Giu affidamento in prova al servizio sociale: è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 12 settembre 2022 N. 33402
Massima
Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Dunque non è censurabile il giudice di sorveglianza che, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha svolto un giudizio prognostico negativo, quanto alle probabilità di esito favorevole della misura, avendo acclarato la rilevante propensione a delinquere del soggetto anche sulla base del curriculum desumibile dagli atti.

Casus Decisus
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da A.A., alias A.A., in relazione alla pena residua in esecuzione di anni due, mesi nove e giorni venticinque di reclusione, di cui al provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Roma del 13 gennaio 2021. 1.1. Il provvedimento valorizza, ai fini del pronunciato rigetto, la carenza di documentazione (contratto e busta paga) relativa all'attività lavorativa che l'istante starebbe svolgendo presso un'attività commerciale gestita da un cittadino di origini egiziane, a partire dal mese di gennaio 2021, nonchè la presenza di un carico pendente per il reato di evasione. Inoltre, si segnala che, trattandosi di soggetto identificato con CUI, gli esiti della certificazione relativa ai precedenti penali non sarebbe di sicura esaustività. Da ultimo, si sottolinea l'assenza di resipiscenza e l'indicazione dell'istante come persona che vive dei proventi dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, circostanze rispetto alle quali, secondo il Tribunale di sorveglianza, non vi sarebbero elementi dai quali trarre una prognosi favorevole per l'assenza di pericolo di recidiva. 2. Avverso l'indicato provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. D. Cosenza, denunciando vizio di motivazione e illogicità della stessa. 2.1. Si assume, quanto all'attività svolta, che questa è documentata con dichiarazione del datore di lavoro, a nulla rilevando l'eventuale carenza di regolare contratto di lavoro. Si evidenzia, comunque, che sarebbe stato possibile per il Tribunale accertare l'effettività del rapporto di lavoro, ancorchè non regolarizzato e che il datore di lavoro risulta titolare di attività commerciale di somministrazione, denominata Dolce Salato sita in (OMISSIS), come documentato dalla difesa, atti cui il Tribunale non farebbe alcun cenno con la motivazione. Risulta, poi, allegato altro documento, del pari ignorato dal Tribunale, relativo all'offerta di prestare attività di volontariato, giudicata seria dalla Questura di Roma, a favore della Associazione Volontari (OMISSIS). Infine, si assume che l'affermazione secondo la quale l'istante vive dei proventi dell'attività di spaccio non è assistita dall'indicazione di alcun elemento concreto in tal senso. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 12 settembre 2022 N. 33402

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1.Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, data l'ampia discrezionalità che caratterizza la valutazione del Giudice di Sorveglianza in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, al medesimo incombe il dovere di fondare la propria statuizione, espressione di un giudizio prognostico (e non di accertamento, perciò discrezionale) su una prognosi di reinserimento del condannato, condotta sulla base dell'esame scientifico della personalità e la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (tra le altre, Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404; Sez. 1, n. 2207 del 18/5/1992, Caltagirone, Rv. 190628; Sez.1, n. 2214 del 18/05/1992 n. 2214, Libera, non massimata).

Si è, conseguentemente, affermato che, ai fini della concessione delle predette misure alternative, nè i precedenti penali, che pur rappresentano il punto di partenza per l'esame scientifico della personalità, nè le informative di polizia sui trascorsi del condannato sono elementi sufficienti, da soli, a fondare un giudizio prognostico negativo circa il suo reinserimento nel contesto sociale, che deve essere affidato, principalmente, ad una valutazione approfondita dei risultati emersi dall'osservazione della personalità e, comunque, di tutti gli elementi fattuali che legittimano un giudizio positivo sulla possibile futura rieducazione del reo.

Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità (tra le altre, Sez. 1, n. 31420 del 5/05/2015, Rv. 264602) ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.

2.Ciò premesso, si rileva che la motivazione, nel caso di specie, seppure stringata, non si è limitata a valutare la condotta di vita precedente al reato, concentrando l'esame soltanto sui precedenti giudiziari e sulle pendenze del condannato, come dedotto.

Il giudice di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, dunque non censurabile in questa sede, ha, invero, svolto un giudizio prognostico negativo, quanto alle probabilità di esito favorevole della misura, avendo acclarato la rilevante propensione a delinquere del soggetto sulla base, non solo sulla base del curriculfrn desumibile dagli atti (nel senso che, comunque, è stato ritenuto giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di esito favorevole della misura, allorchè il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto sulla base dei precedenti penali e delle pendenze giudiziarie, Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Rv. 282146).

Oltre a ciò, invero, il Tribunale di sorveglianza, ha considerato, proprio nell'ambito del sollecitato giudizio positivo sulla presenza di elementi che consentano, con giudizio prognostico, il buon esito della prova, la significativa, recente condotta di evasione del 6 settembre 2019 e la carenza di prova documentale circa l'attività lavorativa che si assume svolta all'attualità, quest'ultima fondata su un giudizio di fatto, adeguatamente e logicamente motivato, non rivedibile in sede di legittimità.

L'attività lavorativa svolta dal condannato, infatti, è stata presa in esame dal Tribunale che, tuttavia, ne ha neutralizzato la valenza positiva, notando con motivazione logica e coerente, che si tratterebbe di inserimento in attività la cui consistenza non è sufficientemente documentata.

Inoltre, si osserva che il Tribunale ha escluso elementi idonei a formulare una prognosi di affidabilità all'attualità, perchè ha sottolineato, accanto alla descritta evasione, alla pluralità di condanne per violazione della normativa in tema di sostanze stupefacenti sino al 2019, l'assenza di segnali tangibili di resi piscenza.

Rispetto a tale ultima ratio decidendi, peraltro, il ricorso non svolge specifici argomenti di critica, risultando per detto aspetto generico.

3.Segue a quanto sin qui osservato, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2022