Giu Tentata estorsione all’interno di un bar
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - SENTENZA 24 settembre 2021 N. 35442
Massima
Integra tentata estorsione la condotta dell'imputato che, avvalendosi della presenza minacciosa e agitata di un cane di grossa taglia e di indole particolarmente aggressiva, chiese "con enfasi" amplificata dal mix di alcolici, farmaci e droghe che aveva appena assunto, la dazione di 20 Euro, dal momento che la situazione fu percepita come pericolosa.

Casus Decisus
Con sentenza la Corte d'appello di Roma, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, confermava il giudizio di responsabilità pronunciato dal tribunale di Roma nei confronti di A.M. per i reati di tentata estorsione, aggravata dall'aver commesso il fatto all'interno di un esercizio commerciale durante l'orario di apertura, minaccia aggravata e porto di una pistola.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - SENTENZA 24 settembre 2021 N. 35442 Pres. Cammino – est. Verga

Motivi della decisione

 

Con sentenza in data 24 gennaio 2020 la Corte d'appello di Roma, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, confermava il giudizio di responsabilità pronunciato dal tribunale di Roma nei confronti di A.M. per i reati di tentata estorsione, aggravata dall'aver commesso il fatto all'interno di un esercizio commerciale durante l'orario di apertura, minaccia aggravata e porto di una pistola. Deduce il ricorrente: 1. travisamento della prova. Sostiene che manca l'univocità degli atti con riguardo alla ritenuta estorsione. Evidenzia che l'arma non era clandestina ed era inabile allo sparo. 2. mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 e violazione della normativa in materia di misure di sicurezza. Il ricorso è inammissibile. Con il primo motivo il ricorrente, reiterando doglianze già espresse in appello, si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni in punto di ricostruzione e qualificazione del fatto del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell'appello. La Corte territoriale ha dato atto che dalle dichiarazioni dei testi oculari, i rumeni N.P.I. , G.N. , V.S.C. , da quelle della persona offesa nonché dalle stesse ammissioni dell'imputato emerge come il complessivo atteggiamento dell'A. fosse sicuramente minaccioso, sia nelle prima fase, quando entrò nel negozio con il cane di razza rottweiller, chiedendo al gestore 20 Euro, da dove fu invitato ad allontanarsi dai tre rumeni, sia quando, come aveva minacciato, si ripresentò in negozio armato di pistola con l'espresso intento di ammazzare i presenti. In particolare, con riguardo alla prima fase, i giudici d'appello hanno ritenuto, considerate tutte le imprecisioni e incertezze linguistiche dimostrate dai testi e valutate molto prudenzialmente dal primo giudice, che era indubbio che il gestore del negozio, così come i testi presenti, avevano stabilito un chiaro collegamento tra la richiesta dei 20 Euro e la presenza del rottweiler che in detta situazione si mostrava alquanto agitato. Lo stesso imputato ha riconosciuto che il cane, anche quando era tenuto al guinzaglio, ostentava nervosismo e agitazione. È stato quindi accertato che l'imputato, avvalendosi della presenza minacciosa e agitata di un cane di grossa taglia e di indole particolarmente aggressiva, come da lui stesso ammesso, chiese "con enfasi" amplificata dal mix di alcolici, farmaci e droghe che aveva appena assunto, la daziane di 20 Euro e che la situazione fu percepita come pericoloso, prova ne è che i tre romeni intervennero a difesa del gestore, come riconosciuto dallo stesso ricorrente. A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito il ricorrente contrappone unicamente generiche contestazioni in fatto, con le quali, in realtà, si propone solo una non consentita - in questa sede di legittimità - diversa lettura degli elementi valutati dai giudici di merito e senza evidenziare alcuna manifesta illogicità o contraddizione della motivazione. Inoltre, le censure del ricorrente non tengono conto delle argomentazioni della Corte di appello. In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso. Sempre con riguardo al primo motivo di ricorso non può che osservarsi che sin dal primo grado è stata esclusa la clandestinità dell'arma e che per escludere la qualificazione di arma è necessario che questa risulti totalmente ed assolutamente inefficiente, giacché soltanto in tale caso viene a mancare quella situazione di pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica incolumità costituenti l'oggetto giuridico della fattispecie di porto e detenzione illegale di armi (così Cass. N. 685 del 1993 Rv. 192774, confermata da Cass. N. 32696; n. 16675 e 37733 del 2020 non mass.). Ne consegue che quando l'arma, pur non funzionante, sia agevolmente riparabile, essa non perde la qualifica di arma e la sua detenzione ed il suo porto illegali integrano gli estremi dei delitti previsti dalla L. n. 497 del 1974. Nel caso di specie i consulenti delle parti hanno concluso per la funzionalità dell'arma, sottolineando come è stato l'errore umano nell'uso a renderla in quel momento non offensiva (pagina 41 sentenza impugnata). Con riguarda alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio più volte espresso da questa Corte, secondo il quale, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità in riferimento ai delitti di rapina ed estorsione, non è sufficiente che il bene mobile sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi al pregiudizio alla persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, atteso che detti delitti hanno natura di reato plurioffensivo perché ledono non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona offesa. Il motivo in punto applicazione della misura di sicurezza è stato genericamente proposto per la prima volta in questa sede. Trattasi pertanto di motivo nuovo, come tale inammissibile. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.