Giu la confisca del profitto non può essere disposta nel caso di restituzione integrale all'erario della somma anticipata dallo Stato
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - 21 novembre 2022 N. 44189
Massima
In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), la confisca del profitto non può essere disposta nel caso di restituzione integrale all'erario della somma anticipata dallo Stato, giacchè tale comportamento elimina in radice l'oggetto della misura ablatoria che, se disposta, comporterebbe una duplicazione sanzionatoria contrastante i principi dettati dagli artt. 3, 23 e 25 Cost. ai quali l'interpretazione dell'art. 640-quater c.p. deve conformarsi (Sez. 3, n. 44446 del 15/10/2013, Runco, R.v. 257628).

Casus Decisus
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Torino applicava al ricorrente la pena richiesta dalle parti ex art. 444 c.p.p. in relazione a varie ipotesi di truffa per il conseguimento di contributi pubblici di cui all'art. 640-bis c.p.. Con la sentenza è stata ordinata la confisca delle "somme in sequestro", di importo inferiore a 9000 Euro. La somma, secondo la sentenza impugnata, era stata sottoposta a sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 321, comma 2, c.p.p. e 640-quater c.p. quale profitto del reato. 2. Ricorre per cassazione A.A., deducendo violazione di legge per avere il Tribunale disposto la confisca del danaro in sequestro ritenendo trattarsi di confisca per equivalente e non di confisca diretta e senza tenere conto che il ricorrente aveva interamente risarcito il danno alla persona offesa dai reati (la FinPiemonte Spa ) elidendo il suo profitto e risultando meritevole del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 6 della quale si dà atto in sentenza.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - 21 novembre 2022 N. 44189

Il ricorso è fondato.

Come si evince dalla sentenza impugnata, il ricorrente aveva interamente risarcito il danno alla persona offesa, elidendo del tutto il profitto del reato precedentemente conseguito.

Pertanto, deve applicarsi al caso in esame il principio di diritto secondo il quale, in tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), la confisca del profitto non può essere disposta nel caso di restituzione integrale all'erario della somma anticipata dallo Stato, giacchè tale comportamento elimina in radice l'oggetto della misura ablatoria che, se disposta, comporterebbe una duplicazione sanzionatoria contrastante i principi dettati dagli artt. 3, 23 e 25 Cost. ai quali l'interpretazione dell'art. 640-quater c.p. deve conformarsi (Sez. 3, n. 44446 del 15/10/2013, Runco, R.v. 257628).

Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio nella parte di attuale interesse con restituzione della somma in sequestro all'avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla confisca del danaro e ne ordina la restituzione all'avente diritto.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2022