Giu controversia effettiva in ordine alla proprietà del bene sottoposto a sequestro
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 05 agosto 2022 N. 30731
Massima
Come sempre avviene allorquando l'autorità giudiziaria penale deve procedere alla restituzione di un bene sequestrato, anche il pubblico ministero che revochi il sequestro preventivo nel caso previsto dall'art. 321, comma 3, c.p.p. può prendere atto dell'effettiva sussistenza del diritto alla restituzione in favore del beneficiario che ne abbia dato dimostrazione, non potendo ipotizzarsi un "favor possessionis" che prescinda dal "jus possidendi".

L'affermato principio, tuttavia, dev'essere integrato con altro principio generale, esplicitato, per entrambe le forme di sequestro - probatorio e preventivo - artt. 263, comma 3, e 324, comma 8, c.p.p., vale a dire quello secondo cui, laddove emerga la sussistenza di una controversia effettiva in ordine alla proprietà del bene sottoposto a sequestro, occorre un accertamento giudiziale, che neppure il giudice penale può effettuare, essendo questi tenuto a rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia relativa, mantenendo nel frattempo il sequestro (Sez. 2, n. 28555 del 26/03/2013, Fenu, Rv. 256458), pur in mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest'ultimo (Sez. 2, n. 49530 del 24/10/20:19, Manzone, Rv. 277935) e sempre che la controversia sia seria (Sez. 1, n. 23333 del 16/04/2014, Pedotti, Rv. 259917).

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 05 agosto 2022 N. 30731

Motivi della decisione

1. Sia pur per motivi diversi da quelli spesi nell'ordinanza impugnata, l'annullamento della revoca del decreto di sequestro preventivo è legittimo ed il ricorso va conseguentemente rigettato.

2. Va premesso che il Collegio non condivide, nella sua assolutezza, il principio di diritto, affermato in talune decisione di questa Corte e di cui l'ordinanza impugnata ha fatto pedissequa applicazione, giusta il quale, in tema di sequestro preventivo, la restituzione che consegue alla revoca postula il venir meno dei presupposti della misura e va disposta in favore del soggetto al quale il bene fu sequestrato distinguendosi da quella - conseguente alla perdita di efficacia del sequestro a seguito di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere che va disposta in favore dell'avente diritto (individuabile anche in una persona diversa da quella alla quale il bene era stato sequestrato) sempre che non sussistano contestazioni sulla proprietà, nel quale caso deve applicarsi in via analogica il disposto dell'art. 324, comma 8, cod. proc, pen. (Sez. 1, n. 31388 del 12/01/2021, Bertollini, Rv. 281757; Sez. 2, n. 51753 del 03/12/2013, Casella, Rv. 257359; Sez. 2, n. 39247 del 08/10/2010, Gaias, Rv. 248772).

2.1. Ed invero, l'art. 321 c.p.p., comma 3, non prevede che nel caso di revoca per essere risultati mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità della misura, il bene sequestrato debba essere necessariamente restituito al soggetto nei cui confronti la misura è stata eseguita e, come giustamente osserva il pubblico ministero ricorrente, il termine "interessato" è ampio e non selettivo. Nell'indicare i soggetti legittimati ad impugnare quel provvedimento, peraltro, l'art. 322 bis, comma 1, cod, proc. pen. ha significativamente menzionato, accanto aula persona alla quale le cose sono state sequestrate, quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Quest'ultimo soggetto, per l'art. 322 c.p.p., è altresì titolato a proporre richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo e,, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'interesse ad impugnare spetta in tal caso proprio a chi abbia titolo alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan e aa., Rv. 271231), ciò che necessariamente impone la verifica del titolo giuridico del richiedente. Del resto, dall'art. 324, comma 8, c.p.p., secondo cui "il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo il sequestro", sii trae conferma che il dissequestro debba essere effettuato in favore dell'avente diritto anche prima della perdita d'efficacia della misura per la pronuncia di una sentenza, peraltro non irrevocabile, di proscioglimento o non doversi procedere che non disponga confisca, vale a dire anche al di fuori del campo di applicabilità della previsione contenuta nell'art. 323 c.p.p., cui l'orientamento qui criticato attribuisce particolare rilievo per sostenere la richiamata conclusione. Deve riconoscersi, pertanto, che tale ultima disposizione non detta una disciplina valida esclusivamente per il caso di perdita d'efficacia del sequestro conseguente alla pronuncia di talune sentenze, ma, con riguardo alla situazione ivi disciplinata, si limita a precisare un principio che ha portata generale. Non è revocabile in dubbio, peraltro, che - benchè non espressamente previsto - lo stesso debba trovare attuazione anche quando la restituzione consegua ad una sentenza definitiva di condanna che non disponga la confisca (cfr. la giurisprudenza citata infra).

Che la restituzione dei beni sequestrati disposta dall'autorità giudiziaria anche prima della sentenza - e, dunque, in qualsiasi fase e grado del procedimento debba avvenire nei confronti dell'avente diritto è peraltro previsto dall'art. 262 c.p.p., comma 1, per il sequestro probatorio, specificandosi anche in questo caso che, laddove sia controversa la proprietà delle cose, il giudice deve rimettere la risoluzione della controversia al competente giudice civile mantenendo il vincolo (art. 263 c.p.p., comma 3). Non essendovi ragione di distinguere a seconda della natura del sequestro (se probatorio o preventivo), in mancanza di una diversa previsione - come detto non individuabile nell'art. 321 c.p.p., comma 3, - la richiamata disciplina in tema di sequestro probatorio conferma che la restituzione dei beni appresi nel corso di un procedimento penale all'avente diritto è principio generale.

