Dot Pubblicata in GU la legge recante Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere.
Testo della sentenza

LEGGE 5 maggio 2022, n. 53 

Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere.

In GU Serie Generale n.120 del 24-05-2022

Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/2022

 


Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere.LEGGE 5 maggio 2022, n. 53 

(22G00062) 

(GU n.120 del 24-5-2022)

 

 Vigente al: 8-6-2022  

 

 

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente legge e' volta a  garantire  un  flusso  informativo
adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere  contro  le
donne al fine di  progettare  adeguate  politiche  di  prevenzione  e
contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno. 
                               Art. 2 
 
 
                  Obblighi generali di rilevazione 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
ottobre 2013, n. 119, al fine di supportare le politiche e le  azioni
di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le pari opportunita' per la conduzione di
indagini  campionarie  si  avvale  dei  dati  e   delle   rilevazioni
effettuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT)  e  dal
Sistema  statistico  nazionale  (SISTAN).   L'ISTAT   e   il   SISTAN
realizzano,   con   cadenza   triennale,   un'indagine    campionaria
interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca  stime
anche sulla parte  sommersa  dei  diversi  tipi  di  violenza,  ossia
violenza  fisica,  sessuale,  psicologica,  economica,   anche   alla
presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle  vittime,
e atti persecutori in riferimento a comportamenti che costituiscono o
contribuiscono a costituire reato, fino al livello regionale. 
  L'ISTAT e il SISTAN pubblicano gli esiti  di  tale  indagine  e  li
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per le pari opportunita'. 
  2. Spetta al Ministro con delega per le pari opportunita' il potere
di  indirizzo  in  merito  all'individuazione   delle   esigenze   di
rilevazione statistica in materia di prevenzione  e  contrasto  della
violenza contro le donne. I quesiti per la  raccolta  dei  dati  sono
quelli impiegati nella piu' recente indagine  sulla  sicurezza  delle
donne effettuata dall'ISTAT. Qualora vengano ravvisate nuove esigenze
informative per una migliore comprensione e analisi  del  fenomeno  e
per l'individuazione di piu' efficaci misure per il  contrasto  della
violenza contro le donne, i quesiti  di  cui  al  periodo  precedente
possono  essere  integrati  dall'ISTAT,  anche  su  indirizzo   della
Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  le  pari
opportunita', con appositi provvedimenti. I  quesiti  sulla  violenza
psicologica ed economica per le donne che intrattengano una relazione
di coppia devono essere integrati anche  con  domande  relative  alla
presenza di figli minori di eta' ovvero  alla  presenza  in  casa  di
figli minori di eta'.  Con  riguardo  alla  relazione  autore-vittima
l'elenco del set minimo di modalita' che devono essere previste nelle
rilevazioni dell'ISTAT e'  il  seguente:  1.  coniuge/convivente;  2.
fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4.  ex  fidanzato;  5.  altro
parente; 6.  collega/datore  di  lavoro;  7.  conoscente/  amico;  8.
cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. insegnante  o
persona che esercita un'attivita' di cura e/o custodia; 12. medico  o
operatore sanitario; 13. persona sconosciuta alla vittima; 14. altro;
15. autore non identificato. 
  3. La relazione annuale di cui all'articolo  5-bis,  comma  7,  del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e' integrata dai  dati  e  dalle
informazioni derivanti dall'indagine di cui al  comma  1  al  momento
disponibili nonche' dalle indagini di cui all'articolo  7,  comma  1.
Restano fermi il divieto di comunicazione delle informazioni  coperte
dal segreto investigativo e quello di cui all'articolo 9 della  legge
1° aprile 1981, n. 121. 
  4. Gli uffici, gli enti, gli organismi  e  i  soggetti  pubblici  e
privati  che  partecipano  all'informazione   statistica   ufficiale,
inserita nel programma statistico nazionale, di cui  all'articolo  13
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, hanno l'obbligo  di
fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma
statistico nazionale e di rilevare, elaborare  e  diffondere  i  dati
relativi alle persone disaggregati per uomini e donne. 
  5. Le informazioni statistiche ufficiali sono prodotte in  modo  da
assicurare: 
    a) la disaggregazione e l'uguale visibilita' dei dati relativi  a
donne e uomini; 
    b) l'uso di indicatori sensibili al genere. 
  6. L'ISTAT assicura l'attuazione delle  disposizioni  del  presente
articolo da parte dei soggetti costituenti il SISTAN, anche  mediante
direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione
statistica, e provvede all'adeguamento della  modulistica  necessaria
all'adempimento  da  parte  delle  amministrazioni  pubbliche   degli
obblighi relativi alla raccolta delle informazioni statistiche. 
                               Art. 3 
 
 
          Relazione al Parlamento sull'attivita' dell'ISTAT 
 
  1. La relazione al Parlamento  sull'attivita'  dell'ISTAT,  di  cui
all'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  e'
integrata da una relazione sull'attuazione dell'articolo 2. 
                               Art. 4 
 
 
                         Strutture sanitarie 
                         e rilevazioni dati 
 
  1. Tutte le strutture  sanitarie  pubbliche  e  in  particolare  le
unita' operative di pronto soccorso hanno l'obbligo di fornire i dati
e le notizie relativi alla violenza contro le donne. 
  2. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro con delega per le pari opportunita' e con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro  sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente  legge,  sono  apportate  le
opportune modifiche al sistema informativo per il monitoraggio  delle
prestazioni  erogate   nell'ambito   dell'assistenza   sanitaria   in
emergenza-urgenza, di cui al decreto del Ministro del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  9  del  13  gennaio  2009,  anche  sulla  base
dell'aggiornamento del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 24 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  24
del 30 gennaio 2018, recante le linee guida nazionali per le  Aziende
sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso  e  assistenza
socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, al fine di assicurare
che il sistema informativo sia integrato con un set  di  informazioni
utili per la rilevazione della violenza di genere contro le donne. In
particolare  le  informazioni  statistiche  devono  essere   prodotte
assicurando l'individuazione della relazione tra autore e vittima del
reato  secondo  quanto  previsto  dall'ultimo  periodo  del  comma  2
dell'articolo 2 e rilevando: 
    a) la tipologia di  violenza,  fisica,  sessuale,  psicologica  o
economica, esercitata sulla vittima; 
    b) se la violenza e' commessa in presenza sul luogo del fatto dei
figli degli autori o delle vittime  e  se  la  violenza  e'  commessa
unitamente ad atti persecutori; 
    c)  gli  indicatori  di  rischio  di  revittimizzazione  previsti
dall'allegato B al citato decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 24 novembre 2017, facendo salva  la  garanzia  di  anonimato
delle vittime. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
competenti provvedono alla relativa attuazione con  le  sole  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 5 
 
 
         Rilevazioni statistiche del Ministero dell'interno 
                   e del Ministero della giustizia 
 
