Giu Palpeggiare i glutei “per scherzo” integra violenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - SENTENZA 9 aprile 2021 N. 13278
Massima
Ai fini della violenza sessuale, l’atto deve essere definito come "sessuale" sul piano obiettivo, non su quello soggettivo delle intenzioni dell’agente. Se, perciò, il fine di concupiscenza non concorre a qualificare l’atto come sessuale, il fine ludico o di umiliazione della vittima non lo esclude. Ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale non è perciò necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell’agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente "sessuale" dell’atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito. (Nella specie, viene annullata la sentenza di assoluzione dell’imputato che aveva palpeggiato i glutei della vittima non mosso da un desiderio sessuale, ma agendo per scherzo. In altri termini, la Corte aveva attribuito rilevanza scusante al movente, ossia al fatto che l’agente avesse agito per "scherzo", il che non incide sulla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie in esame).

Casus Decisus
Con l’impugnata sentenza, in riforma della pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Modena e appellata dall’imputato, la Corte d’appello di Bologna assolveva L.F. , perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all’art. 609-bis c.p., comma 3, a lui contestato al capo B) perché, con violenza e minaccia, in un’occasione palpeggiandole il sedere con entrambe le mani, costringeva una propria dipendente, S.B., a subire atti sessuali. Avverso l’indicata sentenza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena e il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna propongono ricorso per Cassazione.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - SENTENZA 9 aprile 2021 N. 13278 Pres. Marini – est. Corbetta

Ritenuto in fatto

 

1. Con l’impugnata sentenza, in riforma della pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Modena e appellata dall’imputato, la Corte d’appello di Bologna assolveva L.F. , perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all’art. 609-bis c.p., comma 3, a lui contestato al capo B) perché, con violenza e minaccia, in un’occasione palpeggiandole il sedere con entrambe le mani, costringeva una propria dipendente, S.B. , a subire atti sessuali; la Corte d’appello rigettava l’appello proposto, ai soli fini civili, dalla parte civile in relazione all’assoluzione dell’imputato dal delitto di cui all’art. 572 c.p., contestato al capo A). Il Tribunale, inoltre, aveva dichiarato non doversi procedere ne confronti dell’imputato in relazione ad ulteriori episodi di cui al capo B), consistiti nel tentativo di baciare la persona offesa, per mancanza di tempestiva querela, statuizione non oggetto di impugnazione.

2. Avverso l’indicata sentenza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena e il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna propongono ricorso per Cassazione.

3. Il ricorso del Procuratore della Repubblica è affidato a due motivi.

3.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 609-bis c.p., comma 3. Il ricorrente censura la motivazione, laddove ha ritenuto che il palpeggiamento ai glutei, ancorché volgare e inopportuno, fosse interpretabile come uno scherzo, nonostante la relazione sentimentale con l’imputato si fosse da tempo conclusa, e considerando la posizione di supremazia rivestiva dal L. , essendo il datore di lavoro della persona offesa. Ad avviso del ricorrente, il non riconoscere, nella vicenda in esame, la sussistenza di atti offensivi dell’integrità e della dignità sessuale del destinatario delle 'attenzioni' sarebbe frutto di un’erronea interpretazione della fattispecie in esame, che è posta a tutela dell’intangibilità sessuale dell’offeso. Nel caso in parola, sarebbero invece sussistenti sia l’elemento oggettivo del reato, in quanto il palpeggiamento dei glutei rientra nella nozione di atto sessuale, sia l’elemento soggettivo, il quale prescinde dalle intenzioni dell’agente.

3.2. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione e il travisamento della prova. Evidenzia il ricorrente che la Corte territoriale ha erroneamente affermato che la moglie e la figlia dell’imputato vennero a conoscenza della relazione extraconiugale dell’imputato nel settembre 2012, mentre la donna in dibattimento ha riferito di avere appreso tale fatto nell’aprile 2012, allorquando chiese alla S. un incontro chiarificatore. Sostiene il ricorrente che il travisamento sarebbe inoltre rinvenibile nel fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto che, al momento del fatto, vi fossero ancora legami incentrati sulla complicità sentimentale, mentre la persona offesa ha dichiarato che la relazione si era protratta fino a novembre 2011. La motivazione, infine, sarebbe contraddittoria, laddove, per un verso, si ritiene che il fatto si sia verificato per mero 'scherzo', e, per altro verso, assolve l’imputato perché il fatto non sussiste, con ciò ammettendo che il fatto non sia mai esistito.

4. Il ricorso del Procuratore generale si articola in due motivi, che sono identici a quelli del ricorso promosso dal Procuratore della Repubblica.

 

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica è inammissibile, essendo stato promosso al di fuori dei casi previsti dall’art. 608 c.p.p., commi 2 e 4.

che limitano la facoltà di ricorso per cassazione del Procuratore della Repubblica, rispettivamente, alle sole sentenze inappellabili, di condanna o di proscioglimento, pronunciate dalla Corte di assise, dal Tribunale o dal giudice per le indagini preliminare presso il Tribunale, e ai casi previsti dall’art. 569 c.p.p.: situazioni non sussistenti nel caso in esame, in cui oggetto di impugnazione è una sentenza emessa dalla Corte di appello.

2. Il ricorso promosso dal Procuratore Generale è fondato.

3. Va premesso che il fatto, nella sua materialità, non è controverso.

La Corte territoriale ha recepito la ricostruzione operata dal Tribunale, ossia: nel periodo 2001-2002 L. aveva iniziato una relazione extraconiugale con una sua dipendente, S.B. ; nel maggio 2009, di ritorno da una trasferta di lavoro in Tunisia iniziata nel 2008, la donna comunicò all’imputato la sua volontà di porre fine alla relazione, la quale, tuttavia, non si interruppe in maniera bruca e definitiva, trascinandosi sino a novembre 2011, quando i due si trovarono insieme per motivi di lavoro a Barcellona, dove consumarono l’ultimo rapporto sessuale; da allora, secondo la versione della donna, sarebbe stata importunata dall’imputato sul luogo di lavoro e, in tale contesto, si colloca l’episodio del luglio 2012, allorquando l’imputato, passando in un corridoio stretto, palpeggiò i glutei della persona offesa, la quale era intenta ad aiutare una collega a riporre abiti in scatoloni, gesto che poi, in un secondo momento e davanti alle rimostranze della donna, l’imputato definì uno scherzo; nel settembre 2012 la moglie dell’imputato scoprì la relazione extraconiugale del marito e da allora, unitamente alla figlia, cominciò a vessare la S. sul posto di lavoro, mentre L. cercava di mediare la situazione, ragion per cui fu assolto da delitto ex art. 572 c.p..

4. Ciò posto, la Corte territorio è pervenuta all’epilogo assolutorio, sul presupposto che il fatto, pur volgare e inopportuno, fosse uno 'scherzo per L. e non un atto esplicativo del suo desiderio sessuale'.

Si tratta di una conclusione errata, in quanto poggia su un’errata interpretazione della norma che si assume violata.

5. Il reato di cui all’art. 609-bis c.p. è posto a presidio della libertà personale dell’individuo, che deve poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, anche se attuata con l’inganno.

La libertà sessuale, quale espressione della personalità dell’individuo, trova la sua più alta forma di tutela nella proclamazione della inviolabilità assoluta dei diritti dell’uomo, riconosciuti e garantiti dalla Repubblica in ogni formazione sociale (art. 2 Cost.), e nella promozione del pieno sviluppo della persona che la Repubblica assume come compito primario (art. 3 Cost., comma 2).

La libertà di disporre del proprio corpo a fini sessuali è assoluta e incondizionata e non incontra limiti nelle diverse intenzioni che l’altra persona possa essersi prefissa. L’assolutezza del diritto tutelato non tollera, nella chiara volontà del legislatore, possibili attenuazioni che possano derivare dalla ricerca di un fine ulteriore e diverso dalla semplice consapevolezza di compiere un atto sessuale, fine estraneo alla fattispecie e non richiesto dall’art. 609-bis c.p., per qualificare la penale rilevanza della condotta.

6. Coerentemente alla natura del bene tutelato e alla centralità della persona offesa, unica titolare del diritto, nè il dolo specifico ('al fine di'), nè alcun movente esclusivo ('al solo scopo di') contribuiscono alla tipizzazione dell’offesa, la quale è soggettivamente ascrivibile all’agente a titolo di dolo generico.

La valorizzazione di atteggiamenti interiori sposterebbe il disvalore della condotta incriminata dalla persona che subisce la limitazione della libertà sessuale a chi la viola. L’atto deve essere definito come 'sessuale' sul piano obiettivo, non su quello soggettivo delle intenzioni dell’agente. Se, perciò, il fine di concupiscenza non concorre a qualificare l’atto come sessuale, il fine ludico o di umiliazione della vittima non lo esclude (Sez. 3, n. 25112 del 13/02/2007, Rv. 236964; Sez. 3, n. 35625 del 11/07/2007, Polifrone, Rv. 237294).

7. Ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale non è perciò necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell’agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente 'sessuale' dell’atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito (Sez. 3, n. 3648 del 03/10/2017, dep. 25/01/2018, T., Rv. 272449: fattispecie di palpeggiamento dei glutei e del seno delle persone offese; Sez. 3, n. 21020 del 28/10/2014, dep. 21/05/2015, P.G. in c. C., Rv. 263738: fattispecie di palpeggiamenti e schiaffi sui glutei della vittima, nella quale la Corte ha escluso che l’eventuale finalità ingiuriosa dell’agente escludesse la natura sessuale della condotta).

In altri termini, l’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale è integrato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente, sicché non è necessario che detto atto sia diretto al soddisfacimento dei desideri dell’agente, nè rilevano possibili fini ulteriori - di concupiscenza, di gioco, di mera violenza fisica o di umiliazione morale - dal medesimo perseguiti (Sez. 3, n. 4913 del 22/10/2014, dep. 03/02/2015, P., Rv. 262470).

8. Nel caso di specie, non è controversa la natura sessuale dell’atto, e nemmeno che esso sia stato deliberatamente realizzato dall’imputato; del pari, non emerge che la donna avesse prestato il preventivo consenso all’atto, anche considerando che, in ogni caso, la relazione sentimentale tra i due era terminata da parecchi mesi, quantomeno dal novembre 2011.

La circostanza, valorizzata dalla Corte territoriale, che l’imputato non fosse mosso da un desiderio sessuale, ma abbia agito per scherzo attiene unicamente al movente dall’azione, che, come detto, non incide sulla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie in esame.

In altri termini, la Corte territoriale ha attribuito rilevanza scusante al movente, ossia al fatto che l’agente avesse agito per 'scherzo', il che si pone in contrasto con la ricostruzione della fattispecie come sopra delineata.

9. Per i motivi indicati, si impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna, a cui rimette il regolamento delle spese relative al presente grado di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.