Giu Discrezionalità del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana
TAR LAZIO di Roma - Sez. V B - SENTENZA 22 agosto 2022 N. 11203
Massima
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, oltre nel diritto di incolato, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, – consistente nel dovere di difenderla anche a costo della propria vita in caso di guerra (“il sacro dovere di difendere la Patria” sancito, a carico dei soli cittadini, dall’art. 52 della Costituzione), nonché, in tempo di pace, nell'adempimento dei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, consistenti nell’apportare il proprio attivo contributo alla Comunità di cui entra a far parte (art. 2 e 53 Cost.).

Testo della sentenza
TAR LAZIO di Roma - Sez. V B - SENTENZA 22 agosto 2022 N. 11203

Pubblicato il 22/08/2022

N. 11203/2022 REG.PROV.COLL.

N. 11131/2018 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11131 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Attilio De Martin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Altinate, n. 29;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto del Ministero dell’interno n. -OMISSIS-, che ha respinto l’istanza di rilascio della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett, d), della legge n. 91/1992, in data 22.12.2014

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 luglio 2022 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

I. - La ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. d), della legge n. 91/1992 in data -OMISSIS-

II. - Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione ha respinto la domanda dell’interessata per la presenza di pregiudizi di carattere penale, acquisiti in istruttoria tramite l’informativa della Questura di -OMISSIS-del -OMISSIS- e della Prefettura di -OMISSIS-del -OMISSIS-- ove si evince la presenza di due procedimenti penali e di una sentenza del Tribunale in composizione monocratica di -OMISSIS-del -OMISSIS- irrevocabile il -OMISSIS-, per falsa dichiarazione sulla identità propria art. 496 c.p. (commesso il -OMISSIS- in -OMISSIS-) - e valutati unitamente alla condotta omissiva tenuta all’atto della autocertificazione della propria posizione giudiziaria nella domanda di concessione della cittadinanza.

III. – Avverso il suddetto provvedimento di diniego la ricorrente insorge con l’odierno gravame, chiedendone l’annullamento, per i seguenti motivi di censura:

1) Vizio di violazione dell’Articolo 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

2) Vizio di eccesso di potere riscontrabile nelle figure sintomatiche dell’istruttoria carente ed insufficiente e dell’erronea motivazione. Correlato vizio di eccesso di potere per carenza dei presupposti, per illogicità e per contraddittorietà manifesta riscontrabile all’interno della motivazione del provvedimento impugnato;

3) Vizio di violazione di legge: violazione degli Articoli 10 e 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 in correlazione con quanto previsto dall’articolo 3 della medesima L. n. 241/1990. Correlato vizio di eccesso di potere riscontrabile nella figura sintomatica dell’erronea ed insufficiente istruttoria.

IV. - Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente e ha dedotto l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.

V. - All’udienza straordinaria dell’8 luglio 2022, svolta in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - Il ricorso è infondato.

2. - Il Collegio reputa utile in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018 e 3471/2022).

L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione. Ciò si desume, ictu oculi, dalla norma attributiva del potere, l’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, a tenore del quale la cittadinanza “può” - e non deve - essere “concessa”.

La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, oltre nel diritto di incolato, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, – consistente nel dovere di difenderla anche a costo della propria vita in caso di guerra (“il sacro dovere di difendere la Patria” sancito, a carico dei soli cittadini, dall’art. 52 della Costituzione), nonché, in tempo di pace, nell'adempimento dei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, consistenti nell’apportare il proprio attivo contributo alla Comunità di cui entra a far parte (art. 2 e 53 Cost.).

A differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).

È stato, in proposito, anche osservato che il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, che sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: l'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.

E se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto coevamente teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agere del soggetto alla cui cura lo stesso è affidato.

2.1. - In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.

La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico (in proposito, Tar Lazio, Sez. II quater, sent. n. 621/2016: “concessione che costituisce l’effetto della compiuta appartenenza alla comunità nazionale e non causa della stessa).

In altre parole, si tratta di valutare il possesso di ogni requisito atto ad assicurare l’inserimento in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato, gravare sulla finanza pubblica (cfr. ex multis Tar Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227 e n. 12006 del 2021 e sez. II quater, n. 12568/ 2009; Cons. Stato, sez. III, n. 104/2022; n. 4121/2021; n. 7036 e n. 8233 del 2020; n. 1930, n. 7122 e n. 2131 del 2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).

3. - Se, dunque, il potere dell’Amministrazione ha natura discrezionale, il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell’effettiva e compiuta integrazione nella comunità nazionale deve essere contenuto entro i ristretti argini del controllo estrinseco e formale, si esaurisce nello scrutinio del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, con preclusione di un’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto oggetto del giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cui è causa; il vaglio giurisdizionale non deve sconfinare nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012).

4. Applicando le coordinate tracciate al caso sub judice, questo Collegio ritiene prive di pregio le censure di parte attrice – che, in quanto strettamente connesse, possono essere trattate congiuntamente - volte a confutare l’operato dell’amministrazione resistente che ha formulato un giudizio di inaffidabilità della ricorrente e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale sulla base dei carichi penali emersi sul conto della ricorrente nel corso dell’istruttoria e della condotta rilevata con riferimento all’autocertificazione, visto che la ricorrente in sede di domanda di concessione della cittadinanza ha omesso di certificare la propria effettiva posizione giudiziaria.

IV.1. - Al riguardo il Collegio evidenzia che la dichiarazione non veritiera nella domanda di cittadinanza - non solo, come precisato nel procedimento, può configurare un’autonoma nuova ipotesi di reato, ma - è idonea ex se, ai sensi dell’art. 75 D.p.r. 445/2000, a determinarne l’inammissibilità, oltre a denunciare una insufficiente conoscenza delle regole di base dell’ordinamento di cui si chiede lo status.

La giurisprudenza, sul punto, è costante nell’affermare che la dichiarazione falsa o l’omessa dichiarazione è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, essendo comunque indicativa di una non compiuta integrazione, in quanto può essere considerata sintomatica della mancata conoscenza dei principi che informano i rapporti con l’Amministrazione, anche con riferimento al procedimento in questione, che il richiedente ha il dovere di acquisire, ovvero di uno scarso rispetto delle regole del contesto giuridico in cui si è inseriti, sicché tale comportamento può essere valutato, oltre che sul piano penale, anche sul piano del procedimento amministrativo in esame come comportamento indicativo di scarsa affidabilità nel rapportarsi con le Istituzioni dello Stato di cui aspira a divenire cittadino; il che avvalora ulteriormente il giudizio di insufficiente adesione da parte dello straniero ai valori dell'ordinamento del Paese di cui chiede lo status civitatis (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I Ter, 31/08/2020 n. 9289; n.10317/2020; n. 7919/21; cfr., da ultimo, n. 6541/2021).

Alla luce di questi postulati, si mostrano inconsistenti le argomentazioni della parte che, nell’intento di dimostrare l’irrilevanza della propria condotta omissiva, allega a propria difesa la mancanza di conseguenze penali per la dichiarazione effettuata in sede di domanda di concessione della cittadinanza.

Parimenti inconsistenti appaiono gli argomenti difensivi volti a far leva sul carattere risalente del fatto per il quale è intervenuta la sentenza di condanna del 2008, a giustificazione di un presunto “omesso ricordo, non intenzionale”.

Sul punto, il Collegio rileva che ai fini della domanda di cittadinanza, con riferimento alla posizione giudiziaria in Italia del richiedente, l’autocertificazione molto chiaramente ha ad oggetto l’aver o meno riportato condanne penali in Italia, anche ai sensi dell’art. 444 c.p.p., nonché l’essere o meno sottoposto/a a procedimenti penali in Italia.

A questo proposito, il comportamento omissivo contestato alla ricorrente riguarda, non solo la condanna per il reato di falsa dichiarazione sulla propria identità, ma anche la sussistenza di procedimenti penali a carico: l’interessata all’atto della domanda di concessione dello status ha dichiarato di non aver riportato condanne penali e di non essere sottoposta a procedimenti penali, nonostante la condanna del 2008 del Tribunale di -OMISSIS-e nonostante la pendenza del procedimento -OMISSIS-(archiviato successivamente, nel corso del procedimento concessorio, in data -OMISSIS-).

