Giu Principi in tema di liquidazione spese
CASSAZIONE, SEZIONE VI - ORDINANZA 13 settembre 2022 N. 26921
Massima
1) in materia di spese di giustizia, la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima il diritto al compenso della relativa fase (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34575 del 16/11/2021);
2) in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è, invece, doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, secondo cui l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella); invero, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (Sez. 1, Ordinanza n. 4782 del 24/02/2020);
3) ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11601 del 14/05/2018; conf. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35270 del 18/11/2021)

Casus Decisus
RILEVATO CHE 1. S. F. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso una cartella di pagamento per contrarietà alle disposizioni di cui all’art. 3 del d.l. n. 2/1986. 2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, compensando tra le parti le spese processuali. 3. Sull’appello del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale Lazio accoglieva il gravame, condannando l’Agenzia delle Entrate - Riscossione a rimborsare allo S. le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidandole in euro 200,00 per il primo grado e in euro 300,00 per il grado d’appello. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione S. F. sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate - Riscossione non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Testo della sentenza
CASSAZIONE, SEZIONE VI - ORDINANZA 13 settembre 2022 N. 26921 Napolitano Lucio

1. Preliminarmente, va evidenziato che, in tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore ex lege dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione, è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata (Sez. U, Sentenza n. 4845 del 23/02/2021). Nel caso di specie, il ricorso per cassazione risulta notificato, oltre che all’Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede legale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

2. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 d.m. n. 55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR liquidato cumulativamente, in maniera onnicomprensiva e al di sotto dei minimi tariffari le spese relative ai due gradi di merito del giudizio, senza adempiere all’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci operata.

2.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione. Va preliminarmente evidenziato che, non avendo il ricorrente dedotto di aver depositato in appello una notula delle spese (peraltro, comunque, non riprodotta), la CTR non era tenuta ad indicare le ragioni per le quali aveva operato una “eliminazione” o “riduzione” di voci. In secondo luogo, per quanto sia vero in astratto che, in tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19482 del 23/07/2018), è altrettanto vero che, nel caso di specie, alla stregua di quanto verrà dedotto, la liquidazione del compenso in base ai minimi tariffari rappresenta il frutto di un mero calcolo matematico.

2.2. Ciò debitamente premesso, la presente controversia va risolta alla luce dei seguenti principi:

1) in materia di spese di giustizia, la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima il diritto al compenso della relativa fase (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34575 del 16/11/2021); 2) in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è, invece, doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, secondo cui l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella); invero, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (Sez. 1, Ordinanza n. 4782 del 24/02/2020);

3) ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11601 del 14/05/2018; conf. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35270 del 18/11/2021); Orbene, considerato che il valore della causa era pari ad euro 645,43 e che i valori medi di cui all’allegata tabella possono essere diminuiti fino al 50%, i valori minimi intangibili, per compensi, sarebbero stati pari, avuto riguardo al primo grado di giudizio dinanzi alla CTP, a complessivi euro 262,50 e, avuto riguardo al secondo grado di giudizio dinanzi alla CTR, a complessivi euro 270,00. Da ciò consegue che la CTR, mentre con riferimento al grado d’appello, ha riconosciuto un importo (euro 300,00) superiore al minimo previsto per compenso che, in assenza di impugnativa specifica, deve essere confermato, in relazione al primo grado, ha liquidato una somma (euro 200,00) inferiore al minimo secondo i menzionati parametri. A ciò va aggiunto che è fondata la doglianza relativa alla liquidazione, tanto per il primo grado quanto per l’appello, delle spese in maniera onnicomprensiva, non essendosi, evidentemente, tenuto conto, da parte della CTR degli esborsi e del rimborso delle spese generali. Il ricorso va pertanto accolto nei termini di cui alla motivazione che precede. 

3. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata nei limiti esposti e la causa rimessa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Lazio, che su uniformerà ai principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Lazio in differente composizione.