Giu La cabina di trasformazione, installata presso l'autostrada, per la somministrazione dell'energia elettrica occorrente all'illuminazione e al funzionamento degli apparati dell'infrastruttura, costituisce "unità immobiliare a destinazione particolare"
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE - ORDINANZA 27 gennaio 2023 N. 2551
Massima
La cabina di trasformazione, installata presso l'autostrada, per la somministrazione dell'energia elettrica occorrente all'illuminazione e al funzionamento degli apparati dell'infrastruttura, costituisce "unità immobiliare a destinazione particolare" compresa nel gruppo E delle categorie catastali e non presenta autonomia funzionale e reddituale rispetto all'immobile principale" (Cass.10/03/2020, n.6706 e 6705).

Casus Decisus
1. la controversia attiene alla legittimità dell'atto di classamento in categoria D/1 di una cabina di trasformazione installata presso l'autostrada omissis per la somministrazione dell'energia elettrica occorrente all'illuminazione e al funzionamento degli apparati dell'infrastruttura (nella specie, una galleria); 2. la CTR, con la sentenza in epigrafe, ha richiamato e condiviso la sentenza di primo grado con la quale l'atto di classamento era stato ritenuto illegittimo dovendo la cabina essere accatastata in E/3 in quanto manufatto privo di autonomia funzionale e reddituale rispetto alla infrastruttura autostradale; 3 . l'Agenzia delle entrate censura la sentenza con tre motivi, con i quali rispettivamente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 5 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, 40 del d.P.R. 10 dicembre 1949, n.1142, 2 comma 1, d.m. 28/1998 (primo motivo), violazione e falsa applicazione degli artt. 2,5, 10 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, 6, 8, 40 del d.P.R. 10 dicembre 1949, n.1142, 2, comma 40, d.l. 262/2006 (secondo motivo) ed "omesso esame di un punto decisivo della controversia per avere la CTR fondato la decisione sul travisamento di alcune affermazioni contenute nella circolare n.4 del 2006 ed escluso i successivi contenuti che sono invece positavemente stabiliti" (secondo motivo); 4. la società omissis resiste con controricorso; 5. le parti hanno depositato memoria;

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE - ORDINANZA 27 gennaio 2023 N. 2551 Esposito Antonio Francesco

1. il primo ed il secondo motivo di ricorso, strettamente connessi e suscettivi per questo di esame congiunto, sono infondati. Per disposto dell'art.2, comma 40, del d.I.262/86, "Nelle unita' immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale". La CTR ha accertato che la cabina elettrica de qua non aveva autonomia rispetto all'infrastruttura autostradale. Questa Corte, su questione identica a quella che occupa, ha, in causa tra le stesse parti, già affermato, in termini di principio di diritto, che "La cabina di trasformazione, installata presso l'autostrada, per la somministrazione dell'energia elettrica occorrente all'illuminazione e al funzionamento degli apparati dell'infrastruttura, costituisce "unità immobiliare a destinazione particolare" compresa nel gruppo E delle categorie catastali e non presenta autonomia funzionale e reddituale rispetto all'immobile principale" (Cass.10/03/2020, n.6706 e 6705).

Il Collegio non ha ragione di discostarsi da questi precedenti a cui la CTR si è attenuta;

2. il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n.8053 del 07/04/2014 hanno statuito: "L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"). L'Agenzia non ha indicato alcun fatto storico specifico, alcun preciso accadimento o alcuna precisa circostanza in senso storico-naturalistico. Ha fatto riferimento invece ad un asserito "travisamento", da parte della CTR, di una circolare;

4. le spese seguono la soccombenza; 5. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €6000,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed C 200,00 per esborsi. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2022.