Giu Il controllo di giurisdizione non può estendersi a sentenze, pur abnormi, anomale o stravolgenti le norme di riferimento pur se direttamente applicative del diritto dell'UE
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - 05 maggio 2022 N. 14257
Massima
«In materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del
giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo", senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il "proprium" distintivo dell'attività giurisdizionale» (Cass., Sez. U - , Sentenza n. 27770 del 04/12/2020, Rv. 659662 - 01)
«L'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale -, nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione
speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici; conseguentemente, in coerenza con la nozione di eccesso di potere giurisdizionale esplicitata dalla Corte costituzionale (sent. n. 6 del 2018)
Non ammette letture estensive neanche se limitate ai casi di sentenze "abnormi", "anomale" ovvero di uno "stravolgimento" radicale delle norme di riferimento,tale vizio non è configurabile per "errores in procedendo", i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo» (Sez. U - , Sentenza n. 7926 del 20/03/2019, Rv. 653279 - 01).

Il contrasto delle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato con il diritto europeo non integra, di per sé, l'eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., atteso che anche la violazione dei principi e delle norme dell'Unione europea o della CEDU dà luogo ad una ragione eventuale di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata, che si sottrae al controllo di giurisdizione della Corte di cassazione, non potendosi attribuire in tal senso rilevanza al dato "qualitativo" della gravità del vizio (cfr. Sez. U, 29085/2019; nello sesso senso, Sez. U, 6460/2020).

Si è precisato che la non sindacabilità da parte della Corte di cassazione ex art. 111, ottavo comma, Cost., delle violazioni del diritto dell'Unione europea e del mancato rinvio pregiudiziale ascrivibili alle sentenze pronunciate dagli organi di vertice delle magistrature speciali (nella specie, il Consiglio di Stato), è compatibile con il diritto dell'Unione, come interpretato della giurisprudenza costituzionale ed europea, in quanto correttamente ispirato ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli Stati l'individuazione degli strumenti processuali per
assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall'Unione (così Sez. U. 32622/2018).

Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è ammissibile nei casi di difetto assoluto e relativo di giurisdizione e, quindi, non può estendersi al sindacato di sentenze abnormi od anomale o che abbiano stravolto
le norme di riferimento, neppure se direttamente applicative del diritto UE, né può essere accolta la richiesta di rimettere alla Corte di giustizia UE questioni volte a fare emergere errori in cui sia incorso il Consiglio di Stato nell'interpretazione ed applicazione di disposizioni di diritto interno applicative del diritto UE, non attenendo queste a motivi di giurisdizione» (Sez. U - , Ordinanza n. 1454 del 18/01/2022, Rv. 663783 - 01)

Casus Decisus
Rilevato che: Con la sentenza impugnata il Consiglio di Stato accoglieva l'appello dell' Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e rigettava quello proposto da (omissis) spa contro la sentenza n. 10999/2018 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contro il provvedimento dell'AGCM che ne aveva accertato la partecipazione, unitamente ad altre società, ad un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'art. 101, TFUE, in relazione ad una gara CONSIP per l'affidamento di servizi di supporto ed assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza ed audit dei programmi co-finanziati dall'Unione europea (gara AdA). Il CdS osservava in particolare: -che, secondo la giurisprudenza - anche- unionale, le intese restrittive della concorrenza possono realizzarsi per "accordo" ovvero per "pratica concordata", essendo quest'ultima sostanzialmente una "collusione" tra imprese al fine dell'alterazione del mercato; -che in caso di "pratica concordata" bisognava accertare che la convergenza dei comportamenti delle imprese coinvolte non avesse altra spiegazione possibile se non appunto quella della comune collusiva volontà di realizzare un'intesa restrittiva della concorrenza; -che il caso di specie doveva essere fatto rientrare in questo tipo di illecito concorrenziale, con particolare riguardo alla parte economica della gara e relativa scontistica, significativamente allineata tra le imprese indagate nelle offerte più alte ed in quelle più basse; -che peraltro vi erano prove indiziarie documentali (mailing tra responsabili di dette imprese) chiaramente inducenti ad un'intesa anticoncorrenziale riguardante il bando CONSIP de quo e che a fronte delle medesime non avevano fondamento le giustificazioni addotte dalle società coinvolte; -che dunque la sentenza appellata doveva considerarsi corretta in punto affermazione della responsabilità contestata con il provvedimento AGCM impugnato, mentre era erronea in punto riduzione delle sanzioni irrogate, che dovevano invece essere mantenute come da provvedimento medesimo, accogliendo in tal senso l'appello dell'Autorità. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione (omissis) spa deducendo due motivi, poi illustrati con una memoria.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - 05 maggio 2022 N. 14257

Considerato che:

Con il primo motivo la ricorrente lamenta il difetto di potere giurisdizionale, poiché il Consiglio di Stato ha esercitato, in materia disciplinata dal diritto dell'Unione europea, un sindacato gravamente insufficiente ed incompatibile con i principi della tutela giurisdizionale effettiva e della presunzione di innocenza, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole del difetto di potere giurisdizionale, poiché il Consiglio di Stato ha interpretato l'art. 101, TFUE e l'art. 2 Reg. UE n. 1/2003, in tema di definizione di "pratica concordata" e correlativo onere probatorio in modo contrastante con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ed altresì per immotivato inadempimento dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte medesima ex art. 267 TFUE. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili.

[...]

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta del tutto chiaro che il Consiglio di Stato ha esercitato la propria giurisdizione nei termini, ma nei limiti, indicati da tale consolidato arresto giurisprudenziale. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso