Giu Notifica cartella di pagamento e iscrizione ipotecaria
Civile ord. Sez. L. - ORDINANZA 15 aprile 2022 N. 12375
Massima
Qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, il soggetto legittimato alla notifica è il concessionario, agente della riscossione (Sez. 5, Sentenza n. 6198 del 27/03/2015, Rv. 635007 - 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29710 del 19/11/2018, Rv. 651838 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 11708 del 27/05/2011, Rv. 618236 - 01).
In tali casi, peraltro, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 14327 del 19/06/2009, Rv. 608713 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014, Rv. 630819 - 01), non vi è necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione.

come precisato da Cass. Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014 (Rv. 632587 - 01), l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (v. altresì Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10234 del 20/06/2012, Rv. 622866 - 01).

Casus Decisus
RILEVATO che Con sentenza del 22.7.16 la Corte d'Appello di Genova ha confermato la sentenza del 2015 del tribunale di La Spezia, che aveva rigettato l'azione della contribuente volta ad impugnare l'iscrizione ipotecaria in relazione a debito per Euro 72 mila circa portato da varie cartelle; in particolare, la corte territoriale ha ritenuto corretta la notifica per posta delle cartelle ed altresì corretta l'iscrizione in quanto il credito era superiore a € 20.000, non occorrendo la preventiva notifica dell'intimazione ex art. 50 comma 2 DPR 602/73, ma solo la preventiva comunicazione - nella specie avvenuta- di nuovo termine per adempiere. Ricorre la contribuente per sette motivi, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, Equitalia; l'INPS ha depositato procura.

Testo della sentenza
Civile ord. Sez. L. - ORDINANZA 15 aprile 2022 N. 12375

CONSIDERATO che

Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 26 e 60 DPR 602/73, 17 e 18 d.lgs. 46/99, 149 CPC, 7 e 8 legge 890/82, per avere la corte territoriale trascurato il vizio di notifica in quanto effettuato per posta dall'agente di riscossione, ma senza intermediazione dei soggetti di cui all'articolo 26 comma 1.
Il motivo è infondato 

[…]
 

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 50 DPR 602/73, per avere la corte territoriale negato la necessità dell'invio di un previo avviso, essendo decorso più di un anno dalla notificazione della cartella.

Il motivo è infondato

[…]
???????

Con il terzo motivo si deduce violazione degli articoli 76 e 77 del DPR predetto, per avere la corte territoriale trascurato la soglia di € 120.000 per il valore del credito, limite applicabile all'ipoteca e non solo all'espropriazione.
Il motivo è infondato per le ragioni già espresse in relazione al secondo motivo, non costituendo l'iscrizione di ipoteca un atto di esecuzione, sicché restano inapplicabili i limiti previsti con riferimento al pignoramento, e rilevando per converso il solo limite ex art. 77, co. 1 bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella specie rispettato.
Con i motivi quarto, quinto e sesto si deduce — richiamando l'art. 360 co. 1 c.p.c., per il vizio di cui rispettivamente al numero 4, numero 5 e numero 3- l'omessa pronuncia su domanda relativa alla considerazione dello sgravio.
I tre motivi dal quarto al sesto possono messere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati, in quanto la sentenza impugnata ha espressamente motivato sul punto, considerando espressamente lo sgravio ed osservando correttamente che detto sgravio è irrilevante perché non incide sulla soglia prevista dalla legge per l'iscrizione ipotecaria, essendo il limite ex art. 77, co. 1 bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella specie comunque rispettato. Ne deriva che la sentenza impugnata non è nulla perché ha motivato sul punto (n.4), applica correttamente il diritto facendo applicazione della soglia di riferimento (n.3), ha infine tenuto conto dello sgravio ritenendolo irrilevante (n.5).
Con il settimo motivo si deduce violazione degli articoli 2043 e 2059 c.c., per rigetto della domanda di danno da indebita iscrizione. Anche tale motivo è infondato, essendo legittima come detto l'iscrizione.
Il ricorso deve dunque essere rigettato. Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
rigetta il ricorso