Giu In tema di riscossione delle imposte sui redditi la fissazione dei termini di decadenza trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 18 novembre 2022 N. 34112
Massima
In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina di cui all'art. 1 del d.l. n. 106/2005, conv. con modif. dalla l. n. 156/2005, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto l'art. 138, comma 3, della I. n. 388/2000, nel consentire un'ampia rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per cio` solo, prorogato il termine entro cui l'atto impositivo deve essere emesso dall'Ufficio

Casus Decisus
RILEVATO CHE 1. S.N. ricorre con quattro (rectius tre)motivi contro l’Agenzia delle entrate e Riscossione Sicilia S.p.A., già SE.RI.T. Sicilia S.p.A., che resistono con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n.284/18/13, pronunciata il 27 giugno 2013, depositata il 26 settembre 2013 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’ufficio contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catania, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento per Irpef ed Ilor degli anni 1991 e 1992 dovute dai soggetti residenti in zone interessate dal sisma del 1990, le cui posizioni non erano state regolarizzate o definite; 2. con la sentenza impugnata, la C.t.r. rilevava che, con molteplici ordinanze del Ministero della Protezione civile, i termini per gli adempimenti fiscali per i soggetti coinvolti nel sisma che aveva colpito la Sicilia orientale nel dicembre del 1990, erano stati sospesi; riteneva, dunque, la tempestività dell’azione tributaria, in base all’art.138, comma 3, legge 23 dicembre 2000 n.388, modificato dall’art.52, comma 24, lett.a), legge 28 dicembre 2001 n.448, che, in deroga all’art.1, comma 5 bis, d.l. n.106/2005, convertito dalla legge n.156/2005, in materia di notifica della cartella di pagamento, aveva disposto il recupero delle somme dovute e non versate entro il 15 dicembre 2002 mediante iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata dei precedenti decreti; la C.t.r. rilevava che il piano di rateazione contemplava 12 rate semestrali con scadenza al 15 giugno 2008, con la conseguente scadenza del termine utile al 31 dicembre 2009, e che, nel caso di specie, la cartella era stata notificata il 4 novembre 2006, utilmente rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2007, quinto anno successivo alla maturazione della proroga del 15/12/2002; pertanto, il giudice di seconde cure, accogliendo l’appello dell’ufficio, rigettava il ricorso originario del contribuente; 3. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10 novembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 – bis. 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197;

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 18 novembre 2022 N. 34112 CIRILLO ETTORE

CONSIDERATO CHE

1.1. preliminarmente, deve rilevarsi che il ricorso risulta essere stato tempestivamente proposto (circostanza peraltro non contestata) entro il 14 novembre 2014, termine ultimo ai sensi dell’art.327 cod. proc. civ., vigente ratione temporis; con il primo motivo (indicato come secondo), il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 138 della l. 388/2000 e dell’art.1, comma 5 bis, lett.c), d.l. n.106/2005, conv. dalla l.n.156/2005 e l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art.360, primo comma, nn.3 e 5, cod. proc. civ.; assume il ricorrente che la C.t.r. avrebbe errato nel ritenere tempestiva la notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 4 novembre 2006 per somme dovute dal contribuente a titolo di Irpef ed Ilor per gli anni 1991 e 1992;

1.2. con il secondo ed il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art.360, primo comma, nn.3 e 5, cod. proc. civ., in quanto il giudice di appello aveva omesso di esaminare le censure specifiche che il contribuente aveva comunque avanzato nei confronti della cartella di pagamento;

2.1. il primo motivo è fondato con conseguente assorbimento dei rimanenti; invero, l'art. 138, comma 3, l. n. 388 del 2000, nel consentire un'ampia rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui l'atto impositivo deve essere emesso dall'ufficio; costituisce costante orientamento di questa Corte quello secondo cui > (Cass. n.956/2014; n. 7274/2014; n.16074/2014; n.25218/2022); nella fattispecie in esame, il 4 novembre 2006 pervenne al contribuente la notifica, da parte dell'amministrazione finanziaria, di una cartella di pagamento per Ilor e Irpef in relazione al periodo d'imposta 1991/1992; la pretesa erariale concerneva somme dovute dal contribuente in quanto annoverabile fra i soggetti interessati dagli eventi sismici che avevano colpito la Sicilia nel 1990, le cui posizioni non erano state regolarizzate ai sensi dell'art. 138 della I. 23/12/2000, n. 388, e dell'art. 9, comma 178, della I. 27/12/2002, n. 289; come questa Corte ha già osservato nelle occasioni in cui si e` occupata di fattispecie analoghe alla presente, l'art. 138, comma 3, della l. n. 388/2000 prevede un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo, e non alla data di notifica della cartella) per l'azione di riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione, da effettuare entro il 15 dicembre 2002, prevista dal comma 1 dello stesso articolo; tale disposizione, dunque, non puo` in alcun modo valere per far rivivere obbligazioni tributarie in relazione alle quali, alla data menzionata, l'amministrazione finanziaria era già decaduta dall'azione di riscossione; cio` e` quanto si e` verificato nella fattispecie in esame, stante l'efficacia retroattiva riconosciuta dalla giurisprudenza all'art. 5-ter del d.l. n. 106 del 2005 (v. ad es. Cass. n. 24048/2011); pertanto, va data continuità al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina di cui all'art. 1 del d.l. n. 106/2005, conv. con modif. dalla l. n. 156/2005, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto l'art. 138, comma 3, della I. n. 388/2000, nel consentire un'ampia rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per cio` solo, prorogato il termine entro cui l'atto impositivo deve essere emesso dall'Ufficio;

2.2. in conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbiti i rimanenti, e la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, il ricorso originario del contribuente va accolto; sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito e del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente; compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito e del giudizio di legittimità.