Giu Termini ricorso in cassazione
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - ORDINANZA 02 maggio 2022 N. 13822
Massima
1) è noto che: i) il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza che rigetta il reclamo ex art. 18 l.fall. è di trenta giorni dalla notificazione; ii) qualora, per la mancanza di notificazione al debitore della sentenza reiettiva del suo reclamo avverso la pronuncia dichiarativa del proprio fallimento, non possa decorrere il termine breve predetto, di cui all'art. 18, comma 14, l.fall. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche apportategli dal d.lgs. n. 169 del 2007), trova applicazione analogica l'art. 327 cod. proc. civ. (nella versione, qui applicabile ratione temporis, successiva alla legge n. 69 del 2009, risalendo tutte le istanze di fallimento depositate contro la C.I.A.M. Servizi s.r.l. al 2016. Cfr. pag. 2 dell’odierno ricorso) nella parte in cui sancisce il termine semestrale di decadenza dall’impugnazione decorrente dalla pubblicazione della sentenza (argomentando da Cass. n. 26427 del 2017, Cass. n. 10632 del 2016; iii) in assenza di notificazione, il termine cd. lungo per l'impugnazione della sentenza decorre dalla data di sua pubblicazione e non dalla comunicazione del deposito della stessa alla parte costituita (cfr. Cass. n. 29164 del 2020; Cass. 11910 del 2003; Cass. n. 639 del 2003), a nulla valendo, quindi, l'omissione e/o la tardività della comunicazione da parte del cancelliere. Tanto deriva dal fatto che ciò che il giudice deve accertare per la decorrenza del termine predetto è il momento in cui la sentenza risulta conoscibile, vale a dire quello in cui la stessa, dopo il deposito ufficiale, è inserita nell'elenco cronologico delle sentenze con attribuzione del numero identificativo (cfr. Cass., SU., n. 18569 del 2016. Circa le sentenze redatte in formato digitale, si veda, con conclusioni analoghe, Cass. n. 2362 del 2019); iv) la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, non si applica (ai sensi del successivo art. 3 della medesima legge, in relazione all'art. 92 dell'Ordinamento giudiziario di cui al r.d. n. 12 del 1941) alle «cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento», senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi e gradi del giudizio (cfr., ex multis, Cass. n. 24019 del 2020; Cass. n. 622 del 2016; Cass. n. 4527 del 2015; Cass. n. 12625 del 2010; Cass. n. 19978 del 2009; Cass., SU, n. 2636 del 2006; Cass. n. 9807 del 2003; Cass. n. 3252 del 1995).

2) questa Corte ha già ritenuto (cfr. Cass. n. 19778 del 2009) la manifesta infondatezza della questione di
illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 742 del 1969, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, sotto il profilo della disparità di trattamento tra l'opposizione alla dichiarazione di fallimento e gli altri giudizi connessi a procedure concorsuali e per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., attesa, da un lato, la peculiarità dei giudizi vertenti sull'accertamento dello status di fallito, palesemente urgenti (cfr. Cass. n. 6298 del 2007), e, dall'altro, la più che congrua durata del termine per impugnare, ex art. 327 cod. proc. civ., che elide in limine qualsiasi dubbio di lesione del diritto di difesa.

3) Le spese di questo giudizio di legittimità, tra le sole parti costituite, restano regolate dal principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, altresì dandosi atto, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento»


Casus Decisus
RILEVATO che Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 175 del 2017, dichiarò il fallimento della C.I.A.M. Servizi s.r.l. pronunciando sulle corrispondenti istanze di (omisissis). La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 22 giugno 2018, ha rigettato il reclamo promosso dalla fallita ex art. 18 l.fall., ritenendone dimostrata la sussistenza dello stato di insolvenza alla stregua del cospicuo numero (101) di domande di ammissione al passivo presentate nei suoi confronti e che, ad un primo esame del curatore, risultavano accoglibili per il minore importo di € 79.024.779,27. 3.(omissis) i s.r.l. ricorre per cassazione contro tale decisione affidandosi a cinque motivi. Resiste, con controricorso, la (omissis) s.p.a, mentre non svolgono difese in questa sede tutti gli altri destinatari della notificazione del ricorso medesimo.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - ORDINANZA 02 maggio 2022 N. 13822

CONSIDERATO che

[...]

il ricorso della C.I.A.M. Servizi s.r.l. è inammissibile perché tardivamente proposto. 2.2.1. Esso, infatti, è stato promosso con atto notificato il 7 gennaio 2019, oltre il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 cod. proc. civ. (nel testo in precedenza richiamato), decorrente dal 22 giugno 2018, data di pubblicazione della sentenza della Corte d'appello di Roma, mediante deposito in cancelleria (art. 133 cod. proc. civ.). Inoltre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 della legge n. 742 del 1969, e 92 del r.d. n. 12 del 1941 (Ordinamento giudiziario), alle cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti non si applica la sospensione dei termini estivi di cui all’art. 1 della medesima legge n. 742 del 1969 (nel testo, applicabile ratione temporis, già precedentemente richiamato). Ne consegue che non si può computare nel termine per impugnare l'ulteriore periodo di 31 giorni (1- 31 Agosto 2018) al riguardo previsto e tale deroga vige anche per il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in sede di reclamo, in quanto, come si è già anticipato, non è consentito distinguere tra le varie fasi o i diversi gradi del giudizio.

[...]

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara inammissibile il ricorso