che la contribuente era consapevole dell'accordo fraudolento, dunque, in sostanza, era a conoscenza della fittizia indicazione in fattura dell fornitore; non sussiste, dunque, alcuna violazione di legge, diversamente da quanto postulato dalla ricorrente; in conclusione, i motivi sono infondati, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite; si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso