Giu Incassa il prezzo di un rolex altrui
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - SENTENZA 20 ottobre 2021 N. 37758
Massima
Integra appropriazione indebita chi viola il vincolo di destinazione che grava sul bene mutando il titolo del proprio possesso arbitrariamente ed incassando il prezzo di un bene altrui. (Nella specie, l'imputato aveva trattenuto uti dominus un orologio - che gli era stato consegnato con il preciso scopo di procedere prima alla vendita e poi al versamento del prezzo all'originario proprietario - e aveva venduto il bene, incassandone il prezzo e rifiutando le richieste della persona offesa. Con la descritta condotta, l'imputato, quindi, aveva violato il vincolo di destinazione che gravava sul bene mutando il titolo del proprio possesso arbitrariamente ed incassando il prezzo di un bene altrui).

Casus Decisus
La corte di appello di Venezia confermava la pronuncia del tribunale di Verona che aveva condannato S.S. alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del reato di appropriazione indebita. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - SENTENZA 20 ottobre 2021 N. 37758 Pres. Gallo – est. Pardo

Ritenuto in fatto

 

1.1 Con sentenza in data 20 novembre 2020, la corte di appello di Venezia, confermava la pronuncia del tribunale di Verona datata 18-9-2019 che aveva condannato S.S. alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del reato di appropriazione indebita. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to Libardi, il quale deduceva, con distinti motivi ivi riassunti ex art. 173 disp. att. c.p.p.: - violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'erronea qualificazione giuridica del fatto dovendosi ritenere assenti i requisiti dell'appropriazione indebita nella condotta posta in essere dal ricorrente che era soltanto rimasto inadempiente all'obbligazione di versamento del prezzo di vendita dell'orologio e mancando sia l'interversio possessionis che l'appropriazione; - violazione di legge ex art. 521 c.p.p. per inosservanza del divieto di mutazione del fatto non potendo ritenersi la sussistenza della condotta appropriativa rispetto all'acquisizione del prezzo di vendita a fronte della formulazione della imputazione che riguardava l'impossessamento dell'orologio Rolex; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa esclusione della recidiva.

 

Considerato in diritto

 

2.1 Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo, appare del tutto evidente che la condotta posta in essere rientra proprio nel parametro dell'art. 646 c.p. posto che l'imputato risulta avere trattenuto l'orologio uti dominus procedendo alla vendita dello stesso bene ed incassandone il prezzo, rifiutando poi le richieste della persona offesa. E poiché l'orologio Rolex in contestazione era stato consegnato al S. con il preciso scopo di procedere prima alla vendita e poi al versamento del prezzo al Sa. , che ne era l'originario proprietario, l'imputato ha violato il vincolo di destinazione che gravava sul bene mutando il titolo del proprio possesso arbitrariamente ed incassando il prezzo di un bene altrui. 2.2 Quanto al secondo motivo non si configura alcun mutamento degli elementi essenziali del fatto posto che, come precisato dai giudici di merito, l'imputato ha mutato il titolo del proprio possesso sull'orologio e, poi, illegittimamente incassato il prezzo del bene così che i fatti descritti in imputazione corrispondono a quelli accertati nelle diverse fasi di giudizio. 2.3 In alcun modo può poi ritenersi sussistere difetto di motivazione in ordine alla recidiva posto che con le specifiche argomentazioni esposte alle pagine 6-7 della sentenza impugnata il giudice di appello ha fornito spiegazione delle ragioni per le quali ritenere il nuovo episodio dimostrativo della pericolosità del ricorrente con deduzioni che paiono del tutto sfornite di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 3.000,00.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata.