Giu copia dell'atto non reperito o non leggibile
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 17 novembre 2022 N. 43611
Massima
In tema di misure cautelari personali, non si verifica la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p., qualora la copia di uno degli atti, compreso nell'indice di quelli che la cancelleria del tribunale del riesame attesta come ricevuti a seguito di "caricamento" nel sistema cd. TIAP da parte del pubblico ministero, risulti non reperito o non leggibile, in quanto tale inefficacia deriva dalla sola "mancata" trasmissione e non anche dalla trasmissione "difettosa".

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 17 novembre 2022 N. 43611

1. Il ricorso, trattato ex D.L. n. 137 del 2020 art. 23, comma 8, e successive modd. ed integrazioni, è fondato.

2. Pacifico è infatti l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in tema di misure cautelari personali, non si verifica la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p., qualora la copia di uno degli atti, compreso nell'indice di quelli che la cancelleria del tribunale del riesame attesta come ricevuti a seguito di "caricamento" nel sistema cd. TIAP da parte del pubblico ministero, risulti non reperito o non leggibile, in quanto tale inefficacia deriva dalla sola "mancata" trasmissione e non anche dalla trasmissione "difettosa" (In motivazione la Corte ha precisato che, in questo caso, il tribunale, con provvedimento interlocutorio, può rinviare la decisione al fine di acquisire l'atto non reperito o non visibile, fermo il termine ultimo di dieci giorni entro i quali decidere, a far data dal primo invio di atti: Sez. 2, n. 37780 del 05/10/2021 - dep. 20/10/2021, Rv. 282201 - 01).

3. Dall'ordinanza impugnata, in particolare, risulta che la segreteria del PM presso il tribunale di Frosinone ha trasmesso copia cartacea dell'ordinanza del GIP/tribunale 6.06.2022 e gli atti relativi alla sua esecuzione, mentre gli atti posti a fondamento della misura erano stati trasmessi in forma digitale su due DVD che, come da nota 7.07.2022 della cancelleria, risultavano vuoti come da stampe allegate.

A fronte di tale avvenuta trasmissione in data 5.07.2022, deve ritenersi infatti che non vi sia stata alcuna violazione di quanto disposto dall'art. 309, comma 5 c.p.p. e che, pertanto, la misura cautelare disposta non avrebbe dovuto essere dichiarata inefficace.

Ed invero, la circostanza che un atto, comunque menzionato nell'indice, non risultasse inserito e che altri atti trasmessi non risultassero visibili perchè il DVD che doveva contenerli era risultato "vuoto", non è equiparabile alla mancata trasmissione. Come già evidenziato, infatti, in tema di misure cautelari personali, la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 5, non si verifica qualora la copia di parte degli atti già sottoposti al vaglio del giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa venga per errore trasmessa al tribunale del riesame in modo incompleto perchè non chiaramente leggibile, ricollegandosi tale inefficacia alla sola "mancata" trasmissione e non alla trasmissione "difettosa" (Sez. 5, n. 39013 del 27/06/2018, Fazzalari, Rv. 273879).

In questi casi, d'altro canto, come bene META. il PM ricorrente ed il PG presso questa Corte, il tribunale, qualora non possa decidere prescindendo da tali atti, ben può a esercitare il potere di sollecitare una trasmissione integrativa, fermo il termine ultimo di dieci giorni entro i quali decidere (così sempre Sez. 5, n. 39013 del 27/06/2018, Fazzalari, Rv. 273879, cfr. specifica sul punto, sebbene più risalente nel tempo, Sez. I, n. 28978 del 26/06/2001, Huseini, Rv. 219551 per la quale: "in tema di procedimento per il riesame, non comporta inefficacia della misura cautelare la circostanza che il tribunale, non rinvenendo alcuni degli atti posti a fondamento della misura e indicati nella missiva di trasmissione del pubblico ministero, abbia provveduto a richiederne all'ufficio requirente un nuovo invio, tempestivamente avvenuto").

4. Ragioni queste per le quali il Tribunale, come evidenziato nel ricorso, ha errato a dichiarare l'inefficacia della misura, essendo, piuttosto, tenuto a rinviare la decisione (l'udienza si era tenuta in data 7.07.2022, sicchè il termine di dieci giorni per la decisione ex art. 309, c.p.p. non era ancora decorso) al fine di acquisire gli atti non visibili perchè non presenti nei due DVD privi di contenuto, in quanto tale provvedimento interlocutorio, mirato alla completa cognizione della documentazione, non si qualifica come atto istruttorio, bensì come provvedimento necessario, strumentale alla decisione, e costituisce espressione di un dovere funzionale il cui esercizio è indispensabile per la definizione del procedimento incidentale (Sez. U. n. 25 del 5/7/1995, Parlati, Rv. 202016; se pure con riferimento alle misure cautelari reali cfr. Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255582; Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Yeziraj, Rv. 277566).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 7.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2022