Giu il reato di rapina può essere integrato anche dal c.d. dolo concomitante o sopravvenuto
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - 16 agosto 2022 N. 31144
Massima
E' ben possibile ritenere che il reato di rapina sia integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, in quanto la coscienza e volontà del soggetto attivo, dovendo cadere sulla funzione e sull'efficacia della minaccia o della violenza, strumentali rispetto all'impossessamento, non devono necessariamente preesistere all'inizio della attività integratrice dal reato, ma possono insorgere anche in un secondo momento, peraltro durante il compimento degli atti di violenza o di minaccia (Sez. 2, n. 32231 del 07/10/2020, Sperla; Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016, Paolicchi, Rv. 265644-01; Cass. Sez. 1, n. 10097 del 09/01/1974, Rv. 128864- 01).

La rapina, infatti, richiede, da un lato, il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, e quello, specifico, rappresentato - nella rapina propria - dalla coscienza e volontà di adoperare a tale scopo la violenza o la minaccia, al fine di trarre, per sè o per altri, un ingiusto profitto. Perchè, tuttavia, la violenza o la minaccia possa ritenersi soggettivamente orientata al conseguimento della cosa attraverso lo spossessamento, al fine ultimo di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, è ontologicamente necessario che il proposito sottrattivo insorga non dopo l'esaurimento della condotta coattiva, giacchè, altrimenti, al di là dello iato temporale, che pure può distinguere tra loro le due fasi in cui si articola il fatto tipico (uso della violenza o minaccia e condotta sottrattiva), mancherebbe l'elemento della concatenazione finalistica, sul piano soggettivo, che qualifica ed integra la fattispecie di cui qui si tratta. In tal senso deve dunque leggersi l'affermazione giurisprudenziale secondo la quale ai fini della sussistenza del delitto di rapina, è sufficiente che l'agente ponga in essere l'impossessamento, allorchè la minaccia (o la violenza) è già in atto, non essendo necessario che la minaccia sia finalizzata a tale scopo fin dal primo atto (Sez. 2, n. 32231 del 07/10/2020, Sperla; Sez. 2, n. 4667 del 09/10/1987, Rv. 178144-01).

Casus Decisus
1. Con sentenza emessa il 02/12/2021 la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso del 13/10/2020 nei confronti di W.Y. e G.W., con la quale venivano condannati alla pena di giustizia per il delitto agli stessi ascritto in concorso (artt. 628 e 110 c.p., art. 112 c.p., n. 4, art. 628 c.p., comma 3, n. 1)). 2. W.Y. e G.W. hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, proponendo cinque motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. c.p.p.. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) per mancata correlazione tra imputazione contestata e sentenza, con conseguente nullità parziale della sentenza impugnata per violazione dell'art. 522 c.p.p.; la Corte di appello con una motivazione perplessa e per nulla lineare ha ritenuto la ricorrenza della aggravante delle più persone riunite che tra l'altro non risulta inserita nel capo di imputazione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 628 e 610 c.p., il fatto reato non integra il delitto di rapina e avrebbe dovuto essere riqualificato come violenza privata; in tal senso non può essere condivisa la motivazione della Corte di appello quanto alla sufficienza del dolo successivo relativo all'impossessamento rispetto alla violenza e minaccia; non può inoltre essere condivisa la prospettazione secondo la quale sarebbe irrilevante la finalità extra patrimoniale che portava alla sottrazione dello zainetto. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, nonchè contraddittorietà della motivazione in merito alla sussistenza dell'aggravante; quanto alla sussistenza dell'aggravante la Corte si è espressa in modo dubitativo e la motivazione in questi termini non consente di ritenere la ricorrenza della stessa. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento agli art. 192 c.p.p. e art. 112 c.p., n. 4, per errata valutazione della prova dichiarativa di WA.Yi., con conseguente mancata esclusione dell'aggravante. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge con riferimento agli artt. 110 e 116 c.p., nonchè contraddittorietà della motivazione perchè deve essere ritenuta l'insussistenza del reato in concorso a carico dell'imputato G.W.; il ricorrente non è l'autore della sottrazione dello zaino, che è stato un gesto imprevedibile e del tutto esternporaneo posto in essere dal W.Y. quando le due bande si erano già separate; manca qualsiasi adesione psicologica del W. ed è presente un'evidente cesura temporale, che non rende possibile attribuire anche questa azione al W.; non può essere ritenuta la ricorrenza della previsione dell'art. 116 c.p., atteso che l'azione posta in essere non rappresentava un logico e prevedibile sviluppo dell'azione precedente. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - 16 agosto 2022 N. 31144

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile perchè proposto con motivi non consentiti, generici e manifestamente infondati.

2. In via preliminare va evidenziato come la difesa non si sia confrontata compiutamente con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per aver confermato il giudizio di responsabilità dei due ricorrenti in modo conforme alla decisione del giudice di primo grado. I motivi proposti non si misurano con le motivazioni dei giudici di merito e si caratterizzano per una lettura delle stesse caratterizzata da frammentarietà, in mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità di W.Y. e G.W., sia dal giudice di primo, che da quello di secondo grado. E', dunque, assente la necessaria specificità dei motivi di ricorso.

In tal senso, occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01).

3. Ciò posto, per quanto concerne le posizioni di W.Y. e G.W., sulle quali vi è stata non solo la medesima decisione, ma anche una concordanza nell'analisi e nella valutazione dei risultati probatori posti a fondamento della stessa, va ricordato che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 25261501; Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021).

Pertanto, in presenza di una "doppia conforme" anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.

Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01; Sez. 3, n. 13266 del 19/02/2021, Quatrini).

Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, qualora le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723-01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445-01; Sez. 5, n. 20862 del 17/03/2021, Minneci).

4. Quanto al primo motivo di ricorso, occorre considerare come dalla motivazione della sentenza del giudice di primo grado è emerso, senza alcun dubbio, come il procedimento fosse stato inizialmente incardinato dinnanzi al giudice monocratico, che aveva disposto la trasmissione del fascicolo al Tribunale in composizione collegiale proprio perchè il capo di imputazione si caratterizzava per la contestazione in fatto, esplicita e di immediata percezione, dell'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1). La mera lettura del capo d'imputazione evidenzia l'oggettiva contestazione in fatto di tale aggravante. L'imputazione, infatti, descrive puntualmente la condotta posta in essere da W.Y. e G.W. "perchè in concorso tra loro e con il minore W. YIQUIANG, nei confronti del quale si procede separatamente, per procurarsi...". Il giudice di primo grado nella determinazione della pena ha esplicitamente richiamato la ricorrenza dell'aggravante in questione e sul punto in appello non è stato proposto motivo di gravame. Il giudice di appello ha pienamente confermato, anche quanto alla pena, la decisione del giudice di primo grado, condividendo il giudizio sulla dosimetria della pena, senza soffermarsi sul tema della ricorrenza o meno dell'aggravante, pienamente ritenuta in considerazione del giudizio di conformità, in mancanza di motivo di gravame sul punto. Dunque l'aggravante è stata ritenuta in primo grado, con conforme decisione del giudice di appello, in considerazione dell'effettiva contestazione in fatto della stessa. In tal senso in entrambi i gradi di giudizio si è fatta corretta applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale deve ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l'aggravante delle più persone riunite nel caso in cui il capo d'imputazione, pur non menzionando direttamente il riferimento normativo, rappresenti la simultanea presenza di almeno due soggetti nel luogo e al momento di realizzazione della condotta contestata di rapina (si veda in tal senso Sez. 5, n. 22120 del 28/04/2022, Lo Monaco, Rv. 283218-01). Ne consegue che in tema di circostanze aggravanti, è ammissibile la c.d. contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa (Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, Saracino, Rv. 279335-01; Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, Diaji, Rv. 253776-01; Sez. 2, n. 14651 del 10/01/255793-01). Non ricorre, dunque, alcuna nullità della sentenza, nè tanto meno il dedotto vizio di correlazione o ancora una motivazione perplessa. Di fatto la difesa non si confronta compiutamente con le motivazioni del giudice di primo grado, esplicita sul punto della sussistenza dell'aggravante, e di piena conferma quanto alla dosimetria della pena del giudice di appello, limitandosi a richiamare un punto della sentenza, relativo all'individuazione del termine di prescrizione del tutto estraneo al tema della portata della contestazione e, dunque, della ricorrenza dell'aggravante oggettivamente contestata in fatto e ritenuta nelle due decisioni conformi.

5. In ordine logico occorre considerare il terzo e quinto motivo di ricorso. Sono motivi nuovi, non dedotti in appello, come già evidenziato sopra quanto all'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1).

Il giudice di primo grado aveva esplicitamente ritenuto sussistente tale aggravante e sul punto non è stato interposto alcun motivo di gravame. Anche il quinto motivo, che introduce il tema della valutazione della condotta ai sensi dell'art. 116 c.p., non risulta posto in appello. In tal senso occorre considerare che secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609 c.p.p., comma 2, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 26936801; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01). Sempre nell'ambito del quinto motivo di ricorso è stato poi proposto il diverso tema dell'effettiva configurabilità del concorso del ricorrente G. senza confrontarsi compiutamente con la motivazione della sentenza che ha richiamato in modo logico e persuasivo la testimonianza della persona offesa Abderrazzak, anche in questo caso la difesa propone una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede in presenza di una argomentata motivazione, logica e del tutto priva di aporie.

6. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nel sostenere la ricorrenza di violazione di legge la difesa propone anche in questo caso una non consentita rilettura del merito. Già le affermazioni secondo le quali non può essere condivisa la motivazione quanto alla sufficienza del dolo successivo in ordine all'impossessamento o, ancora, quanto all'irrilevanza della finalità extra patrimoniale si caratterizzano per la mancanza di argomentazioni in diritto avverso l'effettivo ed articolato ragionamento della Corte di appello. Con tale ragionamento la difesa non si confronta. La Corte di appello ha, difatti, esplicitamente motivato quanto alla circostanza che la sottrazione dello zaino non rientrasse nell'intento iniziale dell'imputato, applicando correttamente i principi già affermati da questa Corte in tema di dolo concomitante o sopravvenuto, che qui si devono ribadire. Difatti è ben possibile ritenere che il reato sia integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, in quanto la coscienza e volontà del soggetto attivo, dovendo cadere sulla funzione e sull'efficacia della minaccia o della violenza, strumentali rispetto all'impossessamento, non devono necessariamente preesistere all'inizio della attività integratrice dal reato, ma possono insorgere anche in un secondo momento, peraltro durante il compimento degli atti di violenza o di minaccia (Sez. 2, n. 32231 del 07/10/2020, Sperla; Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016, Paolicchi, Rv. 265644-01; Cass. Sez. 1, n. 10097 del 09/01/1974, Rv. 128864- 01). La rapina, infatti, richiede, da un lato, il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, e quello, specifico, rappresentato - nella rapina propria - dalla coscienza e volontà di adoperare a tale scopo la violenza o la minaccia, al fine di trarre, per sè o per altri, un ingiusto profitto. Perchè, tuttavia, la violenza o la minaccia possa ritenersi soggettivamente orientata al conseguimento della cosa attraverso lo spossessamento, al fine ultimo di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, è ontologicamente necessario che il proposito sottrattivo insorga non dopo l'esaurimento della condotta coattiva, giacchè, altrimenti, al di là dello iato temporale, che pure può distinguere tra loro le due fasi in cui si articola il fatto tipico (uso della violenza o minaccia e condotta sottrattiva), mancherebbe l'elemento della concatenazione finalistica, sul piano soggettivo, che qualifica ed integra la fattispecie di cui qui si tratta. In tal senso deve dunque leggersi l'affermazione giurisprudenziale secondo la quale ai fini della sussistenza del delitto di rapina, è sufficiente che l'agente ponga in essere l'impossessamento, allorchè la minaccia (o la violenza) è già in atto, non essendo necessario che la minaccia sia finalizzata a tale scopo fin dal primo atto (Sez. 2, n. 32231 del 07/10/2020, Sperla; Sez. 2, n. 4667 del 09/10/1987, Rv. 178144-01). Nel caso in esame è incontestato che nel medesimo contesto spazio-temporale, all'esito della violenza esercitata sulla persona offesa, l'imputato si è appropriato dello zaino proprio durante l'aggressione. La Corte di appello ha inoltre specificamente affrontato, con motivazione logica e del tutto priva di aporie il tema della finalità della sottrazione nell'ambito della condotta di rapina, facendo corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale il profitto nel delitto di rapina può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, che l'agente di riprometta di trarre, anche non immediatamente dalla propria azione, purchè questa sia posta in essere impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui (Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik:, Rv. 276104-01; Sez. 2, n. 11467 del 10/03/2015, Carbone, Rv. 263163-01; Sez. 2, n. 49265 del 07/12/2012, Iudice, Rv. 253848-01).

7. Manifestamente infondato anche il quarto motivo proposto, volto a proporre una diversa ed alternativa lettura del merito, non consentita in questa sede a fronte di una motivazione ampia, logica ed argomentata della Corte quanto alla partecipazione alla condotta, a titolo morale quanto meno, del minore Wa.Yi., che forniva un imprescindibile contributo causale mediante l'indicazione ed identificazione dei soggetti nei cui confronti porre in essere la spedizione punitiva. Nel considerare le dichiarazioni rese dallo stesso, la Corte riporta in modo logico e persuasivo, anche mediante il richiamo all'esito del procedimento dinnanzi al Tribunale per i minorenni, una serie di elementi univoci e indicativi della partecipazione dello stesso alla condotta oggetto di contestazione. Con tali elementi il motivo di ricorso non si confronta.

8. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchè, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 11 agosto 2022.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2022