che:
con l'unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e artt. 1227,2043 e 2051 c.c.: premesso che il custode può liberarsi dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., provando 'il caso fortuito o il fatto di un soggetto estraneo alla propria sfera di controllo (quale può essere il danneggiato) tale da interrompere il nesso di causalità tra la 'cosa' ed il danno', la ricorrente contesta che la precipitazione nevosa, ancorchè eccezionale, potesse integrare caso fortuito, rilevando che l'evento atmosferico era stato previsto dal servizio meteorologico (tanto che il Prefetto aveva diramato numerosi avvisi di allerta) e che il fatto che le precipitazioni si protraessero da 13 giorni consentiva di escludere l'imprevedibilità della caduta della neve dal tetto; evidenzia che, in ogni caso, sarebbe stato sufficiente che il Comune posizionasse delle transenne per inibire la sosta dei veicoli e contesta la rilevanza della circostanza che la vettura fosse stata parcheggiata in corrispondenza di un segnalato divieto di fermata;
il motivo è inammissibile, in quanto:
la Corte ha ampiamente motivato (con puntuale indicazione degli elementi valutati e con corretto richiamo ai consolidati orientamenti di legittimità) sul fatto che la precipitazione nevosa 'epocale' aveva paralizzato ogni attività e aveva reso impossibile sia il controllo degli immobili comunali che l'adozione di interventi idonei a rimuovere eventuali situazioni di pericolo, ritenendo pertanto integrati gli estremi del caso fortuito, rilevante -ai sensi dell'art. 2051 c.c. - ai fini dell'esclusione della responsabilità de custode;
la C., senza contestare effettivamente la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto, si limita a contrastare l'apprezzamento di merito compiuto dal Tribunale in punto di ricorrenza del caso fortuito, prospettando una lettura alternativa degli elementi emersi dall'istruttoria ed assumendo la prevedibilità della caduta della massa nevosa e la sua prevenibilità, anche soltanto mediante l'apposizione di transenne o di nastri dissuasori per impedire la sosta dei veicoli;
ciò facendo, tuttavia, la ricorrente mostra di non cogliere appieno la ratio della decisione, che ha evidenziato come l'eccezionalità dell'evento avesse 'paralizzato' l'intera città, al punto da rendere impossibile qualunque tipo di intervento sui beni comunali; inoltre sollecita la Corte a compiere un proprio accertamento di merito, di segno opposto rispetto a quello effettuato dalla sentenza impugnata, in violazione del consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di responsabilità civile per i danni causati da cose in custodia, 'sia l'accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilità oggettiva che quello in ordine all'intervento del caso fortuito che lo esclude involgono valutazioni riservate al giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici' (Cass. n. 6753/2004; cfr. anche Cass. n. 472/2003);
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite; il ricorso incidentale resta assorbito;
le spese di lite seguono la soccombenza;
sussistono le condizioni per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Ancona e della Ass. Coop. Cooperativa Sociale Onlus, liquidandole rispettivamente - in Euro 1.000,00 ed in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00 per ciascun controricorrente) e agli accessori di legge;
dichiara assorbito il ricorso incidentale.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021