2.2. Di tale principio deve pertanto fare applicazione anched pubblico ministero allorquando il dissequestro consegua alla revoca della misura reale dal medesimo disposta nelle indagini preliminari: il bene dovrà essere restituito all'avente diritto e, laddove si tratti di soggetto diverso da quello a cui è stato sequestrato, questi potrà proporre appello ai sensi dell'art. 322 c.p.p. (come pure potrà fare il primo laddove il dissequestro avvenga invece in favore del sequestratario).

In conformità ad un risalente orientamento, per lo più formulato con riguardo alle cose sequestrate e non confiscate all'esito del giudizio, deve pertanto ritenersi che, come sempre avviene allorquando l'autorità giudiziaria penale deve procedere alla restituzione di un bene sequestrato, anche il pubblico ministero che revochi il sequestro preventivo nel caso previsto dall'art. 321, comma 3, c.p.p. può prendere atto dell'effettiva sussistenza del diritto alla restituzione in favore del beneficiario che ne abbia dato dimostrazione, non potendo ipotizzarsi un "favor possessionis" che prescinda dal "jus possidendi" (cfr. Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202268; Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv. 205705; di recente: Sez. 2, n. 3788 del 11/09/2019, dep. 2020, Papis, Rv. 278236; Sez. 5, n. 9284 del 15/10/2014, dep. 2015, Rv. 262892).

3. L'affermato principio, tuttavia, dev'essere integrato con altro principio generale, esplicitato, per entrambe le forme di sequestro - probatorio e preventivo - nei già richiamati artt. 263, comma 3, e 324, comma 8, c.p.p., vale a dire quello secondo cui, laddove emerga la sussistenza di una controversia effettiva in ordine alla proprietà del bene sottoposto a sequestro, occorre un accertamento giudiziale, che neppure il giudice penale può effettuare, essendo questi tenuto a rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia relativa, mantenendo nel frattempo il sequestro (Sez. 2, n. 28555 del 26/03/2013, Fenu, Rv. 256458), pur in mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest'ultimo (Sez. 2, n. 49530 del 24/10/20:19, Manzone, Rv. 277935) e sempre che la controversia sia seria (Sez. 1, n. 23333 del 16/04/2014, Pedotti, Rv. 259917).

Si tratta di un caso di necessaria pregiudizialità dell'accertamento civile (o amministrativo) rispetto alla decisione da assumersi in sede penale e il riferimento al solo diritto reale di proprietà va in realtà inteso nel più ampio senso della "appartenenza" che individua il soggetto identificato come "avente diritto".

Il potere di investire il giudice competente, tuttavia, è stato attribuito soltanto al giudice penale, la cui decisione sul punto viene paralizzata, sicchè, a fortiori, l'esistenza di una seria controversia sull'appartenenza del bene sequestrato che non sia stata decisa in sede giudiziale impedisce al pubblico ministero di disporre la restituzione, in favore di persona diversa da quella nei cui confronti è avvenuto il sequestro, che l'autorità inquirente reputi essere l'avente diritto.

4. L'applicazione degli affermati principi porta pertanto ad escludere che nel caso di specie possa dirsi legittima la revoca della misura disposta dal pubblico ministero in favore del Demanio dello Stato, reputandosi dunque infondato, sul punto, il secondo motivo di ricorso, che è assorbente rispetto alla questione di diritto trattata nel primo motivo e più sopra analizzata.

In via generale, osserva al proposito il Collegio che l'individuazione del soggetto titolare del bene ad altri sequestrato e la conseguente possibilità di restituirlo in favore di soggetto diverso dal sequestratario può effettivamente determinare il venir meno delle condizioni di applicabilità del sequestro preventivo e giustificarne quindi la revoca per sopravvenuta mancanza del periculum in mora. Tenendo conto, tuttavia, della serietà della controversia che da tempo, anche nelle competenti sede giudiziali, oppone il Demanio dello Stato al soggetto sequestratario - già titolare di formale concessione del bene e che allega l'intervenuta proroga del titolo -, nonchè dell'insussistenza di alcun accertamento (incidentale) del giudice penale al proposito, non essendosi ancora svolto il giudizio, a questo stadio iniziale del procedimento non è evidentemente possibile, de plano, individuare nel primo l'avente diritto alla restituzione.

Poichè - come sostiene lo stesso pubblico ministero ricorrente l'insussistenza del periculum in mora posto a base della revoca della misura è indefettibilmente collegato allo spossessamento dell'indagat:o rispetto al bene demaniale in questione, l'impossibilità, allo stato, di individuare in altri l'avente diritto alla restituzione senza che vi sia il pronunciamento di un giudice (e magari del giudice civile competente, in attesa della cui decisione, come si è visto, il bene dovrebbe continuare a restare il sequestro) impedisce di ritenere sussistente il presupposto richiesto dall'art. 321 c.p.p., comma 3 per disporre la revoca.

In tal modo meglio precisate le ragioni che determinano la legittimità del provvedimento impugnato, l'accoglimento dell'appello cautelare proposto dal soggetto sequestratario avverso il provvedimento di revoca della misura adottato dal pubblico ministero va ritenuto immune da censure ed il ricorso va conseguentemente rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2022