Giu Formulazione dei quesiti nell’ambito di una prova concorsuale
TAR LAZIO di Roma - III B - SENTENZA 02 maggio 2023 N. 7350
Massima
Le contestazioni circa la corretta formulazione dei quesiti nell’ambito di una prova concorsuale impingono nella sfera di discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, con discendente impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, se non nei limiti più volte ribaditi dalla giurisprudenza.

Testo della sentenza
TAR LAZIO di Roma - III B - SENTENZA 02 maggio 2023 N. 7350

Pubblicato il 02/05/2023

N. 07350/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06880/2022 REG.RIC.

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/stemma.jpgREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6880 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Vannicelli, Sara Berengan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS- , non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,

- del provvedimento di mancata ammissione alla prova orale del concorso per titoli ed esami bandito dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – classe di concorso A054, reso noto nel mese di aprile 2022 all'esito dello svolgimento della prova stessa;

- del medesimo regolamento di concorso, approvato con decreto del Ministero dell'Istruzione prot. n. 326 del 9 novembre 2021, nella parte in cui, all'art. 4 disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta, e segnatamente, al comma 6, dispone che “…non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti”; nonché all'art. 6, comma 2, conformemente al quale “…La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti”;

- del quadro di riferimento relativo alla classe di concorso A054;

- per quanto di ragione, dei precedenti provvedimenti relativi al concorso, approvati con decreto del Ministero dell'Istruzione prot. n. 326 del 9 novembre 2021, con Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020, e Decreto Dipartimentale n.649 del 03 giugno 2020, nella parte in cui disciplinano l'espletamento della prova scritta;

- dei criteri di formulazione dei quesiti in relazione ai programmi d'esame e i criteri di elaborazione e correzione delle risposte;

- delle graduatorie emanate all'esito della correzione della prova scritta, con particolare riferimento al punteggio conseguito dalle parti ricorrenti;

- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale, anche se non noto, lesivo dell'interesse delle ricorrenti, fra cui, per quanto occorrer possa, il Decreto dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

1. Con l’odierno ricorso collettivo le ricorrenti in epigrafe hanno contestato l’esito negativo delle prove scritte dalle stesse sostenute, avuto riguardo alla classe di concorso A054 e a diverse regioni (Friuli Venezia Giulia, Umbria e Sicilia), nell’ambito del concorso ordinario indetto dal Ministero resistente per il reclutamento di personale docente (d.d. n. 499/2020).

A fronte del mancato raggiungimento della soglia di sbarramento, fissata a 70 punti, le ricorrenti contestano la illegittimità di diversi quesiti formulati dall’Amministrazione che avrebbero loro impedito, avendo conseguito due di loro 68 punti e la terza 62, il proseguimento dell’iter concorsuale previsto.

2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti per la sua formulazione in forma collettiva e chiedendo comunque il rigetto del gravame nel merito.

3.1 Con l’ordinanza n. 4391/2022 l’istanza cautelare incidentalmente formulata con l’atto introduttivo del giudizio è stata respinta da questa Sezione sulla scorta del fatto che “il ricorso in oggetto non appare rispettare i requisiti entro i quali è consentita la proposizione di ricorso collettivo e cumulativo tanto più che si tratta di quesiti differenziati e la parte non indica, anche ai fini della verifica della prova di resistenza, quali domande i singoli candidati contestino e se tutti o solo alcuni di essi siano interessati a impugnare tutte le domande descritte nel ricorso”.

3.2 In sede di appello cautelare il Consiglio di Stato (ordin. n. 4976/2022) ha riformato la prefata decisione di prime cure, rilevando che “i) tutti i ricorrenti hanno sostenuto la prova nella stessa sessione del 25 marzo 2022; ii) la prova conteneva 50 domande uguali per tutti; iii) il ricorso ha censurato le stesse quattro domande con identiche motivazioni, sebbene ciascun ricorrente con interesse ad una o più di esse; iv) il ricorso ha specificamente indicato i nominativi dei ricorrenti che hanno fornito la risposta sbagliata per ogni singola domanda censurata”, invitando questo giudice alla celere fissazione dell’udienza di merito, anche previo approfondimento istruttorio sulla bontà scientifica dei quesiti oggetto di contestazione.

3.3 Per tali ragioni, con l’ordinanza n. 1296/2023 ha chiesto alle parti approfondimenti istruttori, all’esito dei quali l’Amministrazione ha depositato una dettagliata relazione il 13 aprile 2023.

4. All’udienza pubblica del 18 aprile 2023 il ricorso è stato assunto in decisione.

5. Il gravame risulta essere stato affidato alle seguenti censure:

1) violazione dell’art. 400, comma 11, del d. lgs. 16 aprile 1994 n. 297, degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione – sufficienza del punteggio di 60/100 – difetto assoluto di istruttoria e di motivazione – eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta;

2) erroneità nella formulazione di singole domande e nell’individuazione delle risposte – con tale censura è stata lamentata l’erronea formulazione di otto quesiti.

Il ricorso non può trovare accoglimento e va respinto alla luce delle seguenti considerazioni.

6. Avuto riguardo alla prima censura con cui parte ricorrente ha contestato l’illegittimità della soglia di sbarramento per il superamento della prova scritta fissata a 70 punti, anziché a 60, va rilevato come la stessa sia manifestamente infondata alla luce dell’ormai consolidato orientamento inaugurato da questa Sezione a partire dalla sentenza n. 9799/2021, i cui contenuti devono essere richiamati in questa sede ai sensi dell’art. 74 del codice di rito amministrativo.

Con tali pronunce, in particolare, è stato chiarito che “la soglia di 7/10 per il superamento della prova scritta, richiamata nel bando di concorso, è stata prevista direttamente dall’art. 15, del d.l. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021, non residuando in capo all’Amministrazione alcuna discrezionalità in tal senso. Peraltro, detta disposizione, come si avrà modo di precisare in seguito, non è neppure particolarmente rigorosa e risponde all'esigenza, ragionevole ed apprezzabile favorevolmente, di effettuare - soprattutto nei concorsi caratterizzati da un altro numero di partecipanti e di posti banditi - una stringente selezione dei più meritevoli, in perfetta linea con i principi scolpiti dall'art. 97 Cost. (cfr. Cons. Stato, sent. n. 5639 del 2015). Venendo in rilievo un’attività strettamente vincolata appare evidente come l’accertamento sulla legittimità della disposizione debba essere focalizzato sulla norma presupposta che, in quanto contenuta in una fonte di rango primario, soggiace al giudizio di costituzionalità delle leggi riservato alla Corte Costituzionale. 4.3 Anche quest’ultimo aspetto è stato già trattato da questa Sezione con riferimento al concorso straordinario per il reclutamento di personale docente, con considerazioni ancora una volta applicabili anche al caso di specie. Al riguardo, è stato precisato che, ferma la rilevanza della questione alla luce del mancato superamento della prova scritta, in punto di non manifesta infondatezza il giudice rimettente ha l’onere di vagliare, preliminarmente, se non sia possibile operare una lettura costituzionalmente orientata della disposizione normativa contestata. Quest’ultima, appare sul punto priva di polisemia e un risultato ermeneutico difforme si tradurrebbe in una forma di disapplicazione della legge, in deroga al sistema accentrato di costituzionalità previsto dalla Costituzione del 1948. Sia il senso letterale delle parole che l’intenzione del legislatore depongono nel senso del necessario superamento della prova scritta con un punteggio di almeno 70 punti, con la conseguenza che non sembra possibile un risultato ermeneutico idoneo a soddisfare l’interesse dei ricorrenti. 4.4 Tanto premesso, Il Collegio ritiene, tuttavia, non sussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale della previsione di legge in argomento. Sul punto, pare possibile richiamare l’orientamento della giurisprudenza amministrativa in tema di leggi provvedimento, da intendersi come quelle fonti normative di rango primario che?contengono disposizioni dirette a destinatari determinati (Corte Cost., sent. n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e n. 2 del 1997), ovvero che incidono su un numero limitato di soggetti (Corte Cost., sent. n. 94 del 2009), che hanno contenuto particolare e concreto (Corte Cost., sent.n. 20 del 2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009, n. 241 del 2008, n. 267 del 2007 e n. 2 del 1997) e che comportano l'attrazione alla sfera legislativa della disciplina di materie o questioni normalmente affidate all'autorità amministrativa (Corte Cost., sent. n. 94 del 2009 e n. 241 del 2008).?Sulla questione, occorre precisare come La legge provvedimento non è di per sé in contrasto con l'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, poiché nessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto” (Corte Cost., sent. n. 85 del 2013 e n. 143 del 1989). In un contesto di tal fatta, al legislatore, nell’indicare i requisiti di superamento, così come di accesso, a un concorso pubblico, va riconosciuta un’ampia discrezionalità che, a ben vedere, può essere esercitata nei limiti della ragionevolezza e logicità delle scelte effettuate. Nel caso di specie, in considerazione dell’elevato numero di posti messi a concorso e del carattere diffuso della procedura, sia sotto il profilo spaziale che con riferimento alle classi interessate, traspare la necessità, tra le altre, di un contemperamento tra una pluralità di interessi, tra i quali, a titolo esemplificativo è possibile citare: le esigenze delle istituzioni scolastiche ad avere un numero adeguato di docenti rapportati alla richiesta di offerta formativa; mantenere elevato il livello di preparazione dei docenti che superano la procedura concorsuale; evitare la formazione di nuovo precariato e ridurre o rimuovere quello storico. Nel bilanciamento tra le suddette esigenze appare, pertanto, razionale e logica la determinazione di un punteggio minimo, posto che tale previsione costituisce un parametro di merito collegato alle prove svolte, coerente con la previsione di qualsiasi procedura concorsuale. 4.5 Da ultimo, va altresì rilevato come la fissazione di una soglia minima applicabile a tutti i concorrenti su base nazionale garantisca il rispetto del principio della par condicio tra i partecipanti alla procedura concorsuale e non appare di per sé eccessivamente alta in relazione alla procedura in oggetto. L’individuazione di un punteggio minimo appare, in realtà, sostanzialmente neutra rispetto alla complessità o meno della procedura selettiva dovendo essere il numero valutato nelle sue applicazioni concrete e, quindi, nella determinazione della complessità dei quesiti cui dover fornire risposta per raggiungere la citata soglia. 4.6 Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a contestare in modo generico la citata soglia, senza descrivere, allegare e provare in quali termini questa abbia effettivamente reso eccessivamente gravosa e complessa la prova concorsuale, tanto da renderla addirittura irragionevole o illogica in relazione ai parametri costituzionali presi in considerazione ed allo scopo della p.a. di effettuare un’adeguata selezione dei candidati da immettere nei ranghi del pubblico impiego”.

Per tali ragioni la censura va respinta in quanto priva di fondamento.

7. Con una seconda e articolata doglianza, invece, parte ricorrente ha contestato la presenza di errori nei quesiti e/o nelle risposte individuate come corrette dal Ministero nell’ambito della prova scritta del concorso di cui trattasi.

La censura si palesa infondata per le seguenti motivazioni.

7.1 Va anzitutto evidenziato come le contestazioni circa la corretta formulazione dei quesiti nell’ambito di una prova concorsuale impingono nella sfera di discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, con discendente impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, se non nei limiti più volte ribaditi dalla giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: “…sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302).

Considerato che per essere configurabili vizi di legittimità apprezzabili dal giudice amministrativo debba essersi in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare, avuto riguardo ai quesiti oggetto di contestazione deve darsi atto del fatto che dalla relazione depositata dall’Amministrazione non pare possibile ravvisare una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità delle risposte dalla stessa ritenute corrette, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo giudice, atteso che queste ultime risultano essere le uniche sicuramente esatte, essendo le ulteriori opzioni di risposta fornite dei meri “distrattori”, aventi sì dei margini di plausibilità ma al solo fine di distrarre il candidato dall’individuazione dell’unica risposta corretta tra quelle fornite nella prova, al fine di verificarne la solidità della preparazione.

7.2 Venendo ai singoli quesiti, il primo ad essere contestato è quello con cui è stato chiesto di indicare “Quale di queste opere Gian Lorenzo Bernini ha restaurato con il suo peculiare stile?”, rispetto al quale la p.a. ha individuato come risposta corretta “L’Ares Ludovisi”, mentre col ricorso si ritiene essere esatta anche la risposta “Fauno Barberini”, data da due delle ricorrenti odierni, considerato che anche quest’opera è stata restaurata dallo stesso artista.

La censura è inammissibile oltre ad essere infondata.

In primo luogo, va rilevata la circostanza che una delle tre ricorrenti ha dato la stessa risposta ritenuta corretta dal Ministero, facendo trasparire il difetto di identità delle posizioni sostanziali e processuali delle odierne ricorrenti avuto riguardo alla censura di tale specifico quesito che, pertanto, non è stato contestato dall’intera parte ricorrente, come pare sostenere l’ordinanza resa in sede di appello cautelare n. 4976/2022, ma solo da due soggetti interessati, con discendente inammissibilità della doglianza proposta.

Quest’ultima, non gode comunque di migliore sorte nel merito, alla luce della relazione depositata dalla p.a. con la quale è stato evidenziato, con affermazione alla quale il Collegio intende aderire, che l’unica risposta corretta alla domanda in questione doveva essere individuata alla luce del contenuto della stessa, dove si chiede non di individuare una semplice opera restaurata dal Bernini, quanto piuttosto di indicare, tra quelle proposte, quella riferibile al “suo peculiare stile” che è dato rinvenire, in maniera pregnante, rappresentando un vero e proprio “caso di scuola”, nel solo “Ares Ludovisi”.

7.3 Il secondo quesito contestato è quello con cui è stato chiesto di individuare “Quale importante novità compare nell’affresco della cupola di S. Giovanni Evangelista a Parma?”, al quale la p.a. ha attribuito il punteggio per aver fornito la risposta corretta ai candidati che hanno risposto “Lo sfondato”. Col ricorso, in particolare, senza indicare quale sia stata la risposta fornita dalle ricorrenti, si sostiene sic et simpliciter che il quesito sia stato formulato in maniera errata, in quanto la tecnica dello sfondamento non sarebbe apparsa per la prima volta nell’affresco di tale cupola.

La contestazione è priva di pregio.

Con la relazione depositata, invero, l’Amministrazione ha chiarito come l’applicazione della tecnica dello sfondamento ad una cupola di così grandi dimensioni, quale quella di cui trattasi, ha rappresentato una indubbia novità nel panorama artistico, essendo la prima volta che tale tecnica veniva utilizzata su una superficie così importante, senza contare che, comunque, due altre risposte avrebbero potuto essere agevolmente scartate dai candidati, conoscendo l’affresco di cui trattasi, essendo manifestamente estranee allo stesso, mentre la rimanente opzione assolve alla funzione di “distrattore”, che contiene in sé elementi di fondatezza ma che, ad una attenta lettura del tenore della domanda e mediante la conoscenza dell’opera, è possibile comunque scartare per selezionare la risposta corretta, ossia quella indicata dal Ministero.

7.4 Il terzo e il quarto quesito sono stati oggetto di censura contestuale, essendo stata contestata la loro mancata riconducibilità al programma delle materie previsto per lo specifico concorso. Più precisamente, si sostiene che avuto riguardo alla conoscenza di elementi di letteratura artistica, ai sensi dell’Allegato A.2.2 CLASSI DI CONCORSO - sezione “Programmi concorsuali per CDC A054”, sarebbe stati indicati soltanto i seguenti autori di rilievo “Cennino Cennini, Vasari, Lomazzo, Bellori”, mentre le due domande contestate vertono su altri autori.

Una delle censure è inammissibile oltre ad essere entrambe da rigettare nel merito.

