Giu La natura dell'istanza di riesame delle misure cautelari
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - 18 maggio 2022 N. 15998
Massima
L'istanza di riesame delle misure cautelari è a tutti gli effetti un mezzo d'impugnazione, che, in base alle regole generali sulle impugnazioni, è conferito dalla legge (artt. 309 e 568 c.p.p.) a colui che di tali misure subisce l'applicazione e a condizione che vi abbia interesse. Ne deriva che anche l'istanza di riesame - che, come ogni mezzo d'impugnazione, è rimessa alla volontà dell'impugnante, il quale, come ha il potere di proporlo, così ha la facoltà di togliervi effetto - secondo la disposizione dell'art. 589 del codice di rito è passibile di rinunzia da parte dell'avente diritto, mediante dichiarazione resa all'ufficio matricola della casa circondariale di detenzione. La rinunzia alla impugnazione, quale atto unilaterale a contenuto abdicativo ha effetto immediato che consegue alla ricezione dello stesso da parte degli organi amministrativi obbligati alla immediata trasmissione degli atti ricevuti all'autorità destinataria, senza che il ritardo nella trasmissione possa sortire effetti ostativi alla volontà dell'interessato manifestata nell'atto (art. 123 c.p.p., comma 1). Quanto all'effetto caducatorio della misura, si deve partire dalla considerazione che l'art. 309 c.p.p., disegna il riesame delle ordinanze applicative di misure cautelari come un gravame in senso proprio, interamente devolutivo, in cui l'ordinanza impugnata e quella di riesame costituiscono i termini di una fattispecie unica, a formazione progressiva, cosicchè, se la seconda non viene tempestivamente emessa o se non vengono trasmessi gli atti affinchè il procedimento che tende alla pronuncia di essa possa svolgersi regolarmente, anche la misura cautelare impugnata decade. Ne deriva che la rinuncia al riesame, intervenendo prima che l'ordinanza conclusiva del procedimento sia stata pronunciata, ne rende la pronuncia non necessaria e un tale effetto, connesso alla volontà del soggetto nel cui interesse l'impugnazione è stata proposta, non può essere inibito dalla colpevole inerzia della amministrazione penitenziaria nella trasmissione della volontà del soggetto in vinculis (che non ha evidentemente altro modo di comunicare all'autorità giudiziaria la propria volontà).

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - 18 maggio 2022 N. 15998

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

1. Preliminarmente deve darsi atto che con nota in data 31 dicembre 2021 il tribunale di Milano ha trasmesso la comunicazione, ricevuta solo in data 28 dicembre 2021, con la quale l'Ufficio matricola della Casa circondariale (OMISSIS), di (OMISSIS), aveva inviato la nota di pugno del detenuto V.G., che il 26 novembre 2021, in riferimento specifico alla istanza di riesame presentata dal difensore in data 18 novembre 2021 relativamente al procedimento penale indicato per numeri di RGNR, di Reg. Ries. e di Reg. A.G., chiedeva espressamente di "annullare l'istanza di riesame". Dal che si evince la univoca volontà del soggetto interessato di rinunciare alla procedura incidentale ben prima della celebrazione dell'udienza camerale.

1.1. L'istanza di riesame delle misure cautelari è a tutti gli effetti un mezzo d'impugnazione, che, in base alle regole generali sulle impugnazioni, è conferito dalla legge (artt. 309 e 568 c.p.p.) a colui che di tali misure subisce l'applicazione e a condizione che vi abbia interesse. Ne deriva che anche l'istanza di riesame - che, come ogni mezzo d'impugnazione, è rimessa alla volontà dell'impugnante, il quale, come ha il potere di proporlo, così ha la facoltà di togliervi effetto - secondo la disposizione dell'art. 589 del codice di rito è passibile di rinunzia da parte dell'avente diritto, mediante dichiarazione resa all'ufficio matricola della casa circondariale di detenzione. La rinunzia alla impugnazione, quale atto unilaterale a contenuto abdicativo ha effetto immediato che consegue alla ricezione dello stesso da parte degli organi amministrativi obbligati alla immediata trasmissione degli atti ricevuti all'autorità destinataria, senza che il ritardo nella trasmissione possa sortire effetti ostativi alla volontà dell'interessato manifestata nell'atto (art. 123 c.p.p., comma 1). Quanto all'effetto caducatorio della misura, si deve partire dalla considerazione che l'art. 309 c.p.p., disegna il riesame delle ordinanze applicative di misure cautelari come un gravame in senso proprio, interamente devolutivo, in cui l'ordinanza impugnata e quella di riesame costituiscono i termini di una fattispecie unica, a formazione progressiva, cosicchè, se la seconda non viene tempestivamente emessa o se non vengono trasmessi gli atti affinchè il procedimento che tende alla pronuncia di essa possa svolgersi regolarmente, anche la misura cautelare impugnata decade. Ne deriva che la rinuncia al riesame, intervenendo prima che l'ordinanza conclusiva del procedimento sia stata pronunciata, ne rende la pronuncia non necessaria e un tale effetto, connesso alla volontà del soggetto nel cui interesse l'impugnazione è stata proposta, non può essere inibito dalla colpevole inerzia della amministrazione penitenziaria nella trasmissione della volontà del soggetto in vinculis (che non ha evidentemente altro modo di comunicare all'autorità giudiziaria la propria volontà).

La inammissibilità della impugnazione per tempestiva rinuncia, priva pertanto di qualsiasi rilevanza l'eventuale vizio del procedimento di riesame determinato dalla (ritenuta) intempestività nella trasmissione degli atti, trasmissione che, evidentemente, non è fine a se stessa ma ha funzione strumentale rispetto alla decisione (Sez. 3, n. 20362, del 20/2/2001, Rv. 219505).

La inammissibilità, non rilevata ex officio dal giudice della impugnazione (art. 591 c.p.p., comma 2), può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento (art. 591 c.p.p., comma 4), quindi anche dalla Corte di cassazione, a mente dell'art. 609 comma 2 del codice di rito.

3. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, in quanto l'istanza di riesame era inammissibile per rinuncia.

3.1. Consegue, ai sensi dell'art. 28, comma 1 seconda parte, del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale, l'immediato ripristino della misura cautelare della custodia in carcere disposta con ordinanza del GIP del tribunale di Milano in data 23 settembre 2021.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone il ripristino della misura cautelare in carcere disposta dal GIP del tribunale di Milano in data 23/09/2021 nei confronti di V.G.. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio il 27 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2022