Giu Giurisdizione danno erariale
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - 25 marzo 2022 N. 07769
Massima
L'asserita erroneità della sussistenza della responsabilità risarcitoria e della relativa determinazione del danno, anche quanto all'istituto dell'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20 del 1994, attengono al concreto esercizio della potestas iudicandi della Corte dei conti, per cui ogni contestazione al riguardo, inerendo alla corretta applicazione
delle norme riguardanti la fondatezza della pretesa risarcitoria, non travalica i limiti interni della giurisdizione contabile, e non può, pertanto, essere sindacata dinanzi alla Corte di cassazione (da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 28641 del 2021)

Casus Decisus
RILEVATO CHE Il Procuratore Regionale presso la Corte dei conti ha citato (OMISSIS) S.r.l., questi ultimi in proprio ed in veste di legali rappresentanti della società, dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale Umbria della Corte dei conti e ne ha chiesto condanna al pagamento, in favore del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., della complessiva somma di C 3.532.360,12, oltre accessori. 2. — A fondamento della domanda l'ufficio requirente del giudice contabile ha in breve sostenuto che la società aveva percepito per incentivi il menzionato importo a fronte del riconoscimento della qualifica I.A.F.R. (Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili) n. 8201 in assenza dei requisiti previsti dall'ordinamento: e ciò perché l'impianto alimentato a biogas per la cui realizzazione era stato richiesto il riconoscimento della qualifica I.A.F.R. ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, quale impianto di «nuova costruzione», con conseguente percezione degli incentivi nella misura indicata, era in effetti costituito anche da componenti di un preesistente impianto limitrofo, che aveva ottenuto la qualifica I.A.F.R. n. 1703. 3. — Pronunciando in contraddittorio delle parti, il giudice adito, affermata la giurisdizione della Corte dei conti, respinta un'eccezione di nullità della citazione e disattesa un'istanza di sospensione del processo, ha accolto la domanda. 4. — Sugli appelli dei soccombenti, la Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti, previa riunione, ha pronunciato con sentenza dell'8 gennaio 2020, respingendoli. 5. — (OMISSIS) in proprio e nella qualità di legali rappresentanti di Distillerie G. Di Lorenzo S.r.l., hanno proposto ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione per tre mezzi, illustrati da memoria. 6. — Il Procuratore generale presso la Corte dei conti ha resistito con controricorso. 7. — Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - 25 marzo 2022 N. 07769
CONSIDERATO CHE
8. — I ricorrenti hanno così sintetizzato i tre mezzi spiegati in ricorso.
Primo motivo. Violazione e/o falsa applicazione art. 103, comma 2 Cost., art. 1 d.lgs. 26.8.2016 n. 174 e art. 1, I. 14.1.1994 n. 20, in relazione agli artt. 111, comma 8 cost., 207, d.lgs. 26.8.2016 n. 174, 360, comma 1 n. 1) e 362 c.p.c. — Difetto di giurisdizione della Corte dei conti.
Con il primo motivo di ricorso si contesta la pronuncia della Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello nella parte in cui, confermando sul punto la precedente statuizione della Sezione
Giurisdizionale Regionale per la Regione Umbria, ha affermato la giurisdizione contabile in materia di responsabilità amministrativa in relazione alla percezione da parte di un soggetto privato di incentivi
sull'energia elettrica prodotta da un impianto alimentato a fonti Rinnovabili, in carenza di una relazione qualificata definibile qualerapporto di servizio.
Secondo motivo. Violazione e/o falsa e/o erronea applicazione art.103, comma 2 Cost., art. 1 d.lgs. 26.8.2016 n. 174 e art. 1 I.14.1.1994 n. 20, in relazione agli artt. 111, comma 8 cost., 207,d.lgs. 26.8.2016 n. 174, 360, comma 1 n. 1) e 362 c.p.c. — Difetto digiurisdizione per eccesso di potere giurisdizionale.
Il secondo motivo di impugnazione ha invece ad oggetto la sentenza gravata nella parte in cui, confermando la pronuncia del Giudice diprimo grado, ha comunque indebitamente riformulato le motivazioni poste a fondamento della dichiarazione di decadenza degli incentivi formulata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., travalicando i limiti del potere giurisdizionale per sfociare nell'esercizio di un potere amministrativo.
Terzo motivo. Violazione e/o falsa e/o erronea applicazione art. 103,comma 2 Cost., art. 1 d.lgs. 26.8.2016 n. 174 e art. 1, comma 1-bisI. 14.1.1994 n. 20, in relazione agli artt. 111, comma 8 cost., 207,d.lgs. 26.8.2016 n. 174, 360, comma 1 n. 1) e 362 c.p.c. — Rifiuto di esercizio del potere giurisdizionale.
Con il terzo motivo di impugnazione si contesta infine la pronuncia impugnata nella parte in cui, anche in tal caso aderendo alla prospettazione della Sezione Giurisdizionale Regionale per la Regione Umbria, ha opposto il proprio rifiuto all'esercizio del doveroso potere di compensatio lucri cum damno imposto dall'art. 1, comma 1-bis L.n. 20/1994.
9. — Il ricorso va respinto.