Giu la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo rileva unicamente per consentire la proposizione dell'opposizione tardiva e non anche per conseguire la declaratoria d'inefficacia del decreto
corte di cassazione - sez. II civile - ORDINANZA 02 gennaio 2023 N. 6
Massima
La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo rileva unicamente per consentire la proposizione dell'opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) e non anche per conseguire la declaratoria d'inefficacia del decreto (artt. 644 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c.), la quale può esser pronunciata solo in caso di mancata notifica o di notifica giuridicamente inesistente del menzionato decreto.

Casus Decisus
RILEVATO CHE 1. Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001, il Ministero dell’economia e delle finanze formulava opposizione avverso il decreto n. cronol. 789/2019 della Corte di appello di Ancona, in persona del magistrato designato (con il quale era stato riconosciuto l’equo indennizzo in favore di B. R. nella misura di euro 8.000,00, oltre interessi, con riferimento alla durata irragionevole di un processo instaurato dinanzi al TAR Marche protrattosi dal 22 aprile 1995 al 26 aprile 2018), lamentando – con un primo motivo - l’inefficacia di detto decreto, in quanto non notificato nei trenta giorni, e - con un secondo motivo – la nullità della notificazione (tardiva) dello stesso decreto in quanto notificato unitamente al ricorso per ottemperanza proposto dinanzi al TAR Marche per il pagamento dell’indennizzo e non a quello proposto ai sensi della legge n. 89/2001. 2. Nell’esaminare congiuntamente i due motivi, l’adita Corte in composizione collegiale, con decreto n. cronol. 1026/2021 (depositato l’11 marzo 2021), lo rigettava, in applicazione del principio (enunciato dall’ordinanza di questa Corte n. 21429/2018, richiamata in motivazione) in base al quale, in tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, non può essere proposta opposizione al decreto di ingiunzione, ai sensi dell'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto in conseguenza della nullità della sua notificazione, essendo tale procedimento assoggettato allo stesso principio affermato con riguardo al procedimento monitorio, secondo il quale la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo rileva unicamente per consentire la proposizione dell'opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) e non anche per conseguire la declaratoria d'inefficacia del decreto (artt. 644 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c.), la quale può esser pronunciata solo in caso di mancata notifica o di notifica giuridicamente inesistente del menzionato decreto. 3. Avverso il suddetto decreto pronunciato a seguito dell’avanzata opposizione, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il Ministero dell’economia e delle finanze, resistito con controricorso dall’intimato B.M.

Testo della sentenza
corte di cassazione - sez. II civile - ORDINANZA 02 gennaio 2023 N. 6 Mannata Felice

CONSIDERATO CHE 

4. Con il formulato motivo, il ricorrente Ministero ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della legge n. 89/2001, deducendo l’erroneità dell’impugnato decreto, con il quale sono state escluse l’inefficacia del decreto di riconoscimento dell’indennizzo per equa riparazione ove non sia stato notificato alla P.A. nel termine di 30 giorni e l’inammissibilità della correlata opposizione ai sensi dell’art. 5- ter della citata legge n. 89/2001 per far valere tale vizio. Ponendo specifico riferimento alla citata ordinanza di questa Corte n. 21420/2018, richiamata (peraltro acriticamente) nell’impugnato decreto, il ricorrente Ministero ha evidenziato che – interpretando meglio detta decisione – sarebbe stato necessario distinguere tra l’ipotesi della notificazione del decreto monocratico della Corte di appello effettuata oltre il prescritto termine di trenta giorni (con riferimento alla quale la P.A. dovrebbe considerarsi legittimata a proporre opposizione al fine di far dichiarare l’inefficacia del decreto stesso) e quella in cui la notificazione venga eseguita nel citato termine ma risulti irregolare (caso in cui la P.A. si troverebbe nella condizione di poter eventualmente proporre solo opposizione tardiva senza che possa ritenersi ricorrente un’ipotesi di inefficacia del decreto medesimo).
Alla stregua di questa distinzione e del portato normativo di cui all’art. 5 della legge n. 89/2001, il ricorrente Ministero ha posto in risalto che poiché, nel caso di specie, si versava nella prima delle due ipotesi (avendo l’odierna parte controricorrente notificato il decreto oggetto di opposizione oltre il termine di trenta giorni), la Corte di appello (in composizione collegiale) non avrebbe che potuto dichiarare l’inefficacia del decreto impugnato.

5. Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.

Rileva il collegio che, ai fini della risoluzione della prospettata questione, bisogna valorizzare il complesso argomentativo – invero più aderente alla lettera risultante dal combinato disposto di cui all’art. 5, commi 2 e 5-ter, della legge Pinto – ricollegabile alla precedente ordinanza di questa Corte n. 2659/2017 (richiamata, opportunamente, anche in ricorso e recepita anche dalla successiva ordinanza n. 10878/2018).
Il caso affrontato con la citata ordinanza n. 2659/2017 era quello in cui le ricorrenti non avevano notificato nel termine di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge n. 89/2001 (quale scaturente dalle modifiche di cui alla legge n. 134 del 2012) né il ricorso né il decreto di (parziale) accoglimento del primo, sicché alla fattispecie risultava chiaramente applicabile la disposizione di legge che prevede che la tardiva notifica determini l'inefficacia del decreto stesso.
Ciò premesso, con detta ordinanza è stato posto in risalto come questa Corte - già con la sentenza n. 5656/2015 – aveva chiarito che la novella del 2012 della legge n. 89/2001 ha introdotto un meccanismo simile a quello del procedimento ingiuntivo, ma allo stesso modo non identico, facendo espresso richiamo al codice di procedura civile solo nei casi in cui la disciplina dello stesso sia estensibile.
Sulla base di tale premessa, è stato affermato che il rimedio della tempestiva opposizione ai sensi della legge n. 89 del 2001, di cui all'art. art. 5-ter, è da ritenersi applicabile anche al fine di far dichiarare l’inefficacia del decreto, emesso dal Presidente della Corte d'appello o da un consigliere da lui delegato, nel caso in cui il decreto stesso non venga notificato entro il termine di trenta giorni dal suo deposito ovvero, nel caso in cui il decreto non venga depositato entro il termine di trenta giorni dal deposito del ricorso, di cui all'art. 3, comma 4, della medesima legge, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito dello stesso.
Ne consegue che correttamente – come anche nel caso di specie - il Ministero si era avvalso dell'opposizione al fine di far dare atto dell'inefficacia del decreto tardivamente notificato e che il giudice, all’esito della stessa opposizione, avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare tale inefficacia.
A conforto di tale soluzione occorre evidenziare che, dal tenore letterale della norma di cui all'art. 5 della legge n. 89/2001, pur risultando disegnato un meccanismo che per larga parte richiama quello tipico del procedimento ingiuntivo, se ne discosta laddove prevede espressamente che la tardiva notificazione, oltre a determinare l'inefficacia, comporta anche l'improponibilità della domanda. Ed allora la logica conseguenza di tale scelta legislativa non può che essere quella per la quale, ove sia stata proposta opposizione al fine di dolersi della tardiva notifica, il giudice adito deve limitarsi a tale declaratoria, in quanto l'improponibilità della domanda implica anche che - a differenza di quanto accade in caso di opposizione a decreto ingiuntivo - non sia consentita una disamina nel merito circa la fondatezza della domanda, che è ormai insuscettibile anche di essere riproposta.
 Da ciò deriva l’affermazione del principio di diritto secondo cui, nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo regolato dalla legge n. 89 del 2001, la tardiva notifica del decreto emanato ai sensi dell'art. 3, comma 5, comporta l'inefficacia dello stesso e l'improponibilità della domanda indennitaria ex art. 5, comma 2, diversamente da quanto previsto dal sistema di cui agli artt. 633 ss. c.p.c., nell'ambito del quale, mancando un divieto di riproponibilità della domanda, l'eventuale inefficacia del decreto impone, comunque, per ragioni di economia processuale, l'esame nel merito della pretesa (cfr. la citata Cass. n. 10878/2018).
Essendo pacifico, nel caso di specie, che l’odierna parte controricorrente aveva notificato il decreto di ingiunzione relativo al riconoscimento dell’equo indennizzo oltre il termine stabilito dall’art. 5, comma 2, della legge n. 89/2001, il giudice dell’opposizione non avrebbe che potuto dichiararne l’inefficacia.
6. In definitiva, sulla scorta delle svolte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito direttamente in questa sede, disponendo la cassazione dell’impugnato decreto, con il conseguente accoglimento dell’opposizione formulata ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001 dal Ministero dell’economia e delle finanze e la derivante dichiarazione di inefficacia del decreto di ingiunzione con il quale è stato riconosciuto l’equo indennizzo in favore del B.M.
Alla stregua della peculiarità e della controvertibilità della questione (anche in relazione al pregresso stato della giurisprudenza di questa Corte), si ritiene che sussistano giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, cassa l’impugnato decreto, accoglie l’opposizione formulata ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001 dal Ministero dell’economia e delle finanze e dichiara l’inefficacia del decreto di ingiunzione di riconoscimento dell’equo indennizzo in favore di B.M.
Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, nella camera