Avuto riguardo al quarto quesito contestato va rilevato, come già occorso in precedenza, che una delle tre ricorrenti ha risposto correttamente a tale domanda, selezionando la risposta ritenuta giusta dal Ministero, facendo trasparire il difetto di identità delle posizioni sostanziali e processuali delle odierne ricorrenti avuto riguardo alla censura di tale specifico quesito che, pertanto, non è stato contestato dall’intera parte ricorrente ma soltanto da due candidate, con discendente inammissibilità della censura.

In disparte tale aspetto processuale, le doglianze prospettate avverso i due quesiti di cui sopra, sono comunque infondate alla luce di quanto evidenziato dalla relazione depositata dall’Amministrazione, che ha evidenziato le ragioni per cui l’elenco degli autori di cui sopra non possa essere ritenuto tassativo, senza contare l’estrema celebrità degli autori protagonisti delle domande contestate per uno studioso di arte e, comunque, la carente strutturazione della censura in commento che risulta essere quantomeno poco argomentata.

7.5 La quinta domanda oggetto di contestazione è quella con cui ai candidati è stato chiesto chi abbia espresso “L'intenzione di "fare dell'impressionismo qualcosa di solido e duraturo come l'arte dei musei”. Per il Ministero la riposta corretta era “Cézanne”, mentre parte ricorrente, senza precisare nel ricorso quali risposte abbiano dato le singole candidate, si lamenta dell’errata estrapolazione della frase oggetto della domanda.

La doglianza non coglie nel segno.

La risposta individuata come corretta dall’Amministrazione è univoca, come peraltro ammesso dalla stessa parte ricorrente con il ricorso, dove si dà atto che “In effetti, la frase è proprio di Cézanne”.

Né le ricorrenti precisano le ragioni per cui dall’estrapolazione di tale frase da un intervento assai più lungo e complesso le stesse siano state indotte a fornire una risposta diversa, attribuendo la locuzione a un diverso artista.

Peraltro, come evidenziato dalla p.a. nella sua relazione, il passaggio riportato nel quesito risulta essere corrispondente a quanto riportato in numerosi manuali, oltre al fatto che la risposta corretta avrebbe potuto comunque essere individuata “per esclusione”, attraverso la conoscenza dell’impressionismo e del pensiero degli artisti indicati come altre opzioni (errate) di risposta.

7.6 La sesta domanda contestata è quella con cui è stato chiesto di indicare “Quale dei seguenti personaggi favorì indirettamente, ma in maniera determinante, l’acquisto degli Elgin Marbles da parte del British Museum?”. Il Ministero ha ritenuto corretta la risposta “Canova” mentre le ricorrenti hanno risposto, in due, “Blake” e una, “Wincklemann”, contestando l’utilizzo della locuzione, ritenuta ossimorica, “favorì indirettamente ma in maniera determinante”, che non avrebbe consentito alle stesse di individuare la risposta corretta.

Anche tale censura è destituita di fondamento.

Come evidenziato dalla relazione depositata dall’Amministrazione intimata, l’acquisto indicato nel quesito da parte del British Museum è imputabile, in via diretta, a Lord Elgin “che, viceversa, richiese a Canova, come noto, la conferma dell’attribuibilità a Fidia dei manufatti. Da qui l’incidenza determinante, ma pur sempre in via indiretta, in ordine alla decisione assunta dalla direzione del British Museum di acquisire le opere”.

Ad ogni modo, col gravame non risulta essere stata fornita alcuna dimostrazione, né indicazione, di come l’asserito errore nella formulazione del quesito da parte della p.a., peraltro smentito alla luce di quanto pocanzi riportato, abbia potuto condizionare le ricorrenti nel contrassegnare una risposta errata, con discendente infondatezza della doglianza proposta.

7.7 Il settimo quesito oggetto di contestazione riguarda l’individuazione di una affermazione falsa tra le quattro proposte ivi indicate. Per il Ministero la risposta corretta era “La decorazione delle tre absidi del duomo di Monreale, caratterizzata da un intreccio di archi acuti, mostra l'influenza dello stile gotico normanno” mentre con il ricorso si sostiene che anche la risposta “La costruzione della chiesa di San Petronio a Bologna, dedicata al santo patrono della città, fu iniziata pochi anni più tardi di quella del duomo di Milano; i due edifici sono rappresentativi dell’architettura tardo gotica in Italia” potesse essere ritenuta esatta.

