Giu Preclusione al patteggiamento per la mancata estinzione del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 04 agosto 2022 N. 30706
Massima
La preclusione al patteggiamento posta dal D.Lgs. n. 74 del 2000 art. 13-bis, comma 2, per il caso di mancata estinzione del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento, opera solo con riguardo ai più gravi reati dichiarativi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, richiamati dall'art. 13, comma 2, dello stesso decreto, dal momento che, in tali ipotesi, l'integrale pagamento del debito effettuato prima del predetto termine, ma dopo la formale conoscenza, da parte dell'autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, vale solo a ridurre il disvalore penale del fatto e non esclude la punibilità, mentre non opera per i reati di omesso versamento di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, richiamati dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. citato, per i quali l'estinzione del debito determina la non punibilità e, quindi, non può valere quale condizione per accedere al patteggiamento.

Casus Decisus
1. Con sentenza del 5 ottobre 2021, pronunciata a norma dell'art. 444 c.p.p., il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Perugia ha applicato a L.C., quale titolare di fatto della ditta individuale L.A., e a L.A., quale titolare di diritto della medesima ditta individuale, rispettivamente la pena, sospesa, di anni due di reclusione il primo e di mesi sei di reclusione il secondo, per i reati di cui agli artt. 110 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000 art. 8 in relazione agli anni d'imposta 2017 e 2018 (capi 1 e 2); di cui agli artt. 110 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000 art. 10(capo 3); di cui agli artt. 110 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000 art. 5, in relazione agli anni d'imposta 2017 e 2018 (capi 4 e 5). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale, deducendo un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha osservato che era stata accolta la richiesta di patteggiamento sebbene non fosse stata soddisfatta la condizione di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 art. 13-bis, comma 1,, ossia l'intervenuta estinzione dei debiti tributari col pagamento di sanzioni ed interessi. In ogni caso, quanto al D.Lgs. n. 74 del 2000 art. 8, doveva comunque disporsi la confisca con riferimento al solo prezzo del delitto, non potendosi prendere in considerazione l'imposta evasa dall'utilizzatore delle fatture siccome emesse. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Perugia.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 04 agosto 2022 N. 30706

Motivi della decisione

4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

4.1. In proposito deve invero rammentarsi anzitutto che, secondo quanto previsto dall'art. 448 c.p.p., comma 2-bis - disposizione introdotta con la L. n. 103 del 23 giugno 2017, -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi della citata L. n. 103 del 2017 art. 1, comma 51, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.

In proposito questa Corte già affermato, con principio che il Collegio condivide e ribadisce, che nella ipotesi in cui sia stato recepito un concordato di pena la cui ammissione è subordinata all'integrale pagamento dei debiti tributari, compresi interessi e sanzioni, prima dell'apertura del dibattimento, si versa in una ipotesi di illegalità della pena, in quanto diminuita ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nonostante la mancanza della condizione richiesta per accedere a tale rito alternativo e beneficiare della relativa diminuzione di pena (Sez. 3, n. 552 del 10/07/2019, dep. 2020, Bentivogli, Rv. 278014), con la conseguente possibilità di ricorrere contro la sentenza ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cit..

Per quanto di residuo interesse in specie, detta condizione di ammissibilità del patteggiamento, prevista dal D.Lgs. n. 74 del 2000 art. 13-bis, comma 2, ha natura esclusivamente procedimentale e, pertanto, si applica anche ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore (in senso analogo cfr. altresì Sez. 6, n. 9990 del 25/01/2017, Mirelli, Rv. 269645).

4.1.1. Ciò posto, va quindi osservato che, mentre per i reati richiamati dal D.Lgs. n. 74 del 2000 art. 13, comma 1, cioè quelli di cui al medesimo D.Lgs. n. 74 del 2000 artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, il pagamento dei debiti tributari, degli interessi e delle sanzioni, è causa di non punibilità, per i reati di cui all'art. 13, comma 2, del medesimo decreto (tra cui quello di cui all'art. 5) la non punibilità è subordinata a ulteriori condizioni (costituite dall'integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, semprechè il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali), il che spiega l'applicabilità per i medesimi reati della previsione di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 art. 13-bis, comma 2.

Infatti la preclusione al patteggiamento posta dal D.Lgs. n. 74 del 2000 art. 13-bis, comma 2, per il caso di mancata estinzione del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento, opera solo con riguardo ai più gravi reati dichiarativi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, richiamati dall'art. 13, comma 2, dello stesso decreto, dal momento che, in tali ipotesi, l'integrale pagamento del debito effettuato prima del predetto termine, ma dopo la formale conoscenza, da parte dell'autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, vale solo a ridurre il disvalore penale del fatto e non esclude la punibilità, mentre non opera per i reati di omesso versamento di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, richiamati dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. citato, per i quali l'estinzione del debito determina la non punibilità e, quindi, non può valere quale condizione per accedere al patteggiamento (Sez. 3, n. 9083 del 12/01/2021, Matassini, Rv. 281709; cfr. su detto ultimo punto Sez. 3, n. 38684 del 12/04/2018, Incerti, Rv. 273607; cfr. altresì Sez. 3, n. 47287 del 02/10/2019, Cetin, Rv. 277897).

4.1.2. Va infine aggiunto, alla luce degli altri reati contestati e oggetto del concordato di pena recepito dalla sentenza impugnata (e cioè quelli di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 artt. 8 e 10), che presupposto logico, prima ancora che giuridico, della condizione di accessibilità al patteggiamento è che le condotte determinino un debito tributario a carico del loro autore che questi possa assolvere, con la conseguenza che la condizione di ammissibilità del patteggiamento di cui alla disposizione denunciata non è applicabile in relazione ai reati, quali l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, che sussistono pur in assenza di un'evasione di imposta, e quello di distruzione od occultamento delle scritture contabili, la cui consumazione prescinde dall'evasione, tanto che in relazione a tali fattispecie non è stata ritenuta configurabile la circostanza attenuante di cui al comma 1 del medesimo art. 13-bis cit. (cfr. Sez. 3, n. 9883 del 04/02/2020, Carlovico, Rv. 278671; cfr. altresì Sez. 3, n. 41133 del 12/04/2019, Zucchelli, Rv. 277979).

5. Ne consegue pertanto che il ricorso risulta senz'altro fondato quanto alla prospettazione della violazione di legge in relazione alla contestazione dei reati di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000.

5.1. Alla stregua dei rilievi che precedono, poichè l'accordo sulla pena è stato unitariamente raggiunto per tutti i reati e comprende anche i reati, per i quali non è stata accertata la sussistenza della condizione di ammissibilità di cui all'art. 13-bis, comma 2, cit., deve concludersi - in via del tutto assorbente anche in relazione alle ulteriori ragioni di censura - che il concordato di pena è stato ammesso in violazione di legge, determinante una illegalità della pena nel senso anzidetto, con la conseguente necessità di annullare senza rinvio la sentenza impugnata e trasmettere gli atti al Tribunale di Perugia per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Perugia per l'ulteriore corso.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 04 agosto 2022