Giu associazione a delinquere e cause di astensione o ricusazione
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - 12 aprile 2023 N. 15705
Massima
In materia di associazione a delinquere deve essere ritenuta "pregiudicante" - e dunque idonea a costituire causa di astensione o ricusazione - la decisione che ritenga la sussistenza di una associazione costituita da solo tre partecipi, dato che in tale caso la condanna di uno dei coimputati implica un giudizio sulla "sussistenza" della associazione. Quando invece i consorzi criminali - come di regola quelli mafiosi - coinvolgono un numero rilevante di persone, la idoneità pregiudicante della decisione deve essere valutato "in concreto", attraverso la verifica della espressione di valutazioni specificamente riferibili alla responsabilità dei coimputati giudicati separatamente.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - 12 aprile 2023 N. 15705

1.II ricorso è infondato.

1.1. Rispetto alla valutazione della fondatezza del ricorso è assorbente la questione relativa all'ipotetica estensibilità delle ragioni poste a fondamento dell'accoglimento dell'istanza di ricusazione di D.D. agli altri ricorrenti e, segnatamente, a A.A..

In materia il collegio ribadisce che non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato associativo, qualora la posizione di quest'ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo (Sez. 6, n. 39367 del 15/06/2017, Suarino, Rv. 270848 - 01; Sez. 5, n. 6797 del 16/01/2015, Sarli, Rv. 262730).

1.2. Sul tema deve essere ricordato che la Corte costituzionale (a) con sentenza n. 371 del 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p., "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata"; (b) con la sentenza n. 283 del 2000 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, lett. b), c.p.p. "nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto" a prescindere, perciò, dal carattere indebito di tale valutazione.

Nel solco interpretativo tracciato dalla Corte costituzionale, le Sezioni unite hanno poi affermato che l'ipotesi di incompatibilità del giudice derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1996 - che ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 34, comma 2, c.p.p., "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato, o concorso a pronunciare, una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata" - sussiste anche con riferimento alla ipotesi in cui il giudice del dibattimento abbia, in separato procedimento, pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un concorrente "necessario" nello stesso reato (Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv 260093).

Nel corpo della pronuncia delle Sezioni unite si è, tuttavia, chiarito che la decisione ipoteticamente "pregiudicante" incide sulla sussistenza del reato a concorso necessario solo quando il giudizio coinvolge un numero di partecipi decisivo per la sussistenza del reato: sicchè nella associazione composta da sole tre persone è sufficiente il giudizio sulla posizione di uno dei partecipi per creare il "pregiudizio" sulla sussistenza del consorzio. Diversamente nelle associazioni "estese", quali sono, di regola, quelle di stampo mafioso, la decisione su un partecipe non implica il giudizio sulla sussistenza della associazione; in tali casi deve pertanto procedersi alla valutazione "in concreto" dell'efficacia pregiudicante della precedente decisione, verificando se la stessa è stata assunta esprimendo valutazioni sulla responsabilità dei coimputati giudicati nel diverso procedimento.

1.3. Deve essere quindi affermato che in materia di associazione de inquere deve essere ritenuta "pregiudicante" - e dunque idonea a costituire causa di astensione o ricusazione - la decisione che ritenga la sussistenza di una associazione costituita da solo tre partecipi, dato che in tale caso la condanna di uno dei coimputati implica un giudizio sulla "sussistenza" della associazione. Quando invece i consorzi criminali - come di regola quelli mafiosi - coinvolgono un numero rilevante di persone, la idoneità pregiudicante della decisione deve essere valutato "in concreto", attraverso la verifica della espressione di valutazioni specificamente riferibili alla responsabilità dei coimputati giudicati separatamente.

1.4. Nel caso in esame, come legittimamente rilevato nel provvedimento impugnato non emergevano, nè erano stati indicati, nel processo Nemea, in ipotesi "pregiudicante" valutazioni relative alla responsabilità di A.A. idonei a sostenere la fondatezza della istanza di ricusazione.

1.5. L'infondatezza della istanza assorbe il tema della tardività, che, peraltro, risulta utilizzata in via subordinata e tuzioristica dalla Corte territoriale, 2.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2023