Giu In ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino non sussiste il diritto del singolo a partecipare all'assemblea
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - ORDINANZA 16 gennaio 2023 N. 3192
Massima
In ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo (in quanto portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione.

Casus Decisus
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 993/2021, emessa dalla Corte d'appello di Genova, pubblicata in data 1° ottobre 2021 Resiste con controricorso il di Genova, che propone anche un motivo di ricorso incidentale. ha notificato controricorso per resistere al ricorso incidentale. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Le parti hanno depositato memorie. La Corte d'appello di Genova ha respinto il gravame avanzato dal condomino contro la sentenza del Tribunale di Genova, che aveva rigettato l'impugnazione ex art. 1137 c.c. spiegata dal con riguardo alla deliberazione approvata dall'assemblea del Condominio via Colle degli Ulivi 12 in data 19 dicembre 2017. Tale deliberazione riguardava la proposizione di un'azione giudiziaria da parte di nei confronti del Condominio e l'attore lamentava che l'avviso di convocazione dell'assemblea non gli era stato comunicato nel termine di cui all'art. 66 disp. att. c.c. Il Tribunale aveva argomentato nel senso che il non aveva interesse ad impugnare la delibera in oggetto, sia perché egli era in conflitto di interessi rispetto all'unico argomento all'ordine del giorno, sia perché in data 28 febbraio 2018 il Condominio aveva adottato una successiva delibera di identico contenuto a quella sub iudice, non impugnata dal La Corte d'appello ha poi rigettato il gravame, osservando che la deliberazione del 19 dicembre 2017 era stata approvata dall'assemblea unicamente per assumere la determinazione di resistere in giudizio a fronte della notifica di un atto di citazione dinanzi al giudice di pace da parte del condomino che lamentava infiltrazioni nella sua proprietà esclusiva [...]

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - ORDINANZA 16 gennaio 2023 N. 3192 Felice Manna

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