Giu Articolo 66 della legge cambiaria e concordato preventivo.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - ORDINANZA 02 luglio 2021 N. 20624
Massima
Il portatore del titolo di credito è tenuto a offrire al debitore la restituzione della cambiale e a provvedere al conseguente deposito del titolo nella cancelleria del giudice ex art. 66 L.fall., non solo se eserciti l'azione causale, ma anche quando intenda far valere nei confronti del proprio debitore i diritti derivanti dal rapporto causale nell'ambito di una procedura avente comunque una rilevanza pubblicistica, quale quella concorsuale del concordato preventivo.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - ORDINANZA 02 luglio 2021 N. 20624