Giu Verifica della sussistenza di concreti indicatori per il riconoscimento della continuazione
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - 18 agosto 2022 N. 31261
Massima
Il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.

Rileva pertanto, ai fini della verifica richiesta, che sussistano concreti indicatori quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, escludendo che i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - 18 agosto 2022 N. 31261

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 17/02/2021 - dep. 29/03/2021, confermava la sentenza con la quale in data 29/11/2018 il GUP del TRIBUNALE di MONZA, all'esito di giudizio celebrato col rito abbreviato, aveva condannato J.A. a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di rapina aggravata e di lesioni personali, commessi a MONZA il 19/08/2017. La condotta contestata riguardava l'avere, in concorso con tre soggetti non identificati, immobilizzato C.M. e colpito al volto costui, e nell'essersi con ciò impossessato del suo zaino, contenente un telefono mobile e vari effetti personali, provocando alla vittima contusioni ritenute guaribili in due giorni.

2. J. propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 81 cpv. c.p., avendo la CORTE ambrosiana rigettato, ad avviso della difesa in modo apodittico, la richiesta di riunire sotto il vincolo della continuazione i delitti oggetto di condanna nel presente giudizio con quelli di cui alla sentenza della stessa CORTE di APPELLO del 12/04/2018, che allega in copia, con la quale il ricorrente era stato condannato a pena di giustizia per tentato furto aggravato e violenza a pubblico ufficiale, commessi a (OMISSIS).

Ribadisce gli elementi che avrebbero dovuto far applicare la continuazione, consistiti nella brevissima distanza temporale fra l'uno e l'altro - circa cinque ore -, nella circostanza che entrambi gli episodi erano stati denunciati all'autorità giudiziaria con un'unica comunicazione di reato dalla Polizia di Stato, nella identica natura dei reati commessi, nel fatto che quando l'imputato era stato tratto in arresto per il tentativo di furto aveva ancora indosso lo zaino che aveva sottratto a C..

Il PROCURATORE GENERALE invia conclusioni scritte per il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente invia memoria scritta di replica a tali conclusioni.

3. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. E' consolidato e condiviso l'orientamento di questa S.C. (cf. Sez. U sentenza n. 28659 del 18/05/2017 dep. 08/06/2017 Rv. 270074 - 01 imputato: Gargiulo) secondo cui "il riconoscimento della continuazione, necessita (...) di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita,. e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea". Rileva pertanto, ai fini della verifica richiesta, che sussistano concreti indicatori "quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita", escludendo che "i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni".

Gli "indicatori concreti" prospettati dalla difesa, ed emergenti dalla vicenda processuale, in coerenza con la ricordata giurisprudenza di legittimità, consistono nella estrema vicinanza temporale tra la rapina e il tentativo di furto - appena cinque ore -, nella identità dello spazio di consumazione dei reati - il territorio di MONZA -, nell'essersi trattato in entrambi i casi di reati contro il patrimonio, nell'uso di violenza per conseguire l'impossessamento, ovvero l'impunità: non appare pertanto esservi alcuna estemporaneità, ovvero occasionalità, nella condotta che ha portato alla realizzazione del tentativo di furto e della violenza a p.u. rispetto alla precedente rapina. Il limite della motivazione della CORTE di APPELLO è di aver considerato solo il dato temporale, ravvisandone l'insufficienza ai fini della continuazione e di non aver tenuto conto degli altri "indicatori concreti".

Si impone pertanto l'annullamento con rinvio, per nuovo giudizio sull'applicabilità della continuazione fra le due sentenze, alla stregua del principio di diritto enunciato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata quanto all'omesso riconoscimento della continuazione tra i reati con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2022