Giu Nomina di una pluralità di procuratori: effetti
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - ORDINANZA 21 novembre 2022 N. 34260
Massima
«La nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della comunicazione ex art. 377 cod. proc. civ. ad uno solo dei procuratori costituiti» (Sez. U, Sentenza n. 12924 del 09/06/2014, Rv. 631184 - 01).

Casus Decisus
RILEVATO CHE Con la sentenza impugnata la Corte d' Appello di Napoli dichiarava il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore del giudice amministrativo. La CdA osservava in particolare che, trattandosi di controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivati alla persona della D. conseguentemente ad una caduta sulla pubblica via comunale in Frattamaggiore, dovuta alla mancata raccolta dei rifiuti e che quindi era prospettata come ascrivibile alle responsabilità amministrative (nell'organizzazione della raccolta dei rifiuti urbani) concorrenti/alternative delle pubbliche amministrazioni evocate in giudizio, la competenza giurisdizionale era quella esclusiva dell'AGA. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la D. deducendo due motivi, poi illustrati con una memoria. Resiste con controricorso il Comune di Frattamaggiore. Regione Campania e Presidenza del Consiglio dei Ministri sono rimasti intimati.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - ORDINANZA 21 novembre 2022 N. 34260 Manna Antonio

CONSIDERATO CHE

In via preliminare deve affermarsi la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso sollevata dal Comune controricorrente. Asseverato in fatto che la sentenza impugnata è stata notificata via PEC ad uno dei tre difensori in appello della D. l 30 luglio 2018 (stessa data di pubblicazione della sentenza stessa) e perciò sempre in fatto accertato che, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, il "termine breve" di impugnazione scadeva il 16 ottobre 2018, va ribadito che «A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in l. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E.» (Sez. 1 - , Sentenza n. 2460 del 03/02/2021, Rv. 660504 - 01). 

Né può annettersi rilievo al fatto che detta notificazione dell'atto giudiziario impugnando sia stata eseguita soltanto ad uno dei difensori di appello, dovendosi dare seguito al principio di diritto che «La nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della comunicazione ex art. 377 cod. proc. civ. ad uno solo dei procuratori costituiti» (Sez. U, Sentenza n. 12924 del 09/06/2014, Rv. 631184 - 01). La notifica del ricorso, essendo stata eseguita il 25 luglio 2019, è perciò tardiva. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000 per onorari, euro 200 per esborsi oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 

Cosi deciso in Roma 8 novembre 2022

La presidente