Anche tale censura è inammissibile oltre ad essere comunque infondata nel merito.

Ancora una volta va rilevata la circostanza pregiudiziale che due delle tre ricorrenti in epigrafe hanno dato la stessa risposta ritenuta corretta dal Ministero, facendo trasparire il difetto di identità delle posizioni sostanziali e processuali delle odierne ricorrenti avuto riguardo alla censura di tale specifico quesito che, pertanto, non è stato contestato dall’intera parte ricorrente ma solo da una delle tre candidate in questione, con discendente inammissibilità della censura per difetto dei presupposti per la sua formulazione nell’ambito di un ricorso collettivo, nel quale i ricorrenti devono essere considerati alla stregua di un’unica parte processuale, non essendo consentito la proposizione di domande e/o censure che riguardino, in via individuale ed esclusiva, soltanto alcuni di loro.

Nel merito, la doglianza non può comunque trovare accoglimento, alla luce del fatto che l’ambiguità del quesito è smentita in termini non soltanto dai contenuti della relazione ministeriale ma anche dal fatto che non soltanto numerosi candidati alla procedura selettiva di cui trattasi abbiano dato la risposta corretta, ma che addirittura la maggioranza delle odierne ricorrenti sia stata in grado di individuarla.

7.8 L’ottavo e ultimo quesito contestato è quello sui Bronzi di Riace, avuto riguardo al quale è stato chiesto cosa presentasse il Bronzo A tra le opzioni fornite. Per il Ministero la risposta corretta era “caratteri più arcaicizzanti rispetto al Bronzo B”, mentre parte ricorrente sostiene che tale risposta non è condivisa, in via unanime dalla dottrina, con discendente illegittimità della domanda.

Anche tale doglianza è inammissibile oltre ad essere destituita di fondamento nel merito.

Per l’ennesima volta va rilevata la circostanza pregiudiziale che una delle tre ricorrenti in epigrafe ha fornito la stessa risposta ritenuta corretta dal Ministero, facendo trasparire il difetto di identità delle posizioni sostanziali e processuali delle odierne ricorrenti avuto riguardo alla censura di tale specifico quesito che, pertanto, non è stato contestato dall’intera parte ricorrente ma solo da due delle tre candidate in questione, con discendente inammissibilità della censura per difetto dei presupposti per la sua formulazione nell’ambito di un ricorso collettivo, nel quale i ricorrenti devono essere considerati alla stregua di un’unica parte processuale, non essendo consentito la proposizione di domande e/o censure che riguardino, in via individuale ed esclusiva, soltanto alcuni di loro.

Per quanto attiene al merito, nella sua relazione l’Amministrazione ha citato la letteratura consolidata che ritiene come il Bronzo A presenti caratteri più arcaicizzanti rispetto al B, senza contare, ancora una volta, che lo scopo del test era quello di individuare la risposta corretta tra le opzioni fornite dalla Commissione di valutazione, non comprendendosi come un dubbio sulla effettiva maggiore arcaicizzazione dei tratti relativi al Bronzo A abbia portato due delle tre ricorrenti a fornire un’altra risposta evidentemente priva di fondamento.

8. Per le ragioni suesposte, esaminati i fatti di causa nel merito e superata ogni altra questione pregiudiziale di rito, così come indicato dal giudice amministrativo di appello con l’ordinanza cautelare n. 4976/2022, il ricorso va respinto alla luce della parziale inammissibilità delle censure formulate e, comunque, della loro infondatezza.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente in solido al pagamento delle spese relative all’odierno giudizio in favore del Ministero dell’Istruzione che liquida in complessivi Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Daniele Profili, Referendario, Estensore

Giovanni Caputi, Referendario

 
   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Daniele Profili

 

Emiliano Raganella

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO