Giu Finge di avere il denaro e ottiene una ricarica Postpay: sussiste la truffa
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - SENTENZA 03 maggio 2021 N. 16746
Massima
Nella truffa contrattuale l’elemento che imprime al fatto dell’inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria. (Nella specie, è stato correttamente ravvisato l’elemento dell’”artificio" nella condotta dell’imputato che aveva prima richiesto la effettuazione di una ricarica su una carta Postapay e, poi, indotto la titolare dell’esercizio a perfezionare telematicamente la operazione, fingendo di prelevare il denaro corrispondente all’importo ricaricato sulla carta magnetica ma, di fatto, senza averne la disponibilità, nel contempo, però, facendo in modo che la persona offesa completasse il procedimento in maniera non reversibile).

Casus Decisus
La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Monza aveva riconosciuto P.L. responsabile del delitto di truffa in concorso (con N.E.) e lo aveva di conseguenza condannato. Ricorre per cassazione il difensore del P. lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 640 e 641 c.p.: rileva come la Corte di Appello abbia erroneamente respinto la doglianza difensiva circa la qualificazione della condotta ai sensi dell’art. 641 c.p.; ripercorsa la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito nei due gradi, sottolinea che la Corte territoriale ha integrato la motivazione del Tribunale spiegando che il coimputato N. aveva in malafede taciuto alla persona offesa la circostanza, rilevante ai fini della determinazione di costei ad effettuare la ricarica sulla Postapay, di non avere con sé la somma corrispondente all’importo accreditato; sottolinea che, così delineata la condotta, essa andrebbe correttamente inquadrata nella fattispecie della insolvenza fraudolenta piuttosto che in quella della truffa.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - SENTENZA 03 maggio 2021 N. 16746 Pres. Cammino – est. Cianfrocca

Ritenuto in fatto

 

1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Monza aveva riconosciuto P.L. responsabile del delitto di truffa in concorso (con N.E. ) e lo aveva di conseguenza condannato alla pena di mesi 9 di reclusione ed Euro 300 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del P. lamentando:

2.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 640 e 641 c.p.: rileva come la Corte di Appello abbia erroneamente respinto la doglianza difensiva circa la qualificazione della condotta ai sensi dell’art. 641 c.p.; ripercorsa la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito nei due gradi, sottolinea che la Corte territoriale ha integrato la motivazione del Tribunale spiegando che il coimputato N. aveva in malafede taciuto alla persona offesa la circostanza, rilevante ai fini della determinazione di costei ad effettuare la ricarica sulla Postapay, di non avere con sé la somma corrispondente all’importo accreditato; sottolinea che, così delineata la condotta, essa andrebbe correttamente inquadrata nella fattispecie della insolvenza fraudolenta piuttosto che in quella della truffa non essendo stato posto in essere alcun artificio o raggiro che non può individuarsi nel fatto di mettersi una mano in tasca facendo finta di prelevare il denaro che in realtà il N. aveva con sé realizzando così il classico "scrocco";

2.2 vizio di motivazione con riferimento agli artt. 81, 132 e 133 c.p.: osserva che la sentenza impugnata non ha motivato in maniera adeguata circa la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di contenimento della pena nel minimo edittale giustificata dalla modestia dell’importo della ricarica alla luce del volume di affari della ricevitoria, non essendo sufficiente a tal fine il richiamo ai precedenti penali;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 concludendo per la inammissibilità del ricorso: rilevato che si tratta di una "doppia conforme" di merito, segnala che le doglianze difensive replicano quelle articolate nei confronti della sentenza di primo grado non confrontandosi con la risposta che ad esse è stata congruamente ed esaustivamente fornita dalla Corte di Appello.

 

Considerato in diritto

 

Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite.

1. L’esame del primo motivo impone un sia pur sintetico riferimento al fatto come ricostruito dai giudici di merito con valutazione conforme, nei due gradi, delle medesime emergenze istruttorie.

Era emerso, infatti, che un tale, successivamente identificato nel coimputato N.E. , aveva richiesto alla titolare del bar "L. " di (omissis) di effettuare una ricarica su una carta Postapay intestata al P. del quale aveva consegnato i documenti di identità per poi mettere la mano in tasca fingendo di prelevare il denaro contante in tal modo inducendo la titolare dell’esercizio, certa della pronta consegna della somma corrispondente, a confermare la operazione ("... ha messo la mano in tasca, facendo finta.. nel frattempo mi ha detto: “sì”, “sì”, lo o schiacciato “conferma". Là una volta schiacciato “conferma” non puoi più tornare indietro...").

