Giu Ampliamento della casa e sanatoria del volume aggiuntivo
TAR PUGLIA di BARI - SENTENZA 02 settembre 2022 N. 1178
Massima
La possibilità di ampliamento consentito dalla cd. legge sulla casa non può essere utilizzata quale sanatoria ex post; ne discende l’insanabilità del volume aggiuntivo e l’illegittimità del mutamento di destinazione d’uso che ha inciso in aumento sul calcolo della complessiva volumetria realizzata.

Testo della sentenza
TAR PUGLIA di BARI - SENTENZA 02 settembre 2022 N. 1178

Pubblicato il 02/09/2022

N. 01178/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00160/2016 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 160 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Mariani e Francesco Di Lorenzo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Giuseppe Mariani in Bari, alla via Amendola, 21;

contro

Comune di OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Barone, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, al viale A. Salandra, 38;

per l'annullamento, previa sospensiva,

1.- con il RICORSO INTRODUTTIVO:

- dell’ordinanza di demolizione prot. n. 20419 del 25.11.2015 n. 99/2015, a firma del responsabile del Settore Urbanistica, notificata al sig. OMISSIS il 30 novembre 2015;

- dell’ordinanza di demolizione prot. n. 20426 del 25.11.2015 — n. 101/2015, a firma del responsabile del Settore urbanistica, notificata a OMISSIS e OMISSIS il 2 dicembre 2015;

- della presupposta relazione di servizio prot. n. 19570 del 10.11.2015;

2.- con i PRIMI MOTIVI AGGIUNTI, prodotti in data 21 giugno 2016:

-il silenzio rigetto formatosi in data 25 marzo 2016 sulle domande di accertamento di conformità presentate dai ricorrenti, anche ai sensi dell’art. 36 del D.P.r. n. 380/2001;

-del non conosciuto ed eventuale provvedimento espresso di rigetto delle domande, tra loro connesse, di accertamento di conformità presentate dai ricorrenti il 25.1.2016;

3.- con i SECONDI MOTIVI AGGIUNTI, prodotti in data 22 novembre 2016:

-del provvedimento finale di rigetto, datato 26.7.2016, prot. n. 17731_2016, delle domande di accertamento di conformità predette;

-del preavviso di rigetto prot. n. 9530 del 18.5.2016, in relazione all’istanza di pdc prot. n. 1360 del 25.1.2016;


 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2022 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,


 

FATTO e DIRITTO

1.-Gli odierni ricorrenti sono –rispettivamente- proprietari di due villini in territorio di OMISSIS, alla via Crocifisso, nn. 2/A (OMISSIS e OMISSIS) e 2/B (Basile), facenti parte di un complesso edilizio di tre villini in contrada “OMISSIS”, acquistati dall’impresa costruttrice “OMISSIS costruzioni s.r.l. “ nell’anno 2007.

In tale qualità impugnavano, con il ricorso introduttivo, le ordinanze di demolizione in epigrafe meglio indicate, riferite ad opere realizzate –rispettivamente- al piano interrato, al piano terra e al primo piano, in assenza di titolo edilizio.

La contestazione più rilevante, indirizzata tanto al sig. Basile quanto ai signori OMISSIS e OMISSIS,

riguardano un aumento di volume al piano interrato imputato, nel primo caso, alla “traslazione dell’estradosso del solaio di circa 0,80 m rispetto al piano di campagna con conseguente trasformazione del piano interrato (da progetto) in piano seminterrato (stato di fatto)”; nel secondo caso, alla stessa traslazione dell’estradosso del solaio dal piano di campagna ma di circa 1 metro.

Per il resto, gli abusi contestati dal Comune consistono nel cambio di destinazione d’uso del piano interrato (da box auto a volume abitabile) e nella realizzazione di opere interne e pertinenziali, tutte sinteticamente descritte nei provvedimenti impugnati.

A seguito dell’emissione di tali provvedimenti sanzionatori, gli interessati presentavano in data 25 gennaio 2016 due autonome –ma connesse- istanze di permesso di costruire in sanatoria, accomunate da un elaborato progettuale con cui sarebbe stata posta in comune la maggiore volumetria, utilizzabile –secondo la tesi ricorrente- in forza di specifiche disposizioni di norme di attuazione del PUG comunale e della legislazione regionale sul cd. piano casa.

Decorsi sessanta giorni e formatosi su tali istanze il silenzio rigetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 T.U. edilizia, gli odierni ricorrenti presentavano motivi aggiunti avverso tale provvedimento negativo implicito. Il silenzio provvedimentale veniva, tuttavia, superato da un diniego esplicito adottato il 25 luglio successivo, prot. n. 13731-_2016, preceduto a maggio dal preavviso di rigetto prot. n. 9530, costringendo gli interessati ad un secondo atto di motivi aggiunti.

Si costituiva in giudizio il Comune di OMISSIS con memoria prodotta il 22 febbraio 2016, chiedendo il rigetto del gravame ed eccependo preliminarmente il sopravvenuto difetto di interesse rispetto all’atto introduttivo di impugnazione delle ordinanze di demolizione.

Cancellata dal ruolo della camera di consiglio del 25 febbraio 2016 –su richiesta di parte ricorrente- l’istanza cautelare proposta congiuntamente al gravame introduttivo stesso, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 9 giugno 2022.

2.- L’eccezione di sopravvenuto difetto di interesse rispetto all’impugnazione delle ordinanze di demolizione va disattesa.

La difesa del Comune fonda tale eccezione sulla sopravvenuta presentazione delle due istanze di accertamento di conformità, che avrebbe determinato la perdita di efficacia delle ordinanze stesse.

Secondo consolidata giurisprudenza, tuttavia, la presentazione delle istanze di sanatoria ha il mero effetto di sospendere l’efficacia dell’ordine di demolizione, destinato a riprendere vigore ove l’esito dell’accertamento di conformità si rivelasse –come nella specie- negativo.

Si veda per tutte, da ultimo, la decisione della sesta Sezione del Consiglio di stato n. 2596 dell’8 aprile 2022, nella quale si legge quanto segue: “ La presentazione di una istanza di sanatoria non comporta l'inefficacia del provvedimento sanzionatorio pregresso, non essendoci pertanto un'automatica necessità per l'amministrazione di adottare, se del caso, un nuovo provvedimento di demolizione; nel caso in cui venga presentata una domanda di accertamento di conformità in relazione alle medesime opere (da verificare nel caso di specie da parte degli organi comunali), l'efficacia dell'ordine di demolizione subisce un arresto, ma tale inefficacia opera in termini di mera sospensione…” (in termini, sempre di recente, T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 27/04/2022, n. 2875).

Nel caso di specie le istanze di sanatoria, come detto sub 1, sono state respinte; sussiste pertanto l’interesse alla decisione del ricorso avverso gli ordini di demolizione, subordinatamente agli esiti del gravame proposto contro il diniego espresso di sanatoria.

Essendo stato adottato un provvedimento negativo espresso, sia pure oltre i 60 giorni dalla presentazione delle istanze, il sopravvenuto difetto di interesse si registra invece rispetto ai primi motivi aggiunti, con i quali parte ricorrente ha impugnato il silenzio rigetto della sanatoria.

Soltanto i primi motivi aggiunti devono, quindi, in questa sede preliminare essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.

3.- Veniamo all’esame del ricorso introduttivo e dei secondi motivi aggiunti, in parte incentrati sulle stesse contestazioni.

Coincidono invero le censure articolate nei rispettivi secondi motivi: violazione dell’art. 34, comma 2, D.P.R. n. 380/2001e conseguente eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità manifesta.

Il primo motivo dell’atto introduttivo rivela, invece, un carattere meramente procedimentale (mancata comunicazione di avvio del procedimento); laddove, con il motivo sub 1 dei secondi motivi aggiunti, è stata dedotta la violazione dell’art. 36 dello stesso T.U. edilizia anche in relazione all’obbligo di motivazione riveniente dall’art. 3 della legge n. 241/90, tenuto conto che l’ampliamento contestato sarebbe ricompreso nell’incremento del 20% della volumetria complessiva consentito dalla normativa regionale sul cd. Piano casa (l.r. n.14/2009), anche in deroga alle previsioni quantitative della strumentazione urbanistica. La sanabilità del volume aggiuntivo renderebbe conseguentemente legittimo il mutamento di destinazione d’uso dell’interrato da box auto e locale tecnico in ambiente abitabile, non ostandovi la necessità di reperimento di adeguati parcheggi, poiché suscettibili di monetizzazione.

3.1.-Può trovare accoglimento soltanto la censura di violazione dell’art. 34, comma 2, T.U. edilizia e limitatamente alle ordinanze di demolizione.

L’art. 34 si riferisce infatti alla fase esecutiva dell’irrogazione delle sanzioni, non potendo al contrario spiegare alcun effetto sull’accertamento di conformità, il cui esito negativo non si presta –nella fattispecie- ad essere posto in discussione neanche alla luce del richiamato primo motivo dei secondi motivi aggiunti, come sarà presto chiarito.

In fase esecutiva di irrogazione della sanzione, l’Amministrazione ben avrebbe dovuto considerare che la rettifica dell’estradosso del solaio dei due piani interrati, per rendere conforme lo stato dei luoghi alle tavole progettuali, non è –ictu oculi- praticabile senza nocumento della parte dell’opera conforme a progetto. Gli ordini di ripristino impugnati sono pertanto illegittimi nella misura in cui non è stata presa in considerazione la possibilità di irrogare –in luogo della sanzione demolitoria- la sanzione pecuniaria prevista dall’invocato art. 34; ferma restando l’impraticabilità del mutamento di destinazione d’uso, posto che la “conservazione” del volume aggiuntivo in applicazione dell’invocato art. 34 non ne sancisce la legittimità e, dunque, la piena utilizzabilità a scopo abitativo.

3.2.- Non può trovare accoglimento, come sopra accennato, il primo motivo dei secondi motivi aggiunti, in ragione del fatto che –per prevalente giurisprudenza- la possibilità di ampliamento consentito dalla cd. legge sulla casa non può essere utilizzata quale sanatoria ex post (cfr. da ultimo T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 05/07/2021, n. 1609); ne discende l’insanabilità del volume aggiuntivo e l’illegittimità del mutamento di destinazione d’uso che –all’evidenza- ha inciso in aumento sul calcolo della complessiva volumetria realizzata.

3.3.- Infine, sempre sulla scorta della sostanziale insanabilità degli abusi considerati, il primo motivo dell’atto introduttivo del giudizio deve essere derubricato ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 octies, secondo comma, legge n. 241/90, stante la sua natura meramente procedimentale delle censure.

4.- In sintesi, ferma restando la dichiarazione di improcedibilità dei primi motivi aggiunti, il gravame può essere accolto limitatamente al secondo motivo dell’atto introduttivo del giudizio con riferimento all’aumento di volume realizzato nei piani interrati; con l’effetto di disporre l’annullamento degli ordini di demolizione limitatamente alla parte in cui sono riferiti –sic et simpliciter- a tale volume in eccesso rispetto alle previsioni progettuali, senza traccia di alcuna valutazione in merito alla possibile applicazione di sanzione pecuniaria sostitutiva.

Resta impregiudicato invece –per quanto già chiarito- l’ordine di ripristino riferito all’originaria destinazione dei locali interrati.

Infine, quanto alle ulteriori residue contestazioni sollevate dall’ente comunale, tutte colpite dall’ordine di demolizione oggetto di gravame, non essendo oggetto di specifiche censure, non possono essere in questa sede oggetto di considerazione da parte del Collegio. In ogni caso, in sede di riesame, l’Amministrazione potrà valutare l’eventuale rilevanza della disciplina sopravvenuta di cui all’art. 34 bis dPR 380 citato.

Le spese vengono compensate tra le parti, in ragione della reciproca parziale soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

1.-accoglie in parte il ricorso introduttivo, con conseguente annullamento degli impugnati ordini di ripristino nei limiti di cui in motivazione;

2.- dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse i primi motivi aggiunti;

3.-respinge i secondi motivi aggiunti;

4.-compensa tra le parti le spese di causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

Francesco Cocomile, Consigliere

 
   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Giacinta Serlenga

 

Orazio Ciliberti

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO