Giu La recidiva esclude il riconoscimento delle attenuanti generiche
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - 22 aprile 2021 N. 15502
Massima
In materia di furto in abitazione, la ricaduta nel delitto, peraltro omogeneo rispetto ai precedenti, con pervicace determinazione, pur dopo aver espiato vari periodi di detenzione, denota una ingravescente pericolosità ed una spiccata attitudine a delitti contro l’altrui patrimonio espressione di una scelta di vita difficilmente reversibile, tale da essere di ostacolo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Casus Decisus
La Corte d’Appello di Bologna con sentenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, appellata dalle imputate B.G. e T.M. con cui queste ultime erano state ritenute responsabili di concorso nel reato di cui all’art. 624 bis c.p. (furto di un portafoglio all’interno dell’abitazione di P.M.). Avverso tale sentenza hanno interposto ricorso per cassazione B.G. e T.M..

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - 22 aprile 2021 N. 15502 Pres. Piccialli – est. Ciampi

Ritenuto in fatto

 

1. La Corte d’Appello di Bologna con sentenza in data 15 gennaio 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia emessa il 10 settembre 2019, appellata dalle imputate B.G. e T.M. con cui queste ultime erano state ritenute responsabili di concorso nel reato di cui all’art. 624 bis c.p. (furto di un portafoglio all’interno dell’abitazione di P.M. ).

2. Avverso tale sentenza hanno interposto ricorso per cassazione:

2.a) T.M. lamentando con un primo motivo mancanza di motivazione quanto alla ritenuta recidiva e con un secondo motivo mancanza di motivazione quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

2.b) B.G. denunciando con un primo motivo omessa e comunque insufficiente motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e con un secondo motivo parimenti vizio motivazionale quanto al diniego del beneficio della sospensionè condizionale della pena.

 

Considerato in diritto

 

3. I ricorsi sono manifestamente infondati. Ed invero la sentenza impugnata ha congruamente motivato su tutti gli aspetti del trattamento sanzionatorio (peraltro attestatosi sui minimi di legge), per entrambe le odierne ricorrenti, evidenziando quanto alla posizione della B. come i precedenti specifici escludono qualsivoglia positiva prognosi e, dunque, non consentono la concessione dell’invocato beneficio della sospensione condizionale della pena.

Quanto, invece, alla T. la Corte di merito ha ritenuto che la recidiva fosse stata correttamente contestata e ritenuta in quanto l’imputata annovera una molteplicità di condanne per reati specifici (dodici condanne per furto, talune delle quali per furto in abitazione) commessi con sistematicità e

pressoché ininterrottamente nel corso degli anni; la ricaduta nel delitto, peraltro omogeneo rispetto ai precedenti, con pervicace determinazione, pur dopo aver espiato vari periodi di detenzione, denota una ingravescente pericolosità ed una spiccata attitudine a delitti contro l’altrui patrimonio espressione di una scelta di vita difficilmente reversibile e che detti precedenti fossero di ostacolo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non potendo certo condividersi l’assunto difensivo secondo il quale la condotta criminosa sarebbe di scarsa offensività e di portata trascurabile il danno patrimoniale arrecato, a fronte di una intrusione in privata abitazione, foriera, come è noto, di un elevatissimo allarme sociale.

È peraltro sufficiente rammentare come, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente, l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio (cfr. Sez. II, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv, 2658601).

4. Consegue alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 c.p.p., al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

 

P.Q.M.

 

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuna, al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.