Giu Esercizio abusivo della professione di medico
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - SENTENZA 21 luglio 2021 N. 28174
Massima
Posto che la condotta costitutiva dell'abusivo esercizio deve consistere nel compimento di uno o più atti riservati alla attività medica, e che tale professione si può estrinsecare oltre che nella capacità di individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, nel somministrare i rimedi, anche nell'utilizzo di tecniche e macchinari particolarmente invasivi finalizzati all'eliminazione di inestetismi, commette il reato di esercizio abusivo della professione medica anche colui che esprima giudizi diagnostici, fornisca consigli ed appresti rimedi volti ad eliminare inestetismi, ogni qualvolta a tal fine sia necessario procedere mediante tecniche chirurgiche o con procedure altrimenti non consentite se non al medico in ragione della loro invasività o rischiosità. (Fattispecie relativa al trattamento di luce pulsata per la rimozione di un tatuaggio, in cui l’imputato, indipendentemente dal metodo utilizzato, aveva esercitato abusivamente la professione di medico, compiendo un'attività tipicamente riservata ad esso).

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - SENTENZA 21 luglio 2021 N. 28174 Pres. Ciampi – est. Serrao

Ritenuto in fatto

 

1. La Corte di Appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente riformato, riducendo la pena inflitta all'imputato a mesi quattro di reclusione, la pronuncia di condanna emessa il 26/04/2016 dal Tribunale di Torino nei confronti di L.T.S. in relazione all'imputazione del delitto previsto dall'art. 590 c.p., per avere cagionato lesioni personali colpose a G.M. , consistite in un'ulcera all'avambraccio sinistro, procedendo con un trattamento di luce pulsata alla rimozione di un tatuaggio (capo A) e del delitto previsto dall'art. 61 c.p., n. 2, e art. 348 c.p., perché, al fine di eseguire il reato di cui al capo A, aveva esercitato abusivamente la professione di medico. Fatti commessi in Castiglione Torinese l'11 marzo 2011 con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale. 1.1 Tribunale aveva dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale in relazione al capo (A) per intervenuta remissione di querela mentre aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli al capo (B) e, ritenuta la recidiva e operata la riduzione per la scelta del rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione. 1.2. La Corte di Appello, esclusa la circostanza aggravante contestata, ha determinato la pena in tre mesi di reclusione, aumentata a quattro mesi per la recidiva. 2. L.T.S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, violazione dell'art. 348 c.p., e vizio di motivazione osservando che, nel capo d'imputazione, la necessità del titolo abilitativo per l'attività posta in essere era stata desunta dalla Circolare del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1998, mentre la Corte territoriale ha affermato che nessun provvedimento prende in considerazione l'attività di rimozione dei tatuaggi, desumendone la natura di attività a carattere medico-chirurgico in assenza di specifica disciplina. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia desunto la necessità di un titolo accademico abilitativo dal verbale di sommarie informazioni rese dal Dott. Bernengo, che tuttavia non inficiano il dato certo dell'assenza di una specifica indicazione legislativa su punto. 2.1. Con un secondo motivo deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e segnatamente dell'art. 442 c.p.p., comma 2, in quanto la Corte territoriale, non avvedendosi che il processo era stato incardinato con rito abbreviato, nella determinazione della pena ha omesso di procedere alla riduzione di un terzo. 2.2. Con un terzo motivo deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e segnatamente dell'art. 125 c.p.p., comma 3, nonché vizio della motivazione per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, invocate nei motivi di appello con giudizio di equivalenza sulla contestata recidiva.

