Giu l'ordinanza che dispone la ripresa del procedimento per l'esito negativo della messa alla prova non è immediatamente ricorribile per cassazione
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 28 febbraio 2023 N. 8721
Massima
In tema di messa alla prova, l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen., dispone la ripresa del procedimento per l'esito negativo della prova - a differenza di quello di revoca del provvedimento di sospensione di cui all'art. 464-octies cod. proc. pen. - non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma è appellabile unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 28 febbraio 2023 N. 8721

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di A.A. vada accolto, essendo fondato il motivo così come dedotto in termini di violazione di legge.

2. La disciplina processuale dell'istituto della messa alla prova è molto chiara nel definire gli Spa zi di impugnabilità da parte dell'imputato dei provvedimenti adottati dal giudice in quella materia.

Ed infatti, mentre l'art. 464-octies, comma 3, c.p.p., prevede espressamente che l'imputato può proporre immediatamente ricorso per cassazione per violazione di legge avverso l'ordinanza con cui il giudice revoca il proprio precedente provvedimento di sospensione del procedimento con messa alla prova (impugnazione che, peraltro, ha efficacia sospensiva rispetto all'ordinanza impugnata, dato che il comma 4 del predetto art. 464-octies del codice di rito stabilisce che il procedimento riprende il suo corso solo quano quella decisione di revoca sia divenuta definitiva), nulla è stabilito in ordine tanto all'ordinanza con la quale il giudice rigetta la richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento ex art. 464-ter c.p.p. quanto all'ordinanza con cui il giudice, al termine del periodo di prova, ne accerta l'esito negativo e dispone che il processo riprenda il suo corso a mente dell'art. 464-septies, comma 2, c.p.p..

Per tali ultimi provvedimenti non può che valere, perciò, la regola generale fissata dall'art. 586 c.p.p., secondo cui "Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. L'impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza" (in questo senso, in relazione all'impugnazione dell'ordinanza di rigetto ex art. 464-ter c.p.p., Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237). Regola, questa, operante anche laddove il procedimento di primo grado si sia svolto e sia stato definitnto nelle forme del rito abbreviato.

In tale ottica non è pertinente il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, alla pronuncia con la quale questa Corte di cassazione ha sostenuto che, in tema di messa alla prova, la richiesta dell'imputato di procedere con rito abbreviato, formulata a seguito della revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento, implica la rinuncia all'autonoma impugnazione, ai sensi dell'art. 464-octies, comma 3, c.p.p., del provvedimento di revoca, poichè optando per la definizione nel merito del giudizio, l'istante abbandona l'intento di proseguire il subprocedimento di messa alla prova (Sez. 6, n. 13747 del 10/02/2021, EI Moutaouakil, Rv. 280853): e ciò per l'ovvia considerazione che nel caso esaminato in tale decisione il provvedimento impugnato non era quello di accertamento dell'esito negativo della prova, ma quello di revoca della ordinanza ammissiva alla messa alla prova che, come anticipato, è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione.

Va, pertanto, ribadito il principio di diritto per cui, in tema di messa alla prova, l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p., dispone la ripresa del procedimento per l'esito negativo della prova - a differenza di quello di revoca del provvedimento di sospensione di cui all'art. 464-octies c.p.p. - non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma è appellabile unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio (Sez. 5, n. 15812 del 17/01/2020, Sega, Rv. 279256).

3. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia che nel nuovo giudizio terrà conto del principio di diritto così come enunciato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 01 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2023