Se non che, confermata telematicamente (ed in maniera non retrattabile) la operazione, era emerso che l’uomo non aveva affatto con sé il denaro (cfr., pag. 2 della sentenza impugnata: ".. ha fatto così, finta di prendere i soldi, mi ha tirato fuori il codice fiscale, ha tirato fuori di tutto e di più, ma non i soldi... poi molto probabilmente ho notato che fuori c’era una macchina che l’aspettava, poi questa macchina è andata via, non so più... telefonando alle Poste, avevano detto... che erano stati già prelevati i soldi...") chiedendo di allontanarsi per prelevare la somma al bancomat mentre fuori dell’esercizio vi era il P. ad attenderlo.

2. Il primo motivo del ricorso propone un unico rilievo, concernente la qualificazione della condotta che, secondo la difesa, avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie dell’insolvenza fraudolenta piuttosto che in quella della truffa.

Richiamata la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, opportuno ricordare che nella truffa contrattuale l’elemento che imprime al fatto dell’inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 2, 8.11.2013 n. 5.801, Montalti; Cass. Pen., 2, 22.9.2010 n. 37.859, Bologna).

Nel caso di specie, correttamente è stato ritenuto l’elemento dell’”artificio" che stato individuato nell’avere prima richiesto la effettuazione di una ricarica su una carta Postapay e, poi, indotto la titolare dell’esercizio a perfezionare telematicamente la operazione, fingendo di prelevare il denaro corrispondente all’importo ricaricato sulla carta magnetica ma, di fatto, senza averne la disponibilità (nel contempo, però, facendo in modo che la persona offesa completasse il procedimento in maniera non reversibile) ad ulteriore conforto dell’iniziale intento truffaldino i giudici di merito hanno evidenziato come soltanto dopo pochi minuti, proprio attraverso quella carta Postepay ("ricaricata" della somma indicata dal N. ) era stato eseguito un prelievo dell’importo di Euro 240.00.

Ed è proprio questa falsa rappresentazione che, secondo la Corte di Appello, con argomentazione coerente con gli elementi acquisiti ed immune da vizi logici, aveva indotto la vittima a determinarsi a completare l’operazione telematica con la ricarica della somma che supponeva gli sarebbe stata consegnata nella immediatezza; non già, come preteso dalla difesa, la dissimulazione dello stato di insolvenza del reo che, come è noto, connota piuttosto il delitto di insolvenza fraudolenta (cfr., sul punto, Cass. Pen., 7, 13.1.2015 n. 16.723, Caroli; Cass. Pen., 2, 11.11.2009 n. 45.096, PC in proc. Perfili).

Il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell’insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell’agente (cfr., Cass. Pen., 7, 13.1.2015 n. 16.723, Caroli; Cass. Pen., 2, 23.1.2001 n. 10.792, Delfino; Cass. Pen., 2, 11.11.2009 n. 45.096, PC in proc. Perfili).

In altri termini, l’elemento "specializzante" del delitto di cui all’art. 641 c.p., rispetto a quello di truffa, è proprio la condizione di insolvenza dell’agente ed oggetto della condotta dissimulatoria ma che, nel caso di specie, non è stata nemmeno allegata.

3. Quanto al secondo motivo del ricorso, ferma la estrema genericità del motivo articolato con l’atto di appello, la Corte territoriale ha comunque fatto presente come nel caso di specie non vi fossero elementi suscettibili di valutazione positiva in grado di giustificare il riconoscimento delle sollecitate attenuanti generiche "tenuto conto dei numerosi e gravi precedenti penali dell’imputato, molti anche specifici", in quanto "l’imputato P. ha riportato... precedenti penali per i reati di furto tentato, detenzione illecita di sostanze stupefacenti, di falsificazione di monete, di rapina e di lesioni personali..." (cfr., pag. 7 della sentenza in verifica), valorizzando, inoltre, la gravità oggettiva della condotta.

I giudici del gravame di merito hanno perciò ben tenuto presenti tutti i profili di valutazione sottoposti al loro esame e, ai fini del diniego della circostanze attenuanti generiche, hanno fatto leva su elementi che attengono sia all’aspetto soggettivo che alla oggettiva gravità della vicenda cui i giudici del gravame di merito hanno fatto riferimento, così evadendo in termini adeguati ed esaustivi la censura sollevata con l’atto di appello, essendo appena il caso di ricordare che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, De Cotiis; Cass. Pen., 3, 19.3.2014 n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone).

Non è d’altro canto inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 c.p., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Cass. Pen., 3, 17.11.2015 n. 9.836).

4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., della somma - che si stima equa - di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.