 

Considerato in diritto

 

1. Premesso che la sospensione del relativo termine disposta in fase di appello dal 27/03/2020 al 24/07/2020 ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 2, conv. con modif. dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, esclude l'intervenuta prescrizione del reato, il ricorso è fondatamente proposto con esclusivo riferimento ai motivi inerenti al trattamento sanzionatorio. 2. Va premesso che il fatto è stato così ricostruito nelle sentenze di merito: G.M. si era rivolta al centro estetico "(OMISSIS) " per far rimuovere dal braccio un tatuaggio; in tale centro estetico operava un professionista esterno, noto a tutti con il soprannome di "Dott. Svizzera", che si recava periodicamente presso il Centro con la propria attrezzatura per effettuare rimozione di tatuaggi con la tecnica della luce pulsata; in data 11 marzo 2011 la G. aveva incontrato l'imputato, presentatosi come Dott. S. , che le aveva spiegato di essere un dermatologo; all'esito dell'intervento si era verificata una ferita ulcerosa in corrispondenza della zona trattata. Il Tribunale e la Corte territoriale hanno ritenuto integrato il reato di esercizio abusivo della professione medica e, in particolare, la Corte di Appello ha ritenuto che l'attività di rimozione di tatuaggi fosse compresa nel settore delle attività medico - chirurgiche, tanto è vero che la stessa persona offesa era stata posta in contatto con l'imputato nella convinzione di fruire dell'attività specializzata di un medico, presentatosi come tale. 3. La giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di esercizio abusivo della professione è ferma nel ritenere che il bene tutelato dal reato sia rappresentato dall'interesse generale a che determinate professioni vengano esercitate soltanto da soggetti in possesso di una speciale autorizzazione amministrativa; anche se ciò non esclude che possano assumere la veste di danneggiati dal reato quei soggetti che, in via mediata e di riflesso, abbiano subito un pregiudizio dal reato (Sez. 5, n. 32987 del 14/03/2017, Leto, Rv. 27047001). È, inoltre, costante la linea interpretativa in base alla quale l'art. 348 c.p., è norma penale in bianco, che presuppone l'esistenza di norme giuridiche diverse, qualificanti una determinata attività professionale, le quali prescrivono una speciale abilitazione dello Stato ed impongono l'iscrizione in uno specifico albo, in tal modo configurando le cosiddette "professioni protette" (Sez. 2, n. 16566 del 07/03/2017, D.F., Rv.26958001). 4. Compito dell'interprete non è solo verificare se l'attività concretamente esercitata implichi il compimento di "operazioni" che solo chi è abilitato all'esercizio di una determinata professione può lecitamente eseguire. Ciò che concreta l'elemento materiale del reato è, infatti, secondo il dettato della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011, dep. 2012, Ciani, Rv. 25181901). 4.1. La Corte di Cassazione ha avuto già modo di precisare che si devono annoverare tra le attività di competenza di professionisti abilitati la diagnostica (Sez. 6, n. 29667 del 08/03/2018, Milici, Rv. 27344001; Sez. 6, n. 39339 del 28/06/2017, Moccia, Rv. 27108301; Sez. 6, n. 8885 del 26/01/2016, La Tona, Rv.26584001), l'attività di colui che fornisce indicazioni alimentari personalizzate (Sez. 6, n. 20281 del 30/03/2017, Epifani, Rv.27013601), le consulenze per problemi caratteriali e relazionali, sostenute da percorsi terapeutici, sedute, colloqui e pratiche ipnotiche (Sez. 2, n. 16566 del 07/03/2017, D.F., Rv.26958001), il commercio di farmaci e sostanze dopanti (Sez.3, n. 19198 del 28/02/2017, Forti, Rv.26993601), la chiropratica (Sez. 6 n. 30590 del 10/4/2003, Bennati, Rv. 2256801), l'agopuntura (Sez. 6 n. 22528 del 27/03/2003, Carrabba, Rv. 22619901), i massaggi terapeutici (Sez. 6, n. 13213 del 15/03/2016, Giorgini, Rv. 26677601), la rimozione del tartaro con lucidatura delle arcate dentarie (Sez. 6, n. 4294 del 12/12/2008, dep.2009, Melame, Rv. 24269001), l'utilizzo di terapia laser-percutanea (Sez. 6, n. 30068 del 02/07/2012, Pinori, Rv. 25327101). 