Nor Green pass necessario per accedere a tribunali e istituti penitenziari

In vigore le nuove misure per fronteggiare l’emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, contenute nel d.l. 7 gennaio 2022, n. 1 (G.U. n. 4 del 7 gennaio 2022).

Il decreto prevede, tra le diverse novità, l’estensione del green pass (certificazione verde Covid-19) per accedere:

  • ai tribunali, e in generale a tutti i pubblici uffici, dal 1° febbraio al 31 marzo 2022
  • agli istituti penitenziari per adulti e minori al fine di effettuare colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, dal 20 febbraio al 31 marzo 2022.

Esteso fino al 22 marzo 2022 anche le disposizioni sull’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari, di cui all’. Tali regole valgono ora, oltre che nei confronti di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché di componenti delle commissioni tributarie, di magistrati onorari e di giudici popolari, anche per i difensori, consulenti, i periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia.

L’assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della “certificazione verde” non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

Non è invece richiesto il green pass ai testimoni e alle parti del processo.

La lettera b) del comma 1 - che novella l’articolo 9-sexies del D.L. n. 52 del 2021, e successive modificazioni - estende l’ambito dei soggetti che, ai fini dell’accesso agli uffici giudiziari, sono tenuti, in via transitoria, al possesso di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) ovvero, se di età superiore a cinquanta anni e con decorrenza dal 15 febbraio 2022, al possesso di un omologo certificato "rafforzato" (generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione). L’estensione in esame concerne i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia. Ai fini dell’accesso agli uffici in oggetto, resta ferma l’esclusione dalle condizioni suddette soltanto dei seguenti soggetti: i testimoni e le parti del processo; le persone per le quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione contro il COVID-19