Giu Ex moglie diffamata su un libro
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - SENTENZA 06 settembre 2021 N. 32917
Massima
Correttamente è stato accertato il carattere diffamatorio delle espressioni di un ex marito, riportate in un libro, in cui si fa riferimento all'isterismo di fondo della propria ex moglie, dovuto al fatto che il post-gravidanza aveva agito sul suo sistema nervoso "in maniera devastante". Le frasi in discorso, infatti, denunciano esse stesse il carattere diffamatorio dalla propalazione, perché forniscono la rappresentazione di una donna perturbata psichicamente, con i conseguenti riflessi sulla reputazione.

Casus Decisus
La Corte d'appello di Trento ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato, D.A.C. per diffamazione in danno della moglie separata D.C.D.C.O.M. All'imputato è contestato di aver pubblicato un libro in cui - trattando della sua vita familiare - descriveva la ex-moglie come persone affetta da disturbi psichici, nonché come manipolatrice dei figli in danno del padre. Tanto per aver scritto che, a tre anni dal momento in cui la donna aveva dato alla luce una coppia di gemelli, "vi era un isterismo di fondo in ogni suo atto...il postgravidanza aveva agito sul suo sistema nervoso in maniera devastante". Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - SENTENZA 06 settembre 2021 N. 32917 Pres. Sabeone – est. Settembre

Ritenuto in fatto

 

1. La Corte d'appello di Trento ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato, D.A.C. per diffamazione in danno della moglie separata D.C.D.C.O.M.

All'imputato è contestato di aver pubblicato un libro in cui - trattando della sua vita familiare - descriveva la ex-moglie come persone affetta da disturbi psichici, nonché come manipolatrice dei figli in danno del padre. Tanto per aver scritto che, a tre anni dal momento in cui la donna aveva dato alla luce una coppia di gemelli, "vi era un isterismo di fondo in ogni suo atto...il postgravidanza aveva agito sul suo sistema nervoso in maniera devastante". Poi, parlando dell'atteggiamento della sua ex-moglie nei confronti della sua nuova compagna (S.): "C. sentì il bisogno di dipingere S. come una persona della quale non fidarsi, come una pericolosa manipolatrice...S. diventò un obiettivo da bersagliare, da distruggere...confessarono i miei figli...e contro di lei vennero aizzati i ragazzi", fino al punto da insinuare che S. "aveva un rapporto particolarmente equivoco" nei confronti nell'altro suo figlio (F.).

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato con quattro motivi.

2.1. Col primo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 120 c.p., artt. 336 e 337 c.p.p., per essere stati attribuiti gli effetti della querela ad un semplice esposto presentato dalla ex-moglie, che solo in sede di ratifica era stato qualificato dal pubblico ufficiale procedete come querela.

2.2. Col secondo motivo lamenta che non sia data risposta alla doglianza, sollevata in appello, di violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, dacché il primo giudice aveva ancorato la responsabilità dell'imputato a fatti e circostanze del tutto di diverse rispetto a quella enunciate in imputazione.

2.3. Col terzo motivo lamenta un vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. Premesso che la Corte d'appello ha - in palese contrasto con l'impostazione della difesa - erroneamente escluso che l'imputato avesse invocato il diritto in cronaca critica, si duole del mondo in cui il collegio tridentino ha affrontato il tema del diritto di cronaca per avere, in maniera contraddittoria, escluso la ricorrenza di un interesse sociale alla conoscenza dei fatti in esso narrati pur dando atto che l'ex-moglie era già nota al grosso pubblico, coma comprovato secondo il giudice di merito degli ampi articoli giornalistici, già pubblicati in precedenza, che l'hanno riguardata, anche col corredo di sue fotografie su rotocalchi rosa come "Novella 2000". Quanto al requisito della verità della notizia, lamenta che la Corte d'appello abbia dato un'interpretazione errata e fuorviante dell'espressione "isterismo di fondo" contenuta a pag. 139 del libro, dal momento che - contrariamente all'assunto della Corte d'appello - non s'era trattato di un diagnosi medica effettuata dall'autore dello scritto, ma di una espressione di uso comune, utilizzata per indicare i comportamento nervoso serbata dalla ne D.C. , precisamente descritto e collocato nel periodo post-gravidanza. Inoltre, il giudizio della Corte d'appello - che ha addebitato all'imputato l'espressione suddetta anche sotto il profilo della verità storica - è in palese contrasto con le evidenze processuali, puntualmente richiamata in ricorso, atteso che la stessa D.C. ha rappresentato, nel corso della causa di separazione, di aver preso contatto con una psicologa, al fine di essere dalla stessa assistita, e considerato che di "manifestazioni di nervosismo nei confronti dei figli" ha parlato proprio una figlia della copia. Infine, lamenta che la Corte d'appello abbia violato gli artt. 51 e 59 c.p., per essersi il Collegio giudicante occupato solo della verità oggettiva del narrato, senza tener conto del fatto che l'esercizio del diritto di cronaca e critica è legittimo anche in presenza di verità putativa, se attinta - come nella specie - a fonti informative serie e controllate.

2.4. Col quarto motivo lamenta la violazione dell'art. 574 c.p.p., per un duplice ordine di motivi: a) perché la Corte d'appello ha riformato la sentenza di primo grado in ordine alle statuizioni civili, negando legittimazione ad agire al figlio F. , senza pur tuttavia ridurre proporzionalmente l'importo delle spese legali liquidate a favore di quest'ultimo; b) perché la concessione, in appello, di attenuanti generiche dichiarate equivalenti all'aggravante contestata avrebbe dovuto comportare la riduzione della somma liquidata a titolo risarcitorio.

 

Considerato in diritto

 

Il ricorso non merita accoglimento.

1. Palesemente infondato è il primo motivo di ritorco, L'atto datato 12 maggio 2016, proveniente dalla persona offesa, è denominato "esposto", ma in esso, a pag. 9, si dice espressamente "che vale anche quale atto di denuncia/querela", oltre a contenere la richiesta dell'esponente di essere avvisato in caso di archiviazione, a dichiarazione di opposizione alla emissione di decreto penale, la riserva di costituzione di parte civile nel processo penale "che dovesse instaurarsi". Non è solo in ratifica, quindi - e solo per iniziativa del pubblico ufficiale redigente - che si parla di querela, ma tutta l'esposizione dei fatti denunciati rivela la non equivoca ed espressa volontà della parte di agire per la punizione del responsabile dei fatti denunciati. Non v'è quindi necessità di richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte in ordine al favor querela (Cass., n. 5193 del 5/12/2019), nè la giurisprudenza che considera sufficiente, per dedurre la natura dell'atto, la denominazione, quali “querela” di quello inoltrato alla Pubblica Autorità, giacché è proprio l'esposto presentato da D.C. che - indipendentemente dalla denominazione ad esso data - rivela l'intenzione dell'agente di voler agire per la punizione dei fatti denunciati.

2. La sentenza impugnata va scrutinata sulla base della ricostruzione dei fatti da essa operata e degli argomenti giustificanti la responsabilità dell'imputato. Differenti ricostruzioni e valutazioni - effettuate nei due gradi di merito – possono assumere rilevanza sotto il profilo della tenuta logica della seconda motivazione, ma non introducono profili di nullità della decisione alla luce del principio di correlazione tra accusa e sentenza, giacché il giudice d'appello ha il potere - e l'obbligo - di correggere gli errori del primo giudice, anche per quanto riguarda l'obbligo di muoversi nel solco della contestazione. Tanto a prescindere dal fatto che la critica del ricorrente è del tutto generica, e perciò inammissibile, oltre che infondata, dal momento che non viene chiarito su quali fatti e circostanze, diverse dal contenuto del libello accusatorio, fosse stata fondata dal primo giudice - la condanna dell'imputato. Anzi, dalla denuncia contenuta in ricorso si desume che la motivazione del Giudice per le indagini preliminari si era sviluppata "su temi ben più ampi e diversi rispetto all'imputazione"; il che vuoi dire che, al massimo, il giudicante aveva preso in considerazione (anche) fatti non enunciati nell'imputazione, ma non che aveva scantonato rispetto alla contestazione, avendo comunque giudicato della responsabilità di D.A. sulla base dell'accusa a lui mossa. In ogni caso, poi, l'essersi la Corte d'appello disinteressata della doglianza non costituisce - anch'essa - motivo di nullità, giacché il giudice d'appello non è tenuto a confutare ogni censura della parte, ma solo quelle che hanno incidenza sulla tenuta logica della motivazione o denunziano violazioni di norme sanzionate a pena di nullità: il che è da escludere nella specie.

3. Il terzo motivo, che attiene propriamente al giudizio di responsabilità, è infondato. Il ricorrente invoca l'esercizio del diritto di cronaca e di critica, ma in maniera impropria. Sulla base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, a cui si è attenuto il giudice della sentenza impugnata e che il ricorrente ha mostrato di condividere, la divulgazione di fatti diffamatori è scriminata allorché ricorrano - congiuntamente - i requisiti della continenza verbale, della verità della notizia e dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto diffamatorio. Tanto sul presupposto che l'interesse della persona alla conservazione della propria onorabilità deve essere bilanciato con altri interessi, pubblici e privati, pure meritevoli di tutela, tra i quali spiccano l'interesse della collettività alla corretta informazione sui fatti che la riguardano e l'interesse - presidiato da specifici diritti - alla libera formazione delle opinioni sui temi di carattere generale, che riguardano l'individuo o la società.

Tanto premesso, correttamente i giudici di merito hanno escluso che ricorresse, in primis, il requisito della rilevanza pubblica della notizia, sul rilievo che le vicende e le qualità personali di D.C.D.C.O.M. seppur quest'ultima sia comparsa, talvolta, su quotidiani rosa ed è nota per essere stata la moglie di D.A.C. , a sua volta figlio del più noto D.A.F. - non rivestono, per il pubblico, alcun interesse meritevole di tutela, trattandosi di soggetto che è fuori delle dinamiche sociali, politiche o culturali del paese in cui vive e che ha diritto, pertanto, a conservare l'anonimato sulle vicende della sua vita privata. Tale impostazione non è in contrasto con la giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass., n. 28502 del 11/4/2013) o dal Procuratore Generale concludente (Cass., n. 32829 del 20/3/2019), giacché nemmeno per tale giurisprudenza è sufficiente - per quanto si dirà nel prosieguo - la notorietà, più o meno vasta, di un soggetto perché siano sciorinati in pubblico i fatti della sua vita privata, dovendo comunque trattarsi di notorietà legata ad argomenti di rilievo pubblico, che rendano significativi, per i membri della collettività, anche i fatti personali. Tanto perché la libera manifestazione del pensiero, che costituisce uno dei pilastri delle società liberai democratiche, è funzionale all'elevazione culturale e morale dei suoi componenti e non deve diventare uno strumento di avvilimento della dignità delle persone o il mezzo per perseguire altre finalità illecite. Condivide infatti questo Collegio l'orientamento interpretativo secondo il quale le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono risultare di interesse pubblico, quando possano desumersene elementi di valutazione della personalità o della moralità di chi debba godere della fiducia dei cittadini, ma non è certo la semplice curiosità del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perché è necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettività (Sez. 5, n. 1473 del 10/12/1997, Rv. 209804-01). Nel caso in esame, invece, si è - secondo l'appropriata definizione della Corte d'appello - "dato in pasto alla generalità dei lettori la cronaca pettegola di vicende domestiche, anche di palmare futilità, senza che in esse possa vedersi un qualche barlume di interesse sociale", sicché correttamente è stato escluso che D.A. possa essere scusato sulla base del diritto invocato.

3.1. La giurisprudenza citata dal ricorrente e dal procuratore generale non si attaglia alla fattispecie. Quella citata dal ricorrente si riferisce ad un caso in cui il giornalista aveva riportato, in articoli di stampa, il giudizio di ispettori della C.R.I., i quali avevano criticato aspramente il Presidente e i membri del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana per il modo in cui avevano gestito l'ente. Qui la Corte di Cassazione ha riconosciuto l'operatività del diritto di cronaca perché "anche la notorietà della persona offesa, al pari di quella del dichiarante, è posta a fondamento del diritto-dovere di informare l'opinione pubblica sul contenuto delle dichiarazioni offensive". Il presupposto della decisione è che l'informazione interessava la comunità locale, perché si riferiva alla gestione di un ente - la Croce Rossa Italiana - che svolge un'attività di pubblico servizio e non riguardava minimamente le vicende personali dei soggetti coinvolti.

La giurisprudenza citata dal Procuratore Generale si riferisce al diritto di critica nelle trasmissioni dedicate al "gossip". Nel caso esaminato dalla Corte due noti personaggi dello spettacolo (L.M. e C.G.) avevano partecipato - il secondo in collegamento televisivo diretto - ad una trasmissione televisiva, nel corso della quale il primo aveva accusato il secondo di essersi fatto pagare per partecipare a manifestazioni organizzate a scopo di beneficenza.

La trasmissione faceva seguito ad altra trasmissione, denominata significativamente "gossip a tutti i costi", nel corso della quale si era parlato degli orientamenti sessuali di L.M. e dei comportamenti da lui tenuti nei confronti del C. allorché questi era stato ospite, in passato, nella sua abitazione. Ebbene, la scriminante del diritto di critica è stata ritenuta operante perché, "in un contesto così delineato, caratterizzato da una platea di spettatori morbosamente interessati alla conoscenza della vita privata di persone note e dove spesso anche queste ultime figurano quali stimolatori dei dibattiti in materia, poiché al corrente delle altrui vicende di vita, deve necessariamente ampliarsi la soglia dell'interesse collettivo entro cui il diritto di critica può essere legittimamente esercitato. In altri termini, i requisiti legittimanti il riconoscimento della scriminante del diritto di critica assumono una maggiore elasticità in contesti, quale quello di specie, in cui tutto l'interesse de pubblico ruota attorno alla curiosità determinata dal pettegolezzo". È stato perciò deciso che il C. , che aveva "scelto di intervenire in un programma televisivo che fa notoriamente audience tra un pubblico interessato alla vita di personaggi popolari e ai pettegolezzi che li riguardano, inevitabilmente si è esposto a rischio di essere destinatario di commenti lesivi in suo danno".

Le decisioni richiamate dalle parti riguardano, quindi, all'evidenza, casi diversi da quello in discussione, dal momento che la visibilità della D.C. era rimasta legata - secondo quanto si legge in sentenza - ad aldine comparizioni su rotocalchi rosa, dal contenuto imprecisato, per cui non può affatto desumersi che la donna fosse un personaggio interessante il grosso pubblico e per motivi legati alle dinamiche politiche, sociali o culturali della società in cui vive, nè che avesse accettato di esporsi mediaticamente in un contesto caratterizzato dallo sciorino dei sentimenti, dei fatti personali e delle idee in libertà.

3.2. L'accertamento del carattere diffamatorio delle espressioni è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove sorretto da idonea motivazione. Nella specie, le espressioni contenute nel libro di D.A. sono state ritenute lesive della reputazione di D.C., fondamentalmente, per il riferimento all'isterismo di fondo", da cui la donna sarebbe stata affetta, dovuto al fatto che il post-gravidanza aveva agito sul suo sistema nervoso "in maniera devastante". Nient'altro poteva aggiungere la Corte d'appello per dar conto della conclusione cui è pervenuta, dal momento che le frasi riportate in imputazione denunciano esse stesse il carattere diffamatorio dalla propalazione, perché forniscono la rappresentazione di una donna perturbata psichicamente, con i conseguenti riflessi sulla reputazione. Correttamente, poi, è stato escluso che abbia rilevanza la verità della narrazione, stante la previsione dell'art. 596 c.p., che non ammette il colpevole a provare la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa. Di conseguenza, rimane priva di rilievo scriminante anche la convinzione dell'imputato di aver narrato dei fatti veri.

4. Inammissibili per genericità o per manifesta infondatezza sono anche le censure sollevate col quarto motivo di ricorso. Nessuna indicazione è stata fornita, invero, intorno all'ammontare delle spese legali liquidate in primo grado e che, secondo il ricorrente, sarebbero imputabili all'assistenza e difesa della parte civile D.A.F., sicché il ricorso si appalesa sul punto, totalmente generico. Quanto al risarcimento del danno subito da D.C., equivoca il ricorrente sulla natura della somma liquidata a favore della parte civile: non di risarcimento del danno si è trattato, infatti, ma di liquidazione di una provvisionale. Di conseguenza, nessuna incidenza può avere, sulla misura dalla stessa, la concessione, in appello, delle attenuanti generiche.

5. Consegue a tanto che il ricorso, proposto per motivi in parte infondati e in parte inammissibili, va rigettato. Di conseguenza, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e delle spese di rappresentanza della parte civile, che si liquidano in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 3,50000 oltre accessori di legge.