Giu Principi in tema di protezione sussidiaria
Corte di Cassazione - sez. VI civile - ORDINANZA 26 gennaio 2023 N. 2356
Massima
Questa Corte da ultimo, all’esito dell’udienza pubblica del 14/7/2022, con la sentenza n. 25445/2022, ha affermato i seguenti principi di diritto: a) «In tema di protezione sussidiaria ai sensi dell’art.14, lett.c), d.lgs.n.251/2007, la “cooperazione istruttoria ufficiosa” consiste in un’indagine fattuale da effettuare mediante lo strumento “sui generis” delle COI, che, ove acquisite secondo quanto previsto dall’art.8 d.lgs. 28.1.2008,n.25, costituiscono prova diretta della situazione accertanda e che non possono essere inquadrate nella categoria delle nozioni di fatto appartenenti alla comune esperienza, né in quella dei fatti notori, perché descrivono la situazione di un determinato Paese in un dato momento, ossia una situazione in continua evoluzione. Nei casi in cui nel provvedimento impugnato sono indicate le fonti privilegiate indicate dal citato art.8, che, a differenza di quelle atipiche, garantiscono la “parità delle armi” nel processo in ragione delle loro connotazioni di pubblicità e trasparenza, e il ricorrente lamenta il non corretto adempimento da parte del giudice della “cooperazione istruttoria” o perché le fonti informative privilegiate indicate non sono aggiornate, o perché non sono state citate in modo completo, le corrispondenti censure possono essere fatte valere in sede di legittimità con motivo di ricorso ex art.360, comma 1, n.5, per omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, a condizione che il vizio così denunciato si riferisca a circostanze o documenti già sottoposti al giudice del merito e non prodotti la prima volta in sede di giudizio di cassazione, ostando all’ampliamento del perimetro fattuale dei gradi di merito la struttura e la funzione del giudizio di legittimità e il disposto dell’art.372 cod.proc.civ.»; b) «In materia di protezione internazionale, nei casi in cui il ricorrente lamenta un difetto di cooperazione istruttoria con riferimento all’allegazione di fatti persecutori o a un rischio di danno grave «individualizzato» di cui all’art.14, lettere a) e b), d.lgs.251/2007, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca - che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito - poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente».

Casus Decisus
Il Tribunale di Potenza, con decreto depositato in data 2/4/22, ha respinto la richiesta reiterata di N.S. P., cittadino nigeriano, di riconoscimento, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, dello status di rifugiato politico e della protezione sussidiaria od umanitaria o in subordine di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. In particolare, i giudici hanno affermato che: il racconto del richiedente (essere scappato dal Paese d’origine, posto nel sud-est della Nigeria, a causa di una serie di attacchi del gruppo terroristico di Boko Haram) era generico, anche in punto di collocazione cronologica degli eventi, contraddittorio e non credibile e non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, neppure ex art. 14 lett.c) d.lgs. 251/2007, non emergendo una situazione di violenza generalizzata nella regione di appartenenza, secondo le fonti consultate (Easo 2018 e 2019 e Amnesty International 2019); non ricorrevano i presupposti neppure per la protezione speciale di cui al d.l. 130/2020, non essendo sufficiente l’integrazione sociale di per sé considerata, considerata dalla normativa vigente solo ai fini della verifica del rispetto della vita privata e familiare. Avverso la suddetta pronuncia, N. S. P. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 12/4/22, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non ha svolto difese). E’ stata successivamente disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Testo della sentenza
Corte di Cassazione - sez. VI civile - ORDINANZA 26 gennaio 2023 N. 2356 Bisogni Giacinto

1.Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, in relazione al diniego di protezione sussidiaria, sia la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.14 d.lgs. 251/2007, per non avere considerato la zona di provenienza del ricorrente al fine di verificare la sussistenza di un conflitto armato interno, e la violazione dell’art.8 d.lgs. 25/2008, per non avere utilizzato fonti attuali, sia la motivazione perplessa e affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, per non avere il Tribunale preso in considerazione la situazione esistente nella zona (Kano) ove egli aveva dichiarato di essersi trasferito dal 2017, interessata dagli attacchi terroristici, dando rilievo solo alla situazione esistente nel Sud della Nigeria dove lo stesso era nato; b) con il secondo motivo, in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria e speciale quale introdotta dal D.L.130/2020, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.5 e 19 d.lgs. 286/1998, per non avere dato rilievo sia alla vulnerabilità del richiedente in rapporto alla violazione dei diritti umani nel Nord della Nigeria, zona di provenienza, sia alla integrazione in Italia.

2.Il primo motivo è inammissibile.

Questa Corte da ultimo, all’esito dell’udienza pubblica del 14/7/2022, con la sentenza n. 25445/2022, ha affermato i seguenti principi di diritto: a) «In tema di protezione sussidiaria ai sensi dell’art.14, lett.c), d.lgs.n.251/2007, la “cooperazione istruttoria ufficiosa” consiste in un’indagine fattuale da effettuare mediante lo strumento “sui generis” delle COI, che, ove acquisite secondo quanto previsto dall’art.8 d.lgs. 28.1.2008,n.25, costituiscono prova diretta della situazione accertanda e che non possono essere inquadrate nella categoria delle nozioni di fatto appartenenti alla comune esperienza, né in quella dei fatti notori, perché descrivono la situazione di un determinato Paese in un dato momento, ossia una situazione in continua evoluzione. Nei casi in cui nel provvedimento impugnato sono indicate le fonti privilegiate indicate dal citato art.8, che, a differenza di quelle atipiche, garantiscono la “parità delle armi” nel processo in ragione delle loro connotazioni di pubblicità e trasparenza, e il ricorrente lamenta il non corretto adempimento da parte del giudice della “cooperazione istruttoria” o perché le fonti informative privilegiate indicate non sono aggiornate, o perché non sono state citate in modo completo, le corrispondenti censure possono essere fatte valere in sede di legittimità con motivo di ricorso ex art.360, comma 1, n.5, per omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, a condizione che il vizio così denunciato si riferisca a circostanze o documenti già sottoposti al giudice del merito e non prodotti la prima volta in sede di giudizio di cassazione, ostando all’ampliamento del perimetro fattuale dei gradi di merito la struttura e la funzione del giudizio di legittimità e il disposto dell’art.372 cod.proc.civ.»; b) «In materia di protezione internazionale, nei casi in cui il ricorrente lamenta un difetto di cooperazione istruttoria con riferimento all’allegazione di fatti persecutori o a un rischio di danno grave «individualizzato» di cui all’art.14, lettere a) e b), d.lgs.251/2007, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca - che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito - poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente». Nella specie, il racconto è stato ritenuto anche dal Tribunale non credibile e la situazione socio-politica della Nigeria è stata esaminata sulla base di specifiche fonti consultate. Il primo motivo denuncia un vizio di omesso esame ex art.360 n. 5 c.p.c. ma con riferimento a dichiarazioni che sono state ritenute non credibili.

3.Il secondo motivo è inammissibile per assoluta genericità, anche alla luce delle SU n. 24413/21. Il Tribunale ha ritenuto operante il nuovo regime di protezione speciale introdotto con il D.L. 130/2020, ma ha rilevato che la sola integrazione lavorativa allegata era insufficiente. Nel ricorso non si offrono elementi contrari.

4.Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 6 dicembre