Giu Chi crea un falso profilo sui social network con foto di terzi risponde di sostituzione di persona
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - SENTENZA 30 marzo 2021 N. 12062
Massima
Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che crea ed utilizza un profilo su un social network servendosi abusivamente dell'immagine di un diverso soggetto, inconsapevole, in quanto idonea alla rappresentazione di un'identità digitale non corrispondente al soggetto che ne fa uso.

Casus Decisus
Un uomo ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 30 settembre 2019, che, in integrale conferma di quella del Tribunale di Enna del 4 dicembre 2017, lo aveva condannato per i delitti di cui all’art. 494 c.p. e D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 167, per avere creato, sul social network denominato “Badoo”, il profilo: "G. di anni 39 di Enna", all’uopo utilizzando l’immagine di un soggetto, all’insaputa di questi e senza il suo consenso, e, per l’effetto, anche al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita. Tra i vizi in dedotti vi è quello di motivazione in punto di sussistenza degli elementi costitutivi del reato di sostituzione di persona, atteso che l’utilizzazione, sul profilo “Badoo”, di tre immagini di persone diverse dimostrerebbe l’intento meramente decorativo e non sostitutivo avuto di mira dal soggetto agente, e che tra l’altro, la fotografia della parte offesa era stata reperita, in Google, nella sezione “attori famosi”.

Annotazione
Quando è integrato il reato di sostituzione di persona sui social network? Nella sentenza in epigrafe la Suprema Corte è ferma nel ritenere che integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che crea ed utilizza un "profilo" su "social network", servendosi abusivamente dell’immagine di un diverso soggetto, inconsapevole, in quanto idonea alla rappresentazione di un’identità digitale non corrispondente al soggetto che ne fa uso. Si è, al riguardo, spiegato che la descrizione di un profilo poco lusinghiero sul "social network" evidenzia sia il fine di vantaggio, consistente nell’agevolazione delle comunicazioni e degli scambi di contenuti in rete, sia il fine di danno per il terzo, di cui è abusivamente utilizzata l’immagine e comporta che gli utilizzatori del servizio vengano tratti in inganno sulla disponibilità della persona associata all’immagine a ricevere comunicazioni a sfondo sessuale o sentimentale.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - SENTENZA 30 marzo 2021 N. 12062 Pres. Pezzullo – est. Scordamaglia

Ritenuto in fatto

 

1. D.C.G. , con il ministero del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 30 settembre 2019, in integrale conferma di quella del Tribunale di Enna del 4 dicembre 2017, che lo aveva condannato alla pena di giustizia peri delitti di cui all’art. 494 c.p. e D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 167, per avere creato, sul social network denominato “Badoo”, il profilo: 'G. di anni 39 di Enna', all’uopo utilizzando l’immagine di S.U. , all’insaputa di questi e senza il suo consenso, e, per l’effetto, anche al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita.

2. L’impugnativa consta di nove motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 191 e 240 c.p.p. e il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stato ritenuto provato il fatto contestato all’imputato. Deduce, al riguardo, che agli “screenshots” prodotti in giudizio dalla parte offesa non poteva riconoscersi natura di prova documentale, trattandosi di dati informatici da acquisire nei modi tipici stabiliti dalla legge processuale; lamenta, altresì, che la ricostruzione del fatto poggerebbe sulle fragili basi costituite dai predetti inutilizzabili “screenshots”, nonché sulle inattendibili testimonianze della parte offesa e del fratello di questa.

2.2. Il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione, anche da travisamento della prova, in punto di dimostrazione della riferibilità delle condotte contestate all’imputato. Eccepisce, in particolare, attraverso l’ostensione di dati raccolti nel corso del giudizio di merito, il difetto di prova in ordine alla stessa sussistenza di accessi al profilo “Badoo” in epoca prossima alla commissione dei delitti ((OMISSIS) ).

2.3 Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3, c.p.p. e il vizio di motivazione in punto di sussistenza degli elementi costitutivi sia del reato di sostituzione di persona, che di quello di trattamento illecito di dati personali. Rileva, in proposito: L. che l’utilizzazione, sul profilo “Badoo”, di tre immagini di persone diverse dimostrerebbe l’intento meramente decorativo e non sostitutivo avuto di mira dal soggetto agente, atteso, tra l’altro, che la fotografia della parte offesa era stata reperita, in Google, nella sezione “attori famosi”; 2. che difetterebbe l’evento del reato, perché non era stato provato che qualcuno fosse stato indotto in errore; 3. che difetterebbe il dolo specifico del pregiudizio patito dalla persona offesa o del vantaggio perseguito dall’autore della condotta; 4. che non sarebbe configurabile il tentativo di sostituzione di persona, venendo in rilievo un reato impossibile; 5. che il delitto di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 167 è reato proprio, realizzabile solamente dal titolare del trattamento; VI. che difetterebbe il nocumento per la persona alla quale i dati illecitamente trattati si riferiscono, posto che la fotografia utilizzata dall’agente era già di dominio pubblico, in quanto postata dalla parte offesa sul proprio profilo Facebook.

2.4. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 131-bis c.p. e il vizio di motivazione in punto di diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, avendo la Corte di appello travisato le dichiarazioni di S.R. circa il rifiuto oppostogli dal titolare del profilo “Badoo” di rimuovere l’immagine del fratello.

2.5. Il quinto motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 167 e il vizio di motivazione in punto di mancata applicazione della clausola di sussidiarietà inserita nella norma menzionata, di modo che il delitto di trattamento illecito di dati personali si sarebbe dovuto ritenere assorbito in quello di sostituzione di persona.

2.6. Il sesto motivo denuncia la violazione dell’art. 62-bis e il vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2.7. Il settimo, l’ottavo e il nono motivo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in punto di conferma della statuizione della sentenza appellata relativa alla condanna dell’imputato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile e alla rifusione delle spese da questa sostenute e in punto di condanna dell’appellante alle spese sostenute dalla stessa parte civile nel grado di appello.

3. Ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Loy Maria Francesca, ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni, con nota del 18 gennaio 2021, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Con memoria in data 20 gennaio 2021, il difensore della parte civile costituita ha illustrato le ragioni a sostegno della richiesta di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto del ricorso ed ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo che il ricorrente venga condannato alla rifusione delle spese del grado, come da nota spese versata in atti.

5. Con memoria in data 28 gennaio 2021, il difensore di D.C.G. ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.

 

Considerato in diritto

 

Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte ha stabilito che è legittima l’acquisizione come documento di messaggi “sms” mediante la realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili (Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019 - dep. 02/03/2020, Rv. 278635), spiegando che: 'non è imposto alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività, che consiste nella realizzazione di una fotografia e che si caratterizza soltanto per il suo oggetto, costituito appunto da uno schermo' sul quale sia visibile un testo o un’immagine 'non essendovi alcuna differenza tra una tale fotografia e quella di qualsiasi altro oggetto'.

Tanto ribadito in diritto, le doglianze che si appuntano sulla motivazione rassegnata dalla Corte di appello in punto di prova del fatto, per l’inattendibilità dei detti “scrennshot” e delle testimonianze rese da U. e S.R. ad integrarla, non possono, tuttavia, essere esaminate in questa sede, perché non sono deducibili con il ricorso per cassazione censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

2. Il secondo motivo denuncia, parimenti, un vizio estraneo al perimetro di quelli scrutinabili nel giudizio di legittimità.

La doglianze in ordine all’arbitrarietà dell’attribuzione all’imputato delle condotte contestategli attiene agli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, non sindacabili in questa sede, posto che l’inferenza della loro riconducibilità al D.C. risulta, per quanto diffusamente spiegato nella sentenza impugnata (pagg. 4 e 5), pienamente logica e, comunque, non decisivamente incisa dalle deduzioni del ricorrente, meramente riproduttive di quelle già congruamente disattese dalla Corte di appello.

3. Il terzo motivo è infondato.

Questa Corte è ferma nel ritenere che integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che crea ed utilizza un 'profilo' su 'social network', servendosi abusivamente dell’immagine di un diverso soggetto, inconsapevole, in quanto idonea alla rappresentazione di un’identità digitale non corrispondente al soggetto che ne fa uso (Sez. 5, n. 22049 del 06/07/2020, Rv. 279358). Si è, al riguardo, spiegato che la descrizione di un profilo poco lusinghiero sul 'social network' evidenzia sia il fine di vantaggio, consistente nell’agevolazione delle comunicazioni e degli scambi di contenuti in rete, sia il fine di danno per il terzo, di cui è abusivamente utilizzata l’immagine (Sez. 5, n. 25774 del 23/04/2014, Rv. 259303) e comporta che gli utilizzatori del servizio vengano tratti in inganno sulla disponibilità della persona associata all’immagine a ricevere comunicazioni a sfondo sessuale o sentimentale (Sez. 5, n. 18826 del 28/11/2012 - dep. 29/04/2013, Rv. 255086).

Al lume di tali indicazioni direttive, cui la Corte territoriale ha mostrato senz’altro di attenersi (pag. 6 della sentenza impugnata), tutte le censure del ricorrente (comprese quelle in punto di elemento soggettivo del reato) sono destituite di fondamento o non consentite: ciò vale, in particolare, per quelle che deducono per la prima volta in questa sede la questione della non configurabilità della sostituzione di persona neppure nella forma tentata, non essendosi della stessa dato atto nell’incontestata sintesi dei motivi di appello ed il ricorrente non avendone neppure eccepito l’omesso esame, adempiendo ai relativi oneri di deduzione (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Rv. 258962)

Questa Corte ha, del pari, affermato che il reato di illecito trattamento dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 167 è integrato dall’ostensione di dati personali del loro titolare ai frequentatori di un social network attraverso l’inserimento degli stessi, previa creazione di un falso profilo, sul relativo sito (Sez. 3, n. 42565 del 28/05/2019, Rv. 276830), posto che il nocumento che ne deriva al titolare medesimo s’identifica in un qualsiasi pregiudizio giuridicamente rilevante di natura patrimoniale o non patrimoniale subito dal soggetto cui si riferiscono i dati protetti oppure da terzi quale conseguenza dell’illecito trattamento (Sez. 3, n. 52135 del 19/06/2018, Rv. 275456). Donde, i rilievi mossi dal ricorrente in punto di integrazione del detto delitto sono tutti destituiti di fondamento, anche quelli relativi all’essere l’immagine della persona offesa di dominio pubblico: il profilo “Facebook” della persona offesa, in cui l’immagine stessa era postata, non può, infatti, qualificarsi come un luogo virtuale pubblico, in quanto protetto da particolari misure atte a non consentirne l’accesso se non a persone previamente selezionate dal titolare del profilo stesso (Sez. 5, n. 2905 del 02/10/2018 - dep. 22/01/2019, Rv. 274596; Sez. 3, n. 1647 del 27/09/2018 - dep. 15/01/2019, Rv. 275460).

4. Il quarto motivo deduce un vizio non consentito.

Il ricorrente lungi dal contestare la correttezza in diritto o la manifesta illogicità della motivazione che correda il diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto pretende di proporre una rinnovata ed alternativa valutazione delle dichiarazioni del teste S.R. , in ordine al tema del rifiuto oppostogli di rimuovere le fotografie del fratello, in spregio al principio di diritto secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 - dep. 20/02/2018, Rv. 272406). Nel caso al vaglio, peraltro, il travisamento della prova è stato denunciato senza attenersi all’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, che impone al ricorrente di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l’effettivo apprezzamento del vizio dedotto (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Rv. 241023).

5. Il quinto motivo è infondato.

È pacifico il principio di diritto secondo il quale, in presenza della clausola di riserva 'salvo che il fatto costituisca più grave reato', la maggiore o minore gravità dei reati concorrenti presuppone che entrambi siano posti a tutela dello stesso bene giuridico (Sez. 2, n. 25363 del 15/05/2015, Belleri, Rv. 265045; Sez. 2, n. 36365 del 07/05/2013, Braccini e altri, Rv. 256876). Interesse giuridico protetto che, nelle fattispecie di cui all’art. 494 c.p. e D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 167 (come aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 2018), non è affatto sovrapponibile: nel delitto di sostituzione di persona il bene giuridico si identifica, infatti, nella fede pubblica; nel delitto di trattamento illecito di dati personali, il bene giuridico si identifica, invece, nella riservatezza, che coincide con il diritto dell’individuo a preservare la propria sfera personale dalle attenzioni di quanti non abbiano titolo per ingerirsi in essa ed attiene, quindi, all’aspetto interiore dell’individuo, che ha diritto a proteggersi dalle indiscrezioni altrui. Sussiste, pertanto, concorso formale di reati tra la sostituzione di persona e il trattamento illecito di dati personale, poiché la medesima condotta, ossia l’utilizzazione dell’immagine di una persona ignara e non consenziente in profilo da altri creato su un social network, integra due ipotesi delittuose diverse e tra loro autonome: ne consegue che lo stesso comportamento ben può realizzare l’elemento materiale di entrambi i reati.

6. Il sesto motivo è articolato in spregio al principio di diritto secondo il quale, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). Il che è quanto avvenuto nel caso al vaglio, avendo la Corte di appello disatteso, conformemente al Tribunale, la richiesta di concessione delle attenuanti generiche in ragione dell’intensità del dolo, resa manifesta dalla pervicacia della condotta tenuta, nonché dalla natura dei motivi a delinquere.

7. Il settimo, l’ottavo e il nono motivo di ricorso sono manifestamente infondati.

È jus receptum che, in tema di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, ai fini dell’accertamento dell’'an debeatur' occorre soltanto che il fatto penalmente sanzionato sia potenzialmente idoneo a produrre conseguenze patrimoniali pregiudizievoli, oltre agli eventuali danni morali (Sez. 5, n. 16300 del 11/07/1989, Rv. 1826411), rimanendo irrilevante il profilo del “quantum debeatur”. Ne viene i rilievi in materia articolati dal ricorrente risultano del tutto generici al cospetto della motivazione complessivamente esibita dal giudice censurato.

Le doglianze in punto di condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di merito di primo e di secondo grado non tengono conto del principio secondo cui l’esercizio dell’azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica, con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. (Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019, Rv. 276627).

8. S’impone, pertanto, il rigetto del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge.