Giu la determinazione della durata della sospensione della patente di guida deve essere effettuata in base ai parametri di cui all'art. 218, comma 2, C.d.S.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 12 settembre 2022 N. 33545
Massima
Nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 C.d.S., la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.p., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, C.d.S., sicchè le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 12 settembre 2022 N. 33545

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La sentenza impugnata contiene adeguata motivazione sulla determinazione della sanzione della sospensione della patente di guida (in luogo della più grave sanzione della revoca della patente). La sentenza rileva come il ricorrente viaggiava alla velocità di 110 km orari, in una strada dove il limite era di 50 km orari. Per la decisione impugnata il fatto è sicuramente grave, anche tenendo conto del comportamento dell'altro guidatore che con la sua condotta (invasione di corsia) ha, comunque, concorso alla causazione dell'incidente.

Infatti, "Nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 C.d.S., la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.p., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, C.d.S., sicchè le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento" (Sez. 4 -, Sentenza n. 4740 del 18/11/2020 Ud., dep. 08/02/2021, Rv. 280393 - 01; vedi anche Sez. 4 -, Sentenza n. 11479 del 09/03/2021 Cc., dep. 25/03/2021, Rv. 280832 - 0).

I criteri per determinare la durata della sanzione sono, pertanto, l'entità del danno apportato, la gravità della violazione commessa, nonchè il pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. A questi criteri si è richiamata la sentenza impugnata con motivazione adeguata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità. Il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza, ma in modo generico rileva un vizio della motivazione e una violazione di legge insussistenti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2022.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2022