4.2. Con particolare riguardo all'attività medica, sono state ritenute attività tipiche della professione: la diagnosi, cioè l'individuazione di un'alterazione organica o di un disturbo funzionale, la profilassi, ossia la prevenzione della malattia, e la cura, l'indicazione dei rimedi diretti ad eliminare le patologie riscontrate ovvero a ridurne gli effetti. Ne sono state, conseguentemente,, escluse la misurazione della vista e la predisposizione di lenti correttive nei casi di miopia e di presbiopia, senza valutazioni di carattere diagnostico o terapeutico (Sez. 6, n. 40745 del 23/06/2016, B., Rv.26795901; Sez. 6, n. 26609 del 29/04/2009, Sarti, Rv. 24446701), la depilazione con gli aghi (Sez. 6, n. 507 del 26/03/1968, Matson, Rv. 10787101), la misurazione della pressione arteriosa non seguita da giudizio diagnostico (Sez. 6, n. 1671 del 27/11/1968, dep. 1969, Magnani, Rv. 11021801), lo svolgimento dell'attività di massaggiatore a scopo non terapeutico (Sez. 6, n. 12539 del 12/02/2020, Lin Jinmei, Rv. 27873101), la realizzazione di tatuaggi (Sez. 6, n. 2076 del 29/05/1996, Butera, Rv. 20577301). 4.3. Occorre, inoltre, ricordare che l'attività medica, specie ove non necessaria come nelle ipotesi di intervento con finalità non terapeutiche ma migliorative sotto il profilo estetico, presuppone il consenso informato del paziente, che deve essere reso consapevole del possibile esito infausto dell'intervento. In difetto di una corretta informazione, ogni intervento che comporti una modificazione dell'integrità psico-fisica della persona assume il connotato dell'illiceità, avendo l'ordinamento costituzionale riconosciuto dignità di diritti fondamentali tanto al diritto alla salute (art. 32 Cost.) quanto all'autodeterminazione del paziente (artt. 2 e 13 Cost.). Non è, infatti, raro che ad un intervento di chirurgia estetica consegua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o ad attenuare, quand'anche l'intervento sia stato correttamente eseguito. 5. Considerato, poi, che nell'attività medica si devono includere anche quelle operazioni che non hanno come obiettivo primario la diagnosi e la cura di una patologia ma che mirano all'eliminazione di un inestetismo per il tramite di tecniche chirurgiche o da eseguirsi in anestesia, occorre valutare se l'attività di rimozione di un tatuaggio sia in esse ricompresa alla luce del principio, già in precedenza enunciato dalla Corte di legittimità, secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di abusivo esercizio della professione medico-chirurgica, non assume alcun rilievo il carattere non convenzionale e sperimentale del tipo di trattamento terapeutico praticato, se questo presenti caratteristiche di invasività e incidenza sull'organismo del paziente i cui effetti possono essere valutati solo da professionisti muniti di apposita abilitazione (Sez. 6, n. 30068 del 02/07/2012, Pinori, Rv.25327101). 5.1. Il giudizio di responsabilità dell'imputato si è fondato, nelle ragioni espresse nella sentenza impugnata, sulla necessaria distinzione tra l'attività di realizzazione e l'operazione di rimozione di un tatuaggio che, a differenza della prima, richiede un intervento di chirurgia plastica. La Corte territoriale ha sottolineato che, secondo quanto indicato dal Direttore del reparto di Dermatologia X dell'Ospedale (OMISSIS) , per ottenere la rimozione di un tatuaggio, è necessario ricorrere all'intervento di un medico, al quale è demandata la scelta della tecnica da seguire per raggiungere l'obiettivo; una delle tecniche idonee è, secondo quanto si legge nella sentenza, quella del laser, mentre non è corretto l'utilizzo della tecnica della luce pulsata, alla quale ha fatto ricorso l'imputato. 5.2. Ed è noto che l'attività di tatuaggio si sostanzia nella inoculazione di pigmenti con microaghi nel derma: il tatuaggio è visibile attraverso lo strato più superficiale della pelle che è l'epidermide, ma il pigmento colorato rìsiede nel derma, che è il secondo strato della cute e che ha cellule più stabili dell'epidermide e, per tale proprietà, mantiene nel tempo la colorazione inoculata. Se ne desume che, per rimuovere un tatuaggio non sia, dunque, sufficiente operare a livello dell'epidermide, essendo necessario incidere il derma, mediante escissione del tratto tatuato, ovvero comunque raggiungerne gli strati profondi, ove si preferisca evitare l'esito cicatriziale, mediante le più moderne tecniche del Laser Q-Switched e dei Pico Laser. Si tratta in entrambi i casi di atti tipicamente medici in ragione dell'invasività organica del mezzo da utilizzare, vuoi per i suoi effetti dolorifici, vuoi per gli elevati margini di rischio, tanto da dover essere praticato con intervento anestesiologico e previo espresso consenso informato del singolo paziente. 6. Posto che la condotta costitutiva dell'abusivo esercizio deve consistere nel compimento di uno o più atti riservati alla attività medica, e che tale professione si può estrinsecare oltre che nella capacità di individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, nel somministrare i rimedi, anche nell'utilizzo di tecniche e macchinari particolarmente invasivi finalizzati all'eliminazione di inestetismi, commette il reato di esercizio abusivo della professione medica anche colui che esprima giudizi diagnostici, fornisca consigli ed appresti rimedi volti ad eliminare inestetismi, ogni qualvolta a tal fine sia necessario procedere mediante tecniche chirurgiche o con procedure altrimenti non consentite se non al medico in ragione della loro invasività o rischiosità. 6.1. Occorre peraltro sottolineare che, nel caso in esame, l'atto posto in essere dall'imputato si è sostanziato nel presentarsi come dermatologo e nell'aver consigliato ed utilizzato la c.d. luce pulsata che, come indicato dagli stessi giudici di merito, si concreta nell'uso di un apparecchio elettromeccanico inserito nell'elenco di cui all'Allegato alla L. 4 gennaio 1990, n. 1, che, a norma del D.M. n. 110 del 2011, contenente il Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge citata (Disciplina dell'attività di estetista), può essere impiegato nell'attività di estetista per fini diversi da quelli della rimozione di tatuaggi. 6.2. Ma la decisione risulta, ad avviso del Collegio, esente da vizi per aver evidenziato che, indipendentemente dal metodo utilizzato, che viene usualmente adottato nei centri estetici per l'epilazione, integra l'elemento materiale del reato l'aver assunto in qualità di dermatologo l'incarico di rimuovere un tatuaggio, compiendo un'attività tipicamente riservata ad esercenti la professione medica (Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011, dep. 2012, Cani, Rv.25181901). Sebbene, dunque, il caso di caratterizzi per l'uso di una tecnica non riservata agli esercenti la professione medica, ed anzi espressamente consentita presso i centri estetici, l'elemento determinante correttamente indicato dai giudici di merito è l'avere l'imputato compiuto senza titolo atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, sono univocamente individuati come di competenza specifica di essa, e per aver fatto ciò con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato. Se, infatti, l'imputato, come risulta dalle sentenze di merito, si è qualificato come medico dermatologo ed ha assunto l'obbligazione di eseguire la rimozione di un tatuaggio, dunque di realizzare un obiettivo che tipicamente compete a medici specialisti in dermatologia o in chirurgia plastica, correttamente tale atto è stato qualificato come condotta tipica del reato contestato. 7. Erronea risulta, invece, la sentenza impugnata con riguardo al trattamento sanzionatorio, avendo i giudici di merito omesso di applicare la riduzione per il rito abbreviato e tralasciato di fornire motivazione in merito alla censura concernente l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 8. Conclusivamente, previa dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 624 c.p.p., la sentenza deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di Torino, altra sezione. Rigetta il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 c.p.p., dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

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