CONSIDERATO CHE
1.1. preliminarmente, deve rilevarsi che il ricorso risulta essere stato tempestivamente proposto (circostanza peraltro non contestata) entro il 14 novembre 2014, termine ultimo ai sensi dell’art.327 cod. proc. civ., vigente ratione temporis; con il primo motivo (indicato come secondo), il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 138 della l. 388/2000 e dell’art.1, comma 5 bis, lett.c), d.l. n.106/2005, conv. dalla l.n.156/2005 e l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art.360, primo comma, nn.3 e 5, cod. proc. civ.; assume il ricorrente che la C.t.r. avrebbe errato nel ritenere tempestiva la notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 4 novembre 2006 per somme dovute dal contribuente a titolo di Irpef ed Ilor per gli anni 1991 e 1992;
1.2. con il secondo ed il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art.360, primo comma, nn.3 e 5, cod. proc. civ., in quanto il giudice di appello aveva omesso di esaminare le censure specifiche che il contribuente aveva comunque avanzato nei confronti della cartella di pagamento;
2.1. il primo motivo è fondato con conseguente assorbimento dei rimanenti; invero, l'art. 138, comma 3, l. n. 388 del 2000, nel consentire un'ampia rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui l'atto impositivo deve essere emesso dall'ufficio; costituisce costante orientamento di questa Corte quello secondo cui > (Cass. n.956/2014; n. 7274/2014; n.16074/2014; n.25218/2022); nella fattispecie in esame, il 4 novembre 2006 pervenne al contribuente la notifica, da parte dell'amministrazione finanziaria, di una cartella di pagamento per Ilor e Irpef in relazione al periodo d'imposta 1991/1992; la pretesa erariale concerneva somme dovute dal contribuente in quanto annoverabile fra i soggetti interessati dagli eventi sismici che avevano colpito la Sicilia nel 1990, le cui posizioni non erano state regolarizzate ai sensi dell'art. 138 della I. 23/12/2000, n. 388, e dell'art. 9, comma 178, della I. 27/12/2002, n. 289; come questa Corte ha già osservato nelle occasioni in cui si e` occupata di fattispecie analoghe alla presente, l'art. 138, comma 3, della l. n. 388/2000 prevede un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo, e non alla data di notifica della cartella) per l'azione di riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione, da effettuare entro il 15 dicembre 2002, prevista dal comma 1 dello stesso articolo; tale disposizione, dunque, non puo` in alcun modo valere per far rivivere obbligazioni tributarie in relazione alle quali, alla data menzionata, l'amministrazione finanziaria era già decaduta dall'azione di riscossione; cio` e` quanto si e` verificato nella fattispecie in esame, stante l'efficacia retroattiva riconosciuta dalla giurisprudenza all'art. 5-ter del d.l. n. 106 del 2005 (v. ad es. Cass. n. 24048/2011); pertanto, va data continuità al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina di cui all'art. 1 del d.l. n. 106/2005, conv. con modif. dalla l. n. 156/2005, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto l'art. 138, comma 3, della I. n. 388/2000, nel consentire un'ampia rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per cio` solo, prorogato il termine entro cui l'atto impositivo deve essere emesso dall'Ufficio;
2.2. in conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbiti i rimanenti, e la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, il ricorso originario del contribuente va accolto; sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito e del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente; compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito e del giudizio di legittimità.