IV.2. - La motivazione del provvedimento, dunque, sconfessando le tesi attoree, consente di ricostruire il percorso logico-giuridico che ha condotto alla determinazione negativa del Ministero, non avendo ravvisato la coincidenza fra interesse pubblico ed interesse del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana, sulla base degli elementi istruttori raccolti - sottratti ad un autonomo e diverso giudizio in questa sede, pena la violazione del divieto di un sindacato di merito.

Il provvedimento dà conto innanzi tutto conto della sentenza di condanna del Tribunale di -OMISSIS-che rileva sia ai fini della non veritiera dichiarazione sia autonomamente, vista la significatività del fatto delittuoso nella formulazione del giudizio di idoneità dell’aspirante cittadina.

La ricorrente è stata, infatti, condannata per il reato di falsa dichiarazione sulla propria identità, tenendo pertanto un comportamento che è comunque indicativo “di una non compiuta integrazione, e conoscenza dei principi che informano anche il procedimento in questione, che il richiedente ha il dovere di acquisire, ovvero di uno scarso rispetto delle predette regole, sicché tale comportamento può essere valutato, oltre che sul piano penale, anche sul piano del procedimento amministrativo in esame come comportamento indicativo di scarsa affidabilità nel rapportarsi con le Istituzioni dello Stato di cui aspira a divenire cittadino”, come già chiarito dalla Sezione con riferimento alle dichiarazioni rese in occasione della richiesta di cittadinanza, ma valide in generale per i reati di falso (TAR Lazio, Sez, V bis, n. 2943, 2944, 3026 del 2022; cfr. T.A.R. Lazio, sez. I Ter, 31/08/2020 n. 9289 n.10317/2020; n. 7919/21; n. 6541/2021).

Il provvedimento dà invece conto degli ulteriori precedenti penali emersi nel corso dell’istruttoria, quali i procedimenti sfociati in una pronuncia di archiviazione, al solo fine della dimostrazione della condotta della omessa dichiarazione, come è possibile ricavare dalla precisazione della intervenuta archiviazione per ciascuno procedimento e del momento in cui questa è intervenuta.

IV.3. - Sulla scorta del quadro ricostruito, neanche l’eventuale riabilitazione per la sentenza di condanna del -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-– prescindendo dalla circostanza che nel caso che ci occupa è stata solo fatta oggetto di apposita istanza, non esitata al momento dell’adozione del provvedimento (come espressamente chiarito nelle premesse motivazionali) né all’atto della proposizione del presente ricorso – avrebbe potuto assumere rilevanza dirimente nell’ambito della valutazione della meritevolezza dello status da parte della richiedente, fondato, come dimostrato, su una motivazione plurima, formulata seguito di una compiuta e puntuale attività istruttoria, valutando anche le ragioni dell’istante nel rispetto delle prerogative partecipative (“ESAMINATE le deduzioni prodotte dall’interessata, … in data 22.1.2018 e 26.2.2018, con cui tra l’altro rileva che in data 12.2.2018 ha depositato istanza di riabilitazione presso il competente Tribunale di Sorveglianza), ciò che consente peraltro consente di escludere la fondatezza della censure, di cui al terzo motivo di ricorso, di violazione degli articoli 10 e 10-bis della legge n. 241/1992, in correlazione con l’articolo 3 della medesima legge.

Quanto sopra conduce in altri termini a confutare la tesi di parte circa l’asserito carattere pregiudiziale del procedimento riabilitativo rispetto al provvedimento amministrativo, insieme con l’insegnamento costante della giurisprudenza anche di questa Sezione secondo cui l’intervenuta riabilitazione del reato non supera l’effetto ostativo alla concessione della cittadinanza italiana provocata dal precedente penale riportato dallo straniero, perché in effetti conferma l’esistenza di un fatto storico adeguatamente accertato e sanzionato dal Giudice Penale, contrario alle regole proprie della Comunità nazionale.

D’altronde, tale conclusione rappresenta il precipitato applicativo del noto fenomeno della “pluriqualificazione” dei fatti giuridici, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, etc. a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite, invocato dalla giurisprudenza amministrativa anche in relazione alla circostanza dell’estinzione e della riabilitazione pronunciata dal giudice penale. Difatti, sul piano amministrativo, visto che la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento, la condotta comunque posta in essere dall’interessato rileva per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; id. 28 maggio 2021, n. 4122; id., 16 novembre 2020, n. 7036; id., 23 dicembre 2019, n. 8734; id., 21 ottobre 2019, n. 7122; id., 14 maggio 2019, n. 3121; sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio sez. V bis, nn. 2944, 4469 e 4651 del 2022; sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013). Fenomeno cui nel provvedimento si fa riferimento, ove si precisa che “le valutazioni finalizzate all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con possibilità di valutare sfavorevolmente, in sede amministrativa, le risultanze fattuali oggetto delle vicende penali, finché a prescindere dagli esiti processuali definitivi e dall’intervenuta riabilitazione”.

V. - Appare quindi sufficiente ad integrare un adeguato corredo motivazionale e istruttorio e in linea con i principi di ragionevolezza e proporzionalità – ciò che rende quindi l’operato dell’amministrazione immune dalla possibilità di censure in questa sede (alla luce delle coordinate sul sindacato di questo organo giudicante tracciate sub III) - la contestazione dei carichi penali riscontrati e la condotta rilevata con riferimento all’autocertificazione, atteso l’inevitabile negativo riflesso, alla luce dei suesposti argomenti, nella formulazione del giudizio prognostico di idoneità e di capacità di rispettare le regole di civile convivenza e i valori identitari dello Stato, ad onta della dedotta integrazione nel tessuto sociale italiano dell’interessata.

Sul punto questa Sezione, peraltro, ha più volte chiarito che lo stabile inserimento socio-economico non rappresenta un elemento degno di speciale merito, in grado di far venir meno i constatati motivi ostativi alla concessione dello status anelato, esso è solo il prerequisito della richiesta di cittadinanza, in quanto presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno, che autorizza la permanenza dello straniero sul territorio nazionale (ex multis, Tar Lazio, Sez. V bis, nn. 2945 e 4295 del 2022).

VI. - In ogni caso, a favore della posizione della ricorrente, il Collegio ritiene opportuno rammentare che il diniego della cittadinanza non preclude all’interessata di ripresentare l’istanza nel futuro (già dopo un anno dal primo rifiuto) e che dunque le conseguenze discendenti dal provvedimento negativo sono solo temporanee e non comportano alcuna “interferenza nella vita privata e familiare del ricorrente” (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici), dato che l’istante può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima.

Quindi, per il provvedimento impugnato, con cui, nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, ha ritenuto recessivo l'interesse del privato ad essere ammesso come componente aggiuntivo del Popolo italiano, l’irragionevolezza è altresì esclusa alla luce della circostanza che il diniego di cittadinanza provoca il solo svantaggio temporale sopraindicato, il quale risulta “giustificato” ove si consideri la rilevanza degli interessi in gioco e l’irreversibilità degli effetti connessi alla concessione di tale status. Da tale punto di vista, infatti, risulta inopportuno ampliare la platea dei cittadini mediante l'inserimento di un nuovo componente ove sussistano dubbi sulla sua attitudine a rispettare i valori fondamentali per la comunità di cui diviene parte essenziale con piena partecipazione all’autodeterminazione delle scelte di natura politica.

VII. - Il Collegio ritiene il provvedimento impugnato supportato da una adeguata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, avendo l’Amministrazione valutato correttamente tutti fatti occorsi e risultando chiaro il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante.

VIII. - In conclusione, per quanto osservato, il ricorso deve essere respinto perché infondato.

IX. - Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Dauno Trebastoni, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere

Antonietta Giudice, Referendario, Estensore