Giu Il diritto alla rivalutazione contributiva è un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione
CASSAZIONE, SEZIONE VI - ORDINANZA 13 ottobre 2022 N. 30163
Massima
Il diritto alla rivalutazione contributiva è un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione e il termine di prescrizione decorre «dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto durante le proprie lavorazioni» (in termini: Cass n. 29635 del 2018; v. anche Cass. n. 2856 del 2017; Cass. n. 2351 del 2015)

Casus Decisus
Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Potenza ha accolto l’appello dell’INPS e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di G. C. volta al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto, ai sensi dell’art. 13, l. n. 257 del 1992. 2. La Corte di merito ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Istituto, individuando nella data del pensionamento il dies a quo del termine decennale di prescrizione in ragione della cessazione, in tale momento, dell’esposizione morbigena. Nel caso di specie l’appellato era andato in quiescenza nel giugno 1997 ed aveva presentato domanda amministrativa il 29.1.2017, dopo il termine decennale di prescrizione. 3. Avverso tale sentenza G. C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, illustrati da memoria. L’Inps ha depositato procura speciale. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c

Testo della sentenza
CASSAZIONE, SEZIONE VI - ORDINANZA 13 ottobre 2022 N. 30163 Esposito Lucia

Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., motivazione omessa o apparente in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte d’appello individuato il dies a quo del termine prescrizionale in materia di benefici previdenziali per esposizione ad amianto nella data del pensionamento.

6. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 n. 4 c.p.c., omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte di merito considerato che il ricorrente, come allegato nella memoria di costituzione in appello, ha acquisito consapevolezza dell'esposizione ad amianto dal momento del deposito della c.t.u. ambientale relativa allo stesso stabilimento ove aveva lavorato e alle stesse mansioni svolte.

7. Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell'articolo 360, comma 1 n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2934 c.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto prescrittibile il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto per i soggetti già pensionati o collocati in mobilità alla data dell'1 ottobre 2003.

8. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere i giudici d'appello individuato il dies a quo del termine di prescrizione nel collocamento in quiescenza dell'odierno ricorrente, quale ultimo momento utile per il perfezionarsi del diritto ai benefici contributivi, in assenza di qualsiasi prova e finanche di indizi per ritenere raggiunta la consapevolezza dell'esposizione all'amianto in tale momento.

9. Con il quinto motivo si addebita alla sentenza d’appello, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e del precetto per cui la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che nel caso dei benefici contributivi per esposizione all'amianto coincide, a prescindere dal pensionamento, col momento della raggiunta consapevolezza, in capo al titolare, del diritto conseguente alla propria esposizione ad amianto. 

10. Con il sesto motivo si denuncia, violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 n. 4 c.p.c. nonché, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non essersi la Corte di merito pronunciata sull'eccezione di nullità e inammissibilità del ricorso in appello in quanto contenente riferimenti ad uno stabilimento diverso da quello presso cui lavorava il Castello.

11. I primi cinque motivi di ricorso, che possono essere trattati unitariamente per ragioni di connessione logica, sono fondati nei limiti di seguito indicati.

12. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio secondo cui il diritto alla rivalutazione contributiva è un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione e il termine di prescrizione decorre «dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto durante le proprie lavorazioni» (in termini: Cass n. 29635 del 2018; v. anche Cass. n. 2856 del 2017; Cass. n. 2351 del 2015).

13. Anche recentemente si è ribadito che la consapevolezza dell'esposizione ad amianto costituisce elemento indispensabile per individuare il termine di decorrenza della prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva, e che, solo ove sussista tale consapevolezza, il lavoratore - a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando - può agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far valere il suo autonomo diritto (v. Cass. n. 4283 del 2020 in motivazione).

14. La Corte territoriale non si è attenuta ai suddetti principi ed ha fatto coincidere il dies a quo di decorrenza della prescrizione con la data del pensionamento, senza svolgere i necessari accertamenti per individuare il momento in cui l’attuale ricorrente avesse acquisito consapevolezza o potesse avere acquisito consapevolezza della avvenuta esposizione.

15. Il sesto motivo è inammissibile poiché non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha dichiarato la prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva senza alcun riferimento alle condizioni dello stabilimento presso cui lavorava l’attuale ricorrente.

16. Per le ragioni esposte, accolti i primi cinque motivi di ricorso, dichiarato inammissibile il sesto motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi cinque motivi di ricorso, dichiara inammissibile il sesto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.