Giu I DUE ASPETTI DELL’ ABNORMITÀ DI UN ATTO, QUELLO STRUTTURALE E QUELLO FUNZIONALE
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 27 ottobre 2022 N. 40852
Massima
E' affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste. Si è precisato che l'abnormità di un atto può assumere due diversi aspetti, uno di carattere strutturale, conseguente alla non corrispondenza dell'atto al sistema normativo dovuta a difetti che lo rendono non inquadrabile negli schemi del diritto processuale, e uno di natura funzionale, quando, pur corrispondendo in astratto allo schema processuale, l'atto è emesso al di fuori dalle ipotesi previste e dai casi consentiti al punto da determinare una stasi irrimediabile del processo con conseguente impossibilità di proseguirlo o un'indebita regressione a una fase anteriore del procedimento, che deve avere, viceversa, un ordinato svolgimento progressivo per assicurare la ragionevole durata al processo.

Casus Decisus
1. Il Tribunale dibattimentale di Ragusa, all'udienza del 13 gennaio 2022, nel corso della fase di costituzione delle parti inerente al processo a carico di A.A., destinatario di decreto di giudizio immediato, disposta la notificazione alla persona offesa e rilevato che la difesa aveva chiesto al Giudice per le indagini preliminari di procedere con il rito abbreviato, disponeva la trasmissione degli atti a detto Giudice. 2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, con ordinanza del 28 gennaio 2022, ritenuto che dovesse essere il Tribunale dibattimentale a procedere, sollevava conflitto negativo di competenza e trasmetteva gli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso. Dava atto che: l'11.8.2020 era stato disposto il giudizio immediato dello A.A. davanti al Tribunale di Ragusa per l'udienza del 3.12.2020; in detta udienza, poichè il decreto di giudizio immediato non risultava notificato all'imputato, il Tribunale aveva disposto la rinnovazione della notifica sia del decreto che del verbale di udienza e aveva rinviato la trattazione al 10.6.2021; nel corso di detta udienza, il difensore produceva la richiesta di procedersi nelle forme del rito abbreviato, trasmessa a mezzo p.e.c. il 18.12.2020; il Tribunale "ne prendeva atto" e, dichiarato aperto il dibattimento, rinviava la trattazione del processo al 12.11.2021 per l'escussione dei testi del pubblico ministero; quest'ultima udienza veniva, poi, rinviata al 13.1.2022 per impedimento dell'imputato e, quindi, il Tribunale adottava il già indicato provvedimento, con il quale disponeva la trasmissione degli atti. Così ricostruita la vicenda procedimentale, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa riteneva che la competenza a trattare il processo fosse del Tribunale, evidenziando che: il decreto di giudizio immediato era stato emesso ai sensi dell'art. 454 c.p.p.; in seguito all'eccezione della difesa in ordine alla mancata notificazione all'imputato del decreto di giudizio immediato, il Tribunale aveva, in attuazione del disposto di cui all'art. 143 disp. att. c.p.p., disposto la rinnovazione della notificazione del decreto e, all'udienza successiva, preso atto della presentazione, nel dicembre 2020, dell'istanza difensiva perchè si procedesse nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato aperto il dibattimento, senza che nulla opponesse la difesa dell'imputato, la quale, anzi, aveva formulato le proprie richieste di prova; solo all'udienza successiva, il Tribunale aveva disposto la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari in sede, determinando così una indebita regressione del procedimento. 3. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, art. 23, comma 8, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Silvia Salvadori, ha concluso per iscritto, chiedendo che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Ragusa e che a esso venga disposta la trasmissione degli atti.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 27 ottobre 2022 N. 40852

1. Riconosciuta l'ammissibilità del conflitto di competenza sollevato dal Giudice per le indagini preliminari emittente il decreto di giudizio immediato avverso il provvedimento con il quale il Tribunale dibattimentale aveva disposto la trasmissione degli atti a detto Giudice, atteso che si è determinata una situazione di stallo processuale per effetto del contemporaneo rifiuto di cognizione dei due Giudici sulla richiesta di rito abbreviato, ritiene il Collegio che, per le ragioni di seguito illustrate, debba essere dichiarata la competenza del Tribunale dibattimentale di Ragusa.

E in vero, come è stato osservato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria, la scansione degli accadimenti procedimentali indicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa (in precedenza riportata) conduce a ritenere che la soluzione prospettata da detto Giudice sia corretta perchè perfettamente coerente con i principi giurisprudenziali affermatisi sulla natura abnorme dei provvedimenti di regresso del procedimento.

Su tale profilo, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste. Si è precisato che l'abnormità di un atto può assumere due diversi aspetti, uno di carattere strutturale, conseguente alla non corrispondenza dell'atto al sistema normativo dovuta a difetti che lo rendono non inquadrabile negli schemi del diritto processuale, e uno di natura funzionale, quando, pur corrispondendo in astratto allo schema processuale, l'atto è emesso al di fuori dalle ipotesi previste e dai casi consentiti al punto da determinare una stasi irrimediabile del processo con conseguente impossibilità di proseguirlo o un'indebita regressione a una fase anteriore del procedimento, che deve avere, viceversa, un ordinato svolgimento progressivo per assicurare la ragionevole durata al processo (cfr. Cass. Sez. 1, n. 26016 del 13/07/2020, Rv. 280350 - 01).

2. Va, inoltre, osservato che, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, "è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, che abbia restituito l'imputato nel termine per formulare richiesta di rito abbreviato non condizionato a seguito dell'emissione di decreto di giudizio immediato, restituisca gli atti al giudice per le indagini preliminari affinchè proceda alla celebrazione del giudizio con le forme del rito abbreviato, non essendo ammissibile la regressione del procedimento a una fase precedente già esauritasi e avendo il provvedimento di restituzione nel termine l'unico effetto di consentire la valida tardiva proposizione dell'istanza" (Cass. Sez. 1, n. 35502 del 29/09/2020, Rv. 280204 - 01; conformi: n. 36070 del 2019, Rv. 276864 - 01; n. 47960 del 2012, Rv. 254018 - 01).

3. Orbene, nel caso di specie, ciò rileva è che all'udienza del 3.12.2020 il Tribunale aveva disposto la rinnovazione della notificazione del decreto di giudizio immediato all'imputato, così rimettendolo nei termini per richiedere che si procedesse nelle forme del giudizio abbreviato, richiesta questa presentata il 18.12.2020, allorchè il processo risultava incardinato dinnanzi il Tribunale dibattimentale.

Del resto, la celebrazione del giudizio abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato da parte del Tribunale dibattimentale non costituisce un'anomalia alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 2003, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 458 c.p.p., comma 2, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il Giudice possa disporre il giudizio abbreviato.

4. La competenza, pertanto, appartiene al Tribunale dibattimentale di Ragusa, al quale vanno trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale dibattimentale di Ragusa cui dispone trasmettersi gli atti.

Motivazione semplificata.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2022