Giu La decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento. Assume rilievo, ai fini della decorrenza, anche il differimento dei termini del suo pagamento
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE - ORDINANZA 24 novembre 2022 N. 34581
Massima
La decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento. Assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» (Cass. nr. 10273 del 2021) chiarendo, in particolare, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione [...]» (v. in motivazione, Cass. nr.10273 cit.);

Casus Decisus
RILEVATO CHE La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza depositata in data 23.10.2020, decidendo sull'appello proposto dall'Inps contro la sentenza del Tribunale di Cagliari, lo ha rigettato, confermando la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto prescritto il credito vantato dall'Inps per contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2008 nei confronti B. C., quale libero professionista non iscritto alla Cassa degli ingegneri in quanto lavoratore dipendente. A fondamento del decisum, la Corte d'appello ha ritenuto provato l'inutile decorso del termine quinquennale a far data dalla scadenza prevista per il pagamento dei contributi (16.6.2009). La diffida di pagamento dell'Inps era infatti pervenuta pacificamente non prima del 27 giugno 2014, quando era ormai trascorso il termine quinquennale previsto dall'articolo 3 comma 10 legge 335/1995. Contro la sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il professionista ha resistito con controricorso. La proposta del relatore è stata depositata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. ed è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE - ORDINANZA 24 novembre 2022 N. 34581 DORONZO ADRIANA

CONSIDERATO CHE

con i due motivi, formulati ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., l'Istituto censura la sentenza per violazione dell'art. 2935 cod.civ. in relazione all'art. 2, comma 26- 31 L. 335/1995, all'art. 18 D.Lgs. n. 241 / 1997, all'art. 17 DPR 7 dicembre 2001 n. 435 e del D.P.C.M. del 4 giugno 2009 pubblicato in GU 137 del 16 giugno 2009, (art. 360 co. 1 n. 3 cpc), "perché in relazione alla contribuzione dovuta, da professionista lavoratore autonomo alla gestione separata INPS riferita all'anno 2008 non è stata considerata la proroga al 6 luglio 2009 del termine di versamento della contribuzione da parte dei soggetti che come nel caso di specie esercitano un'attività economica per le quali sono stati elaborati gli studi di settore (pag.7)"; violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. in relazione all'art. 2, commi 26-31 L. n. 335/1995, all'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011 convertito con modificazioni nella L. n. 111/2011, all'art. 1 del D.Lgs. n. 462/1997, all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997 (art. 360 co. 1 n. 3 cpc), "per non avere ritenuto i giudici d'appello che il libero professionista è iscritto d'ufficio dall'Inps alla gestione separata anche per l'anno 2008 e la prescrizione è sospesa per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi venga omessa la compilazione cosiddetto quadro RR". Il primo motivo è fondato nei termini che seguono, per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. L, 19/04/2021, n. 10273, nonché, più di recente, Cass. 08/11/2021, n. 32467, Cass. 3/2/2022 n. 3457, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; in particolare, si richiama il principio di diritto, secondo cui questa Corte, nel confermare il principio secondo cui la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento, ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» (Cass. nr. 10273 del 2021) chiarendo, in particolare, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione [...]» (v. in motivazione, Cass. nr.10273 cit.); nella fattispecie deve osservarsi che: - viene in rilievo il D.P.C.M. del 4 giugno 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2009, n. 137, che ha differito al 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare il pagamento dei contributi 2008, per tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore»; la questione attinente al dies a quo del termine di prescrizione del debito contributivo è tuttora sub iudice in quanto oggetto del motivo di ricorso; secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, la individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce guaestio iuris, su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v. Cass. n. 15631 del 2016; n. 21752 del 2010; n. 11843 del 2007; n. 16573 del 2004); deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa ai D.P.C.M. se hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame (il D.P.C.M. del 4.6.2009, è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997); da tali premesse discende che, il termine di prescrizione non era maturato perché, dovendo considerarsi il termine differito in virtù del D.P.C.M. cit. (e dunque il 6.7.2009), la richiesta di pagamento dell'INPS del 27.6.2014 è intervenuta prima del quinquennio; sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va, pertanto, accolto; la seconda censura resta assorbita, dovendosi ritenere esclusa la prescrizione in ragione dell'accoglimento del primo motivo di ricorso.

P .Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 9 novembre 2022.