Giu Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE - ORDINANZA 06 febbraio 2023 N. 3587
Massima
Questa Corte ha sancito, con decisione valida per tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 – 01, al quale successivamente risultano conformi, tra gli altri, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189 – 01, nonché, con specifico riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973: Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106 - 01).

Casus Decisus
L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme del pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nei confronti di M. L., sulla base di crediti iscritti a ruolo. Il L. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Roma. La Corte d’appello di Roma l’ha invece accolta. Ricorre l’AdER, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il L. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che la decisione impugnata fosse destinata ad essere cassata, con rinvio al giudice di primo grado. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. Il controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE - ORDINANZA 06 febbraio 2023 N. 3587 Scoditti Enrico

1. È pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito. Al presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., proposta nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, infatti, non ha partecipato, nei gradi di merito, il terzo pignorato (Azienda Strade Lazio S.p.A.), che non risulta del resto evocato dalla parte ricorrente neanche in sede di legittimità.

Questa Corte ha sancito, con decisione valida per tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 – 01, al quale successivamente risultano conformi, tra gli altri, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189 – 01, nonché, con specifico riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973: Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106 - 01).

Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità.

È, comunque, appena il caso di osservare che, nella specie, sussiste palesemente l’interesse diretto del terzo pignorato a partecipare al presente giudizio, avendo lo stesso ad oggetto il diritto dell’agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata e, quindi, la possibilità che al creditore venga definitivamente assegnato il credito pignorato, con conseguente sua possibilità di agire in via esecutiva nei confronti del predetto terzo: si tratta, in altri termini, di un giudizio i cui effetti sono destinati ad avere diretta ed immediata efficacia nella sfera patrimoniale del terzo debitor debitoris. Ne consegue che il presente giudizio si è svolto in mancanza un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 – 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 - 01).

La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessione del procedimento al giudice di primo grado.

2. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Roma, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi 

La Corte:

decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, quale giudice di primo grado