Giu Sul provvedimento di concessione della cittadinanza italiana ex L. 91 del 1992
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - SENTENZA 07 gennaio 2022 N. 104
Massima
Lo straniero non ha un diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza, ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 91; il provvedimento di concessione della cittadinanza, infatti, è atto squisitamente discrezionale di "alta amministrazione", condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno “status illesae dignitatis” (morale e civile) di colui che lo richiede.

Casus Decisus
L'appellante contesta la decisione di prime cure che aveva respinto il ricordo avverso il diniego del Ministero dell'Interno di concessione della cittadinanza italiana da parte del cittadino straniero condannato con pena sospesa e solo successivamente raggiunto da provvedimento di riabilitazione.

Annotazione
Ritiene il Consiglio di Stato che non sia possibile per il G.A. entrare nel merito delle scelte compiute dall'Amministrazione circa la concessione o meno della cittadinanza italiana. Il provvedimento di concessione, infatti, è atto di "Alta amministrazione", ampiamente discrezionale, che può essere oggetto di sindacato solo estrinseco e meramente formale.
Il sindacato del giudice non può dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole. In questo senso, non rileva il fatto che il Ministero non abbia tenuto conto del provvedimento di riabilitazione emesso dall'autorità giudiziaria da parte del ricorrente, in seguito a condanna penale con sospensione condizionale. Ciò perché il provvedimento di riabilitazione era intervenuto successivamente al diniego del Ministero, il quale aveva deciso sulla base degli atti al momento disponibili e, dunque, sulla base di una condanna passata in giudicato.

Testo della sentenza
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - SENTENZA 07 gennaio 2022 N. 104 Michele Corradino

Pubblicato il 07/01/2022

N. 00104/2022REG.PROV.COLL.

N. 09147/2019 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale [omissis], proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato [omissis], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente RICORSO AVVERSO PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2021 il Cons. Michele Corradino e uditi per le parti gli avvocati nelle forme di legge come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con atto di appello ritualmente notificato e depositato, -OMISSIS- ha chiesto la riforma della sentenza -OMISSIS- emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) con la quale è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento -OMISSIS- emesso dal Ministro dell’Interno -OMISSIS- di diniego della domanda di concessione della cittadinanza italiana a suo tempo presentata dal medesimo.

 

Chiede l’annullamento del provvedimento di diniego e conseguentemente l’accoglimento del ricorso di primo grado per il seguente e unico motivo di diritto: erroneità della sentenza per mancato accoglimento del motivo relativo alla violazione di legge ed è il motivo relativo all'eccesso di potere.

 

Lamenta l’appellante che il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso “facendo leva sulla circostanza che l’estinzione non fosse paragonabile alla riabilitazione e sulla circostanza che il ricorrente non avesse ottenuto la concessione della riabilitazione penale, sebbene -OMISSIS- avesse prodotto per tempo, con documentazione pervenuta al Tar di Roma -OMISSIS- l’Ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza di -OMISSIS- aveva concesso al ricorrente la riabilitazione penale in relazione alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di -OMISSIS- a riprova della intervenuta valutazione positiva del soggetto da parte della Autorita` Giudiziaria italiana” .

Rappresenta altresì parte appellante che il “in data -OMISSIS- e` stato condannato con Sentenza -OMISSIS- emessa dal G.I.P. del Tribunale di [omissis]. Successivamente, con sentenza -OMISSIS-, la Corte di Appello di [omissis] confermava la Sentenza di prime cure sopra citata, condannando -OMISSIS- alla pena finale di -OMISSIS-, condanna condizionalmente sospesa ex art. 163 c.p.”

Nella prospettazione dell’appellante, il Tar non avrebbe tenuto conto del fatto che l'amministrazione, nel determinarsi in senso negativo sulla concessione della cittadinanza, ha ritenuto erroneamente sussistenti a carico dell'appellante due condanne nonostante fosse stata pronunciata nei suoi confronti un'unica sentenza definitiva assai risalente nel tempo la cui pena, tra l’altro, era stata condizionalmente sospesa. La semplice constatazione dell'esistenza di una condanna condizionalmente sospesa peraltro non potrebbe giustificare di cittadinanza che può essere conseguente solo ad una valutazione complessiva della personalità del destinatario del diniego, valutazione che, nel caso di specie, non sarebbe avvenuta.

Si è costituito il Ministero dell’interno chiedendo il rigetto del ricorso e depositando memoria in cui ha insistito nelle sue conclusioni.

Parte appellante ha depositato documenti.

All’udienza pubblica del 25 novembre 2021, relatore il Pres. Michele Corradino e udite le parti nelle forme di legge come da verbale di udienza, il ricorso è passato in decisione.

 

Il ricorso è infondato.

È orientamento consolidato, recentemente ribadito da questa Sezione (Cons. St., sez. III, -OMISSIS-) e da cui questo Collegio non trova ragione per discostarsi, che lo straniero non ha un diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza, ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 91 (Cons.St., sez. III, -OMISSIS-).

Come chiarito dalla Sezione (-OMISSIS-) e ribadito anche dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato in sede di esame di ricorso straordinario al Capo dello Stato (-OMISSIS-), il provvedimento di concessione della cittadinanza, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992, è atto squisitamente discrezionale di "alta amministrazione", condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno “status illesae dignitatis” (morale e civile) di colui che lo richiede (Cons. St., -OMISSIS-).

Si tratta di provvedimento fondato su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. St., sez. III, -OMISSIS-).

Tale valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice non può dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (Cons. St., sez. VI, -OMISSIS-).

Nel caso in questione, la valutazione dell’Amministrazione non appare illogica o irrazionale atteso che, al momento della determinazione, risultava sussistente una condanna per -OMISSIS-. Tale condanna, pur risalente nel tempo e a pena sospesa, risulta idonea a supportare un giudizio negativo e dunque nessun rilievo assume l’erroneo riferimento ad una seconda condanna presente nel provvedimento impugnato.

Il provvedimento di riabilitazione, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Genova con ordinanza -OMISSIS-, è intervenuto -OMISSIS- dopo il provvedimento ministeriale impugnato ed è dunque irrilevante ai fini della valutazione sulla legittimità del medesimo.

Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello deve pertanto essere rigettato.

Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c.. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati, infatti, dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.

Considerata la natura delle questioni, sussistono giusti motivi per compensare le spese del grado di giudizio-

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l 'appello,

Spese compensate .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Michele Corradino, Presidente, Estensore

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere