Giu l'amministratore di sostegno che si appropri di ingenti somme di danaro commette peculato
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 14 marzo 2023 N. 10915
Massima
Commette peculato ex art. 314 cod. pen., il soggetto che avendo il possesso o comunque la disponibilità, in qualità di amministratore di sostegno, del denaro dei propri amministrati, si appropri di ingenti somme di tale danaro, prelevandolo dai conti degli amministrati e riversando sulle loro carte ricaricabili importi nettamente inferiori alle somme prelevate, lucrando, per tal via, la differenza. In considerazione dell'importo comunque elevato della somma lucrata, deve ritenersi sussistente il dolo anche in presenza della serialità degli incongrui versamenti e della mancata presentazione della rendicontazione annuale o di qualsivoglia traccia giustificativa delle somme prelevate in eccedenza.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 14 marzo 2023 N. 10915

1. Il ricorso è meramente reiterativo di deduzioni già esaminate dal giudice dell'appello con motivazione completa ed esente da manifesta illogicità, risultando, dunque, generico e, come tale, inammissibile.

2. La sentenza di secondo grado richiama infatti per relationem la pronuncia di primo grado, allo scopo di fotografare, con riguardo a singoli amministrati, il modus operandi dell'imputato il quale per lo più prelevava dai conti degli amministrati somme ampiamente superiori a quelle che poi riversava sulle loro carte ricaricabili, lucrando, per tal via, la differenza.

I giudici riconoscono che il perito incaricato di stabilire il quantum di denaro oggetto di appropriazione quantificava una somma inferiore a quella il cui ammanco era stato contestato a seguito delle indagini di polizia giudiziaria.

In modo affatto condivisibile, non attribuiscono, tuttavia, rilievo a tale circostanza, in considerazione dell'importo comunque elevato della somma lucrata ed argomentano, quindi, la sussistenza del dolo a partire, tra l'altro, dalla serialità degli incongrui versamenti, dalla mancata presentazione della rendicontazione annuale o di qualsivoglia traccia giustificativa delle somme prelevate in eccedenza, oltre che della qualifica professionale di A.A., laureato in giurisprudenza.

Hanno inoltre cura di precisare che, a fronte di siffatto quadro probatorio, le censure mosse dalla difesa, lungi dal recare elementi concretamente idonei a supporto, si palesano meramente apodittiche e assertive.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonchè alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalle parti civili B.B. e C.C., che liquida rispettivamente nella misura di Euro 3.686,00 oltre accessori di legge per B.B. e di Euro 1.844,00 oltre accessori di legge per C.C..

Conclusione

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2023