  1. Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni  di
cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede, entro  dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  a  dotare
il Centro elaborazione dati di cui  all'articolo  8  della  legge  1°
aprile 1981, n. 121, di funzionalita' che consentano di rilevare  con
riguardo ai  reati  di  cui  al  comma  3  ogni  eventuale  ulteriore
informazione utile a definire la  relazione  autore-vittima,  secondo
quanto previsto dall'ultimo periodo  del  comma  2  dell'articolo  2,
nonche', ove noti: l'eta' e il genere degli autori e  delle  vittime;
le informazioni sul luogo dove il fatto e' avvenuto; la tipologia  di
arma eventualmente utilizzata; se la violenza e' commessa in presenza
sul luogo del fatto dei figli degli autori o  delle  vittime;  se  la
violenza e' commessa unitamente ad atti persecutori. 
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministero della  giustizia  individua  le  modalita'  e  le
informazioni fondamentali per monitorare,  anche  mediante  i  propri
sistemi informativi, il fenomeno della violenza  contro  le  donne  e
necessarie per ricostruire il rapporto tra l'autore e la  vittima  di
reato, con riguardo ai procedimenti relativi ai reati di cui al comma
3. 
  3. La relazione autore-vittima, secondo quanto previsto dall'ultimo
periodo del comma 2 dell'articolo 2,  e'  rilevata,  per  i  seguenti
reati: 
    a) omicidio anche tentato di  cui  all'articolo  575  del  codice
penale anche nelle ipotesi aggravate ai  sensi  degli  articoli  576,
primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e  577,  primo  comma,  numero  1,  e
secondo comma, del codice penale; 
    b) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale; 
    c) lesioni personali di cui all'articolo 582  del  codice  penale
anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 583 e  585  del
codice penale; 
    d) violenza sessuale  di  cui  all'articolo  609-bis  del  codice
penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter  del
codice penale e violenza  sessuale  di  gruppo  di  cui  all'articolo
609-octies del codice penale; 
    e) atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater del
codice  penale  e  corruzione  di  minorenne  di   cui   all'articolo
609-quinquies del codice penale; 
    f)  maltrattamenti  contro  familiari   e   conviventi   di   cui
all'articolo 572 del codice penale; 
    g) atti  persecutori  di  cui  all'articolo  612-bis  del  codice
penale; 
    h)  diffusione  illecita  di  immagini   o   video   sessualmente
espliciti, di cui all'articolo 612-ter del codice penale; 
    i) violazione dei  provvedimenti  di  allontanamento  dalla  casa
familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati  dalla
persona offesa di cui all'articolo 387-bis del codice penale; 
    l) costrizione o induzione  al  matrimonio  di  cui  all'articolo
558-bis del codice penale; 
    m) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui
all'articolo 583-bis del codice penale; 
    n)  deformazione  dell'aspetto  della  persona  mediante  lesioni
permanenti al viso  di  cui  all'articolo  583-quinquies  del  codice
penale; 
    o) interruzione di gravidanza non consensuale di cui all'articolo
593-ter del codice penale; 
    p) sequestro di  persona  di  cui  all'articolo  605  del  codice
penale; 
    q) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale; 
    r) violazione di domicilio di cui  all'articolo  614  del  codice
penale; 
    s) violazione degli  obblighi  di  assistenza  familiare  di  cui
all'articolo 570 del codice penale e  violazione  degli  obblighi  di
assistenza familiare in caso di separazione  o  di  scioglimento  del
matrimonio di cui all'articolo 570-bis del codice penale; 
    t) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-bis del  codice
penale; 
    u) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591
del codice penale; 
    v) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale; 
    z) estorsione di cui all'articolo 629 del codice penale; 
    aa) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale; 
    bb) favoreggiamento e sfruttamento  della  prostituzione  di  cui
all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; 
    cc) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice
penale; 
    dd) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale. 
  4. Con decreto del Ministro  della  giustizia,  da  adottare  entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  di
concerto con il Ministro dell'interno e sentito  il  Garante  per  la
protezione   dei   dati   personali,   e'   istituito   un    sistema
interministeriale  di  raccolta  dati  nel  quale  sono  censite   le
principali informazioni relative ai reati di cui  al  comma  3.  Tale
sistema  e'  alimentato  dalle   amministrazioni   interessate,   che
garantiscono l'inserimento e la raccolta  in  maniera  integrata  dei
dati. 
  5. Il sistema di  raccolta  dati  di  cui  al  comma  4  raccoglie,
inoltre, per ogni donna  vittima  di  violenza,  in  ogni  grado  del
procedimento giudiziario,  le  informazioni  su  denunce,  misure  di
prevenzione applicate  dal  questore  o  dall'autorita'  giudiziaria,
misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e  misure
di sicurezza, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze. 
  6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  3,  comma  3,  del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15  ottobre  2013,  n.  119,  il  Ministero  dell'interno
comunica all'ISTAT e alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per le pari opportunita', previa anonimizzazione  e  con
cadenza periodica  almeno  semestrale,  i  dati  immessi  nel  Centro
elaborazione dati ai sensi del comma 1. 
                               Art. 6 
 
 
              Rilevazioni del Ministero della giustizia 
 
  1. Con decreto del Ministro  della  giustizia,  da  adottare  entro
dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
sono apportate modifiche al regolamento per l'esecuzione  del  codice
di procedura penale, di cui al  decreto  del  Ministro  di  grazia  e
giustizia 30 settembre 1989, n. 334, in relazione alla disciplina del
registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di
procedura penale, al fine di prevedere, con riguardo ai reati di  cui
all'articolo  5,  comma  3,  l'inserimento  dei  dati  relativi  alla
relazione  autore-vittima   del   reato   secondo   quanto   previsto
dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 e di quelli  relativi
alle caratteristiche di eta' e genere degli autori e  delle  vittime,
alla presenza sul luogo del fatto dei  figli  degli  autori  o  delle
vittime, ai luoghi in  cui  e'  avvenuto  il  fatto  e  all'eventuale
tipologia di arma utilizzata. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo  5,  con  decreto  del
Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono apportate  modifiche  al
sistema di rilevazione  dei  dati  del  medesimo  Ministero  volte  a
prevedere: 
    a) con riguardo agli  indagati  e  agli  imputati,  nonche'  alla
persona offesa e alla parte civile nei procedimenti per  i  reati  di
cui all'articolo 5, comma 3, l'indicazione dell'eventuale  nomina  di
un difensore di fiducia o d'ufficio  e  dell'eventuale  richiesta  di
accesso e del conseguente provvedimento di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76, comma 4-ter,  del  testo
unico in materia di  spese  di  giustizia,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; 
    b) con riguardo agli indagati e agli imputati, la rilevazione  di
dati relativi a precedenti condanne a pene detentive e alla qualifica
di recidivo. 
                               Art. 7 
 
 
                     ISTAT e centri antiviolenza 
 
  1. Al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla
violenza di genere,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per le pari opportunita'  si  avvale  dell'ISTAT  e  del
SISTAN, i quali realizzano indagini sui centri antiviolenza  e  sulle
case rifugio accreditati e  non  accreditati,  con  dati  distinti  a
seconda dell'accreditamento o meno del centro o della casa rifugio  e
disaggregati per regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano
anche ai fini della relazione di  cui  all'articolo  2.  Le  indagini
devono evidenziare: 
    a)  le  caratteristiche  dell'utenza  che  a  essi  si   rivolge,
garantendo  l'anonimato  dei   dati,   ivi   inclusa   la   relazione
autore-vittima; 
    b) la  tipologia  di  violenza  subita,  ossia  violenza  fisica,
sessuale, psicologica, economica,  o  in  presenza  dei  figli  degli
autori o delle vittime, o consistente in atti persecutori; 
    c) il numero e le tipologie di interventi di assistenza fornita. 
  2. I dati rilevati nell'ambito delle indagini di  cui  al  comma  1
sono trasmessi alle regioni, alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano e agli enti locali che ne fanno richiesta. 
  3. Al fine di non gravare sull'attivita' dei centri antiviolenza  e
delle case rifugio, le regioni, le province autonome di Trento  e  di
Bolzano e gli enti locali,  fatte  salve  le  loro  competenze  e  la
possibilita' di effettuare autonome rilevazioni  sul  fenomeno  della
violenza,  utilizzano  i  dati  disaggregati  su  base   territoriale
raccolti dall'ISTAT per le indagini periodiche di cui al comma 1. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 5 maggio 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                        Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia