Giu l'ordine di demolizione costituisce l'esplicitazione di un potere sanzionatorio non residuale o sostitutivo, ma autonomo rispetto a quello dell'autorità amministrativa
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 11 novembre 2022 N. 42926
Massima
L'adozione dell'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva da parte del giudice penale, prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001 art. 31 comma 9, presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna, alla quale non può essere equiparata la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter c.p., che prescinde da un accertamento di penale responsabilità, ferma restando la competenza dell'autorità amministrativa ad irrogare la predetta sanzione (Sez. 3, Sentenza n. 53640 del 18/07/2018. Pm. in proc. Dellagaren, Rv. 275183).

Ed invero l'ordine di demolizione previsto dall'art. 31 D.P.R. n.380/2001 costituisce l'esplicitazione di un potere sanzionatorio non residuale o sostitutivo, ma autonomo rispetto a quello dell'autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale, caratterizzato dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale ne è attribuita l'applicazione, la cui catalogazione fra i provvedimenti giurisdizionali trova ragione giuridica proprio nella sua accessorietà alla "sentenza di condanna" (per tutte, Sez. U, n. 15 del 27/07/1996, Monterisi, Rv. 205336).

Casus Decisus
1.Con sentenza in data 1.3.2022 il Tribunale di Caltagirone ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A.A., imputata per plurime violazioni di norme edilizie per aver realizzato, in assenza del permesso di costruire e delle prescritte autorizzazioni per le opere in cemento armato e dell'edificazione in zona sismica, un manufatto a due piani fuori terra della superficie di circa 110 mq, per estinzione dei suddetti reati all'esito di esito favorevole della sospensione del procedimento con la messa alla prova, disponendo ciò nondimeno la confisca e la demolizione dell'immobile. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli D.P.R. n. 380 del 2001 artt. 31 e 44, art. 168 bis c.p. e art. 464 c.p.p., che in assenza di condanna, atteso il carattere di strumento di composizione preventiva del giudizio penale rivestito dall'istituto della messa alla prova con esito, come nel caso di specie, favorevole, difettasse il presupposto per l'applicazione della confisca e della conseguente sanzione amministrativa della demolizione, chiedendo pertanto l'annullamento della sentenza impugnata in ordine alla disposta confisca e demolizione dell'immobile

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 11 novembre 2022 N. 42926

Il ricorso deve essere ritenuto meritevole di accoglimento.

Come già affermato da questa Corte l'adozione dell'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva da parte del giudice penale, prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001 art. 31 comma 9, presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna, alla quale non può essere equiparata la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter c.p., che prescinde da un accertamento di penale responsabilità, ferma restando la competenza dell'autorità amministrativa ad irrogare la predetta sanzione (Sez. 3, Sentenza n. 53640 del 18/07/2018. Pm. in proc. Dellagaren, Rv. 275183).

Ed invero l'ordine di demolizione previsto dall'art. 31 D.P.R. n.380/2001 costituisce l'esplicitazione di un potere sanzionatorio non residuale o sostitutivo, ma autonomo rispetto a quello dell'autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale, caratterizzato dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale ne è attribuita l'applicazione, la cui catalogazione fra i provvedimenti giurisdizionali trova ragione giuridica proprio nella sua accessorietà alla "sentenza di condanna" (per tutte, Sez. U, n. 15 del 27/07/1996, Monterisi, Rv. 205336).

Non ricorrendo, in presenza di esito positivo della messa alla prova, la quale configura uno strumento di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale che non richiede un preventivo accertamento di penale responsabilità, le condizioni di legge perchè il provvedimento possa essere impartito, sia pure in via concorrente, da parte del giudice penale in mancanza del presupposto processuale (sentenza di condanna) previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001 art. 31 la pronuncia in esame deve essere su tale punto annullata. Tale annullamento deve essere pronunciato senza necessità di rinvio, ben potendo questa Corte nell'esercizio dei poteri conferiteli dall'art. 620 lett. L) c.p.p. provvedere ad eliminare direttamente la statuizione relativa alla confisca ed alla demolizione del manufatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e all'ordine di demolizione, statuizioni che elimina.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2022