Giu Inottemperanza all'ordine di demolizione: conseguenze
TAR CAMPANIA di NAPOLI, sez. II - SENTENZA 28 aprile 2023 N. 2601
Massima
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale rappresenta una mera conseguenza, stabilita ex lege, dell’inottemperanza all’ordine di demolizione. È, perciò, chiara la natura vincolata e automatica dell’atto di acquisizione, con la conseguenza che esso non richiede una valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione

Testo della sentenza
TAR CAMPANIA di NAPOLI, sez. II - SENTENZA 28 aprile 2023 N. 2601

Pubblicato il 28/04/2023

N. 02601/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02181/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2181 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Di Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Giustiniano n. 136;

contro

Comune di Afragola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosa Balsamo e Francesco Affinito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Casa Comunale in Afragola, piazza Municipio n.1;

per l'annullamento

- dell'ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale n. -OMISSIS- notificata il -OMISSIS-, con la quale il Comune di Afragola dichiarava l'acquisizione al patrimonio comunale delle opere realizzate dal ricorrente in Afragola alla Via -OMISSIS-, dopo il civico n. -OMISSIS-;

- di ogni atto connesso.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Afragola;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 marzo 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

1) Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che:

- con ordinanza datata -OMISSIS-, il Comune di Afragola ha disposto la demolizione delle opere abusive realizzate alla via -OMISSIS-, dopo il civico n. -OMISSIS-, sul fondo individuato in Catasto al foglio n. -OMISSIS- , particella n. -OMISSIS-;

- il provvedimento precisa che l’abuso accertato consiste nella realizzazione “in un lotto di terreno recintato e munito di due cancelli d’ingresso in ferro, per tutta la superficie… [di] una rete elettrosaldata cosparsa di breccia ed eseguito parziale getto di calcestruzzo. Inoltre si notano alcuni pozzetti fognari. Il lotto di terreno è di mq seicentottantatré”;

- l’ordine di demolizione è stato impugnato in sede giurisdizionale e il relativo giudizio è stato dichiarato estinto per perenzione;

- a seguito dell’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, l’amministrazione, con ordinanza n. -OMISSIS-  datata -OMISSIS-, ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e della relativa area di sedime.

2) Il ricorrente propone più censure, che possono essere trattate congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico, con le quali lamenta la violazione dell’art. 31 del dpr n. 380/2001, nonché la carenza di istruttoria e il difetto di motivazione.

Le censure non possono essere condivise.

In particolare il Tribunale osserva che:

- contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il provvedimento impugnato reca la chiara indicazione della porzione immobiliare da acquisire, in coerenza con la previsione dell’art. 31 del dpr n. 380/2001;

- invero, l’ordinanza di acquisizione, oltre a richiamare l’ordine di demolizione, descrive l’immobile da acquisire mediante la precisa indicazione delle dimensioni e dei dati catastali che lo identificano, specificando la natura e la consistenza dell’abuso commesso;

- nè può essere condivisa la contestazione secondo la quale l’acquisizione avrebbe coinvolto un’area più vasta di quella cui afferisce l’abuso, trattandosi di una doglianza del tutto generica e priva di qualunque elemento di riscontro;

- del resto, il provvedimento non menziona alcuna acquisizione ulteriore e la documentazione in atti non evidenzia elementi che, quanto meno sul piano indiziario, consentano di ipotizzare che l’amministrazione abbia esteso l’acquisizione oltre l’area di sedime su cui insiste l’opera abusiva.

Sempre in relazione al dedotto difetto motivazionale, il ricorrente lamenta la mancanza, nel provvedimento impugnato, di specifiche indicazioni in ordine alle ragioni di interesse pubblico poste a giustificazione dell’acquisizione, nonché l’omessa considerazione dell’affidamento maturato.

In proposito deve evidenziarsi che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale rappresenta una mera conseguenza, stabilita ex lege, dell’inottemperanza all’ordine di demolizione. È, perciò, chiara la natura vincolata e automatica dell’atto di acquisizione, con la conseguenza che esso non richiede una valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione.

3) In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando:

1) respinge il ricorso;

2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente, liquidandole in euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente FF

Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore

Rocco Vampa, Primo Referendario

 
   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Fabrizio Fornataro

 

Rita